Assegnazione dei beni mobili ubicati in immobili di terzi assunti in locazione o in uso dalla soppressa Opera nazionale per gli invalidi di guerra (O.N.I.G.) nella regione Molise.(GU n.148 del 27-6-1997)
Con decreto 10 marzo 1997 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Molise, e' stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decretolegislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo adibiti a compiti sanitari allocati negli immobili di terzi assunti in locazione dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (O.N.I.G.). Il trasferimento dei suddetti beni verra' effettuato con provvedimento regionale in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502.