MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 giugno 1997 

  Differimento del  termine iniziale  per la  presentazione nell'anno
1997 delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
(GU n.147 del 26-6-1997)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il  decreto-legge 22  ottobre 1992,  n. 415,  convertito, con
modificazioni, dalla  legge 19 dicembre  1992, n. 488, in  materia di
disciplina organica nell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  20  ottobre  1995,  n.  527,
concernente  le  modalita'  e  le procedure  per  la  concessione  ed
erogazione delle  agevolazioni in  favore delle  attivita' produttive
nelle aree depresse del Paese;
  Visto,  in particolare,  l'art. 5,  comma 1,  del predetto  decreto
ministeriale  che fissa  al 31  dicembre di  ciascun anno  il termine
finale di presentazione delle domande di agevolazione;
  Visto  il decreto  ministeriale 20  dicembre 1996  che, al  fine di
consentire la  presentazione delle domande di  agevolazione nell'anno
1997  successivamente all'entrata  in vigore  di alcune  disposizioni
modificative  delle normative  attuative vigenti  e tenuto  conto che
nell'ambito  di   dette  modifiche   sarebbe  stata   prevista  anche
l'ammissibita' delle  spese sostenute  a partire dall'anno  solare di
presentazione delle domande,  ha fissato il termine  iniziale di tale
presentazione al 1 luglio 1997;
  Considerato che  alcune delle disposizioni  modificative richiamate
nel suddetto  decreto ministeriale 20  dicembre 1996 non  sono ancora
entrate in vigore e, tra esse,  il regolamento di modifica del citato
decreto  ministeriale  n.  527/1995  e la  conseguente  circolare  di
approvazione dello schema  di domanda da utilizzare  per le richieste
di agevolazione relative al 1997;
  Ritenuto  opportuno  che  tra  l'entrata  in  vigore  delle  citate
disposizioni  modificative ed  il termine  iniziale di  presentazione
delle domande intercorra un adeguato intervallo di tempo che consenta
all'imprese di condurre i  necessari preventivi approfondimenti delle
disposizioni modificative medesime;
  Ritenuto,  pertanto, opportuno  differire  il  termine iniziale  di
presentazione delle  domande per  l'anno 1997, fermo  restando quello
finale, gia' fissato  al 31 dicembre dal citato art.  5, comma 1, del
decreto ministeriale n. 527/1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per l'anno  1997, il  termine iniziale  di presentazione  delle
domande di agevolazione  di cui al decreto-legge 22  ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla  legge 19 dicembre 1992, n.
488,  gia' fissato  al  1  luglio 1997  con  decreto ministeriale  20
dicembre 1996,  e' differito  al quindicesimo giorno  successivo alla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana
della  circolare ministeriale  di  approvazione del  nuovo schema  di
domanda da utilizzare per la richiesta delle agevolazioni relative al
medesimo anno.
  2. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 20 giugno 1997
                                                 Il Ministro: Bersani