Differimento del termine iniziale per la presentazione nell'anno 1997 delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.(GU n.147 del 26-6-1997)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica nell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale che fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine finale di presentazione delle domande di agevolazione; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1996 che, al fine di consentire la presentazione delle domande di agevolazione nell'anno 1997 successivamente all'entrata in vigore di alcune disposizioni modificative delle normative attuative vigenti e tenuto conto che nell'ambito di dette modifiche sarebbe stata prevista anche l'ammissibita' delle spese sostenute a partire dall'anno solare di presentazione delle domande, ha fissato il termine iniziale di tale presentazione al 1 luglio 1997; Considerato che alcune delle disposizioni modificative richiamate nel suddetto decreto ministeriale 20 dicembre 1996 non sono ancora entrate in vigore e, tra esse, il regolamento di modifica del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e la conseguente circolare di approvazione dello schema di domanda da utilizzare per le richieste di agevolazione relative al 1997; Ritenuto opportuno che tra l'entrata in vigore delle citate disposizioni modificative ed il termine iniziale di presentazione delle domande intercorra un adeguato intervallo di tempo che consenta all'imprese di condurre i necessari preventivi approfondimenti delle disposizioni modificative medesime; Ritenuto, pertanto, opportuno differire il termine iniziale di presentazione delle domande per l'anno 1997, fermo restando quello finale, gia' fissato al 31 dicembre dal citato art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 527/1995; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 1997, il termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, gia' fissato al 1 luglio 1997 con decreto ministeriale 20 dicembre 1996, e' differito al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della circolare ministeriale di approvazione del nuovo schema di domanda da utilizzare per la richiesta delle agevolazioni relative al medesimo anno. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 1997 Il Ministro: Bersani