MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 giugno 1997 

  Scioglimento della  societa' cooperativa  edilizia "San  Quirico" a
r.l., in Pistoia.
(GU n.148 del 27-6-1997)

                            IL DIRETTORE
               della direzione provinciale del lavoro
                             di Pistoia
  Visto l'art. 2544 del codice  civile che prevede lo scioglimento da
parte dell'autorita'  governativa delle societa' cooperative  che non
sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni
consecuitivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno
compiuto atti di gestione;
  Considerato che  ai sensi dell'art.  2544, terzo comma,  del codice
civile,  cosi' modificato  dall'art.  18  della legge  n.  59 del  31
gennaio 1992, le  societa' cooperative edilizie di  abitazione e loro
consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti
i  bilanci  relativi  agli   ultimi  due  anni  perdono  personalita'
giuridica e si sciolgono di diritto;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto il  decreto del direttore  generale della cooperazione  del 6
marzo 1996  che ha decentrato  a livello provinciale le  procedure di
scioglimento  d'ufficio ai  sensi  dell'art. 2544  del codice  civile
limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;
  Vista la  circolare n.  33/96 del  7 marzo  1996 del  Ministero del
lavoro  e  della  previdenza   sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione - Divisione IV/6;
  Vista l'ispezione  ordinaria eseguita nei confronti  della societa'
cooperativa edilizia San  Quirico a r.l., con sede  in Pistoia, dalla
quale risulta  che la stessa  si trova nelle condizioni  previste dai
predetti articoli 2544  del codice civile e 18 della  legge n. 59 del
31 gennaio 1992 e che non ha alcuna attivita' da liquidare;
                              Decreta:
  La societa'  cooperativa edilizia  "San Quirico"  a responsabilita'
limitata, con sede in Pistoia,  piazza Garibaldi n. 5, costituita per
rogito notaio  dott. Francesco  Caponnetto in  data 3  febbraio 1978,
rep.  n. 191724,  registro societa'  n. 4281,  tribunale di  Pistoia,
B.U.S.C. n. 646/157943, e' sciolta ai sensi delle sopra citate norme,
senza far luogo alla nomina del liquidatore.
   Pistoia, 10 giugno 1997
                                                 Il direttore: Caruso