COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997 

  Approvazione del piano per  la razionalizzazione e la riconversione
delle spadare per il periodo 1997 / 1999.
(GU n.150 del 30-6-1997)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge
10  febbraio   1992,  n.  165,  concernente   la  predisposizione  ed
approvazione  del "Piano  per la  realizzazione e  lo sviluppo  della
pesca marittima";
  Vista  la   legge  4   dicembre  1993,   n.  491,   concernente  il
riordinamento  delle  competenze  regionali   e  statali  in  materia
agricola  e forestale  e  l'istituzione del  Ministero delle  risorse
agricole, alimentari e  forestali, in particolare l'art.  2, comma 4,
lettera a),  che trasferisce al  Ministero le funzioni in  materia di
pesca  marittima  gia'  di  competenza  del  Ministero  della  marina
mercantile;
  Visto il Trattato che istituisce la Comunita economica europea;
  Visto il regolamento CEE n. 2052  / 1988 relativo alle missioni dei
fondi a finalita' strutturali;
  Visto  il regolamento  CEE n.  3094 /  1986, che  istituisce misure
tecniche per  la conservazione delle risorse  della pesca, modificato
dal regolamento  CEE n.  345 /  1992 che vieta  lutilizzo di  reti da
posta derivanti di lunghezza superiore a 2,5 km;
  Visto il  regolamento CEE n.  2080 / 1993, recante  disposizioni di
applicazione del citato regolamento CEE n. 2052 / 1988;
  Visto il regolamento  CE n. 3699 / 1993, come  modificato da ultimo
dal  regolamento CE  n.  25 /  1997,  che definisce  i  criteri e  le
condizioni degli  interventi comunitari  a finalita'  strutturale nel
settore  della  pesca,  dell'acquacoltura e  della  trasformazione  e
commercializzazione dei relativi prodotti;
  Vista  la risoluzione  delle  Nazioni  unite n.  46  /  215 del  10
febbraio 1992 concernente la limitazione  della pesca con grandi reti
pelagiche derivanti;
  Vista la legge 8 agosto  1991, n. 267, concernente l'attuazione del
terzo piano  nazionale della pesca  marittima e misure in  materia di
credito peschereccio,  nonche' di riconversione delle  unita' adibite
alla pesca con reti da posta derivanti;
  Viste le  decisioni della Commissione delle  comunita europee C(94)
3346 del  6 dicembre  1994 e C(94)3760  / 6 del  22 dicembre  1994 di
approvazione dei programmi SFOP per le regioni obiettivo 1 e 5a;
  Vista la proposta di decisione del Consiglio dell'Unione europea n.
5742 / 1997 del 28 febbraio 1997 relativa ad una misura specifica per
promuovere la  riconversione di  alcune attivita' di  pesca praticate
dai pescatori italiani;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli affi normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli  2 e 3 relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito  il fondo  di  rotazione per  l'attuazione  delle stesse  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto fondo di rotazione e successive modifiche
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 1994,
n.  284,  con  il  quale  e' stato  emanato  il  regolamento  recante
procedure  di attuazione  della legge  n. 183  / 1987  e del  decreto
legislativo 3 aprile  1993, n. 96, in materia  di coordinamento della
politica economica nazionale con quella comunitaria;
  Visto il decreto ministeriale del  23 luglio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  188 del 12 agosto 1996 relativo  al divieto di
attracco nei porti della Sardegna alle navi autorizzate all'uso delle
reti  da   posta  derivanti,  iscritte  in   compartimenti  marittimi
nazionali diversi da quelli della Sardegna;
  Vista la legge regionale della Sardegna  13 maggio 1988, n. 10, che
vieta l'esercizio della pesca con reti da posta derivanti nelle acque
del mare territoriale circondanti la regione stessa;
  Vista la circolare  n. 60707 del 16 aprile 1996  del Ministro delle
risorse  agricole  alimentari  e   forestali  concernente  misure  di
controllo  sull'attivita'  di  pesca  con reti  da  posta  derivanti,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996;
  Vista la circolare del Ministro delle risorse agricole alimentari e
forestali  n.  60617 del  13  marzo  1997 relativa  all'attivita'  di
vigilanza della pesca con navi dotate di reti da posta derivanti;
  Tenuto  conto della  necessita'  di assicurare  la conformita'  dei
comportamenti dei  pescatori nazionali alle regole  sull'attivita' di
pesca, anche  al fine  di evitare l'applicazione  al nostro  Paese di
misure sanzionatorie da parte dell'Unione europea o di altri Paesi;
  Considerata,   in   particolare,   la  necessita'   di   assicurare
l'adeguamento  dell'attivita'  delle   imbarcazioni  che  attualmente
praticano  la  pesca  al  pesce spada  alle  norme  internazionali  e
comunitarie che  prevedono per  l'attrezzo "rete da  posta derivante"
una lunghezza massima di 2,5 km;
  Tenuto conto che detta lunghezza massima non appare compatibile con
una  economica gestione  dell'impresa  peschereccia e  che il  limite
determina  comunque  una significativa  perdita  di  reddito per  gli
operatori del settore;
  Vista la propria  delibera del 21 marzo 1997,  attualmente in corso
di registrazione  presso la  Corte dei conti,  di approvazione  del V
piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997 - 1999;
  Visto  il documento  denominato "Piano  per la  razionalizzazione e
riconversione delle  spadare" trasmesso  dal Ministero  delle risorse
agricole  alimentari e  forestali con  nota n.  601410 del  25 luglio
1996;
  Considerato che la flotta  interessata dalle misure di contenimento
della  lunghezza delle  reti risulta  prevalentemente localizzata  in
aree dell'obiettivo 1 dei fondi strutturali;
  Ritenuto che la criticita'  della situazione occupazionale in dette
aree  consiglia  di  limitare  interventi  suscettibili  di  produrre
perdite di posti di lavoro;
  Condivisa l'esigenza  di prevedere forme di  sostegno finalizzate a
favorire  la riconvesione  verso forme  di pesca  consentite o  verso
altre attivita'  ovvero, in misura  limitata, a consentire  il ritiro
dell'attivita';
  Ritenuto   di    apportare   al    sopracitato   "Piano    per   la
razionalizzazione e riconversione delle  spadare" alcune modifiche ed
integrazioni,  finalizzate a  limitarne e  meglio definirne  il costo
complessivo,   a    contenerne   i   potenziali    effetti   negativi
sull'occupazione e  sul reddito,  nonche' ad assicurare  una maggiore
aderenza  delle   misure  al   pregiudizio  economico   subito  dagli
operatori;
  Udita la proposta del Ministro  delle risorse agricole alimentari e
forestali;
                              Delibera:
  E' approvato il "Piano per  la razionalizzazione e la riconversione
delle spadare", di  cui alle premesse, per il periodo  1997 - 99, per
un costo  massimo complessivo non  superiore a 400 miliardi  di lire,
riferito  all'insieme   delle  azioni   in  esso  previste,   con  le
prescrizioni di seguito riportate e con le modifiche risultanti dalla
proposta di  decisione del  Consiglio dell'Unione  europea n.  5742 /
1997  del 28  febbraio  1997  relativa ad  una  misura specifica  per
promuovere la riconversione di alcune attivita' da pesca praticate di
pescatori italiani;
  all'onere  previsto  per il  Piano  si  provvedera', per  la  parte
comunitaria  a  valere  sui  fondi  SFOP  (Strumento  finanziario  di
orientamento della  pesca) nei  limiti delle risorse  finanziarie gia
assegnate all'Italia  nella programmazione 1994  - 99 e per  la parte
nazionale a  carico del  fondo di  rotazione ex lege  n. 183  / 1987,
tenendo  conto delle  risorse gia'  assegnate al  settore pesca  e da
riprogrammare, nonche'  in relazione alle  disponibilita' finanziarie
del fondo stesso;
  l'ammontare relativo al fondo  SFOP utilizzato per la realizzazione
della misura "spadare" potra', nei limiti complessivi sopra indicati,
essere reintegrato attraverso l'utilizzo di risorse provenienti dalla
riprogrammazione di altri programmi operativi o dall'indicizzazione;
  al fine dell'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari il Ministero
delle  risorse   agricole  alimentari   e  forestali   formulera'  le
necessarie proposte di rimodulazione dei piani finanziari di cui alle
citate decisioni C(94)  3346 del 6 dicembre 1994 e  C(94)3760 / 6 del
22  dicembre 1994;  in  particolare, la  misura "razionalizzazione  e
riconversione  delle  spadare",  sara'   gestita  come  nuova  misura
nell'ambito  dei programmi  stessi  che verranno  corrispondentemente
modificati;
  alla  misura "ritiro  definitivo" potranno  essere ammesse  domande
fino a  concorrenza di un  tonnellaggio complessivo non  superiore al
30%  della flotta  munita  di  licenza all'uso  delle  reti da  posta
derivanti in esercizio alla data del 22 luglio 1996;
  il tonnellaggio ammissibile a ritiro definitivo sara' riservato per
l'85% ad  imbarcazioni oltre le 20  tsl e per il  15% ad imbarcazioni
entro le 20 tsl. All'interno di ciascuna delle due categorie verranno
accolte  preferenzialmente le  domande relative  ad imbarcazioni  con
maggiore anzianita';
  ai   fini  del   ritiro   definitivo  potranno   essere  prese   in
considerazione le  istanze di fermo definitivo  per demolizione, gia'
presentate  successivamente al  25  luglio 1996,  ed  alle quali  sia
seguita l'effettiva interruzione dell'attivita';
  non potranno comunque essere  ammesse a demolizione imbarcazioni di
eta' inferiore a 10 anni;
  l'entita'  del  premio di  demolizione  terra'  conto di  eventuali
contributi ricevuti per l'ammodernamento dell'imbarcazione;
  le  imbarcazioni   per  le  quali  verra'   corrisposto  il  premio
demolizione potranno, in alternativa  alla demolizione, essere cedute
a pubbliche  amministrazioni o  altri enti  pubblici che  ne facciano
richiesta  ovvero  ad  organizzazioni  senza fine  di  lucro  secondo
modalita' e  criteri definiti  dal Ministero delle  risorse agricole,
alimentari e forestali;
  l'indennita'  di   buonuscita  a   favore  degli   equipaggi  delle
imbarcazioni  ammesse a  ritiro definitivo  verra' corrisposta  nella
misura crescente di 10.000 ECU per anno di anzianita' di imbarco fino
ad un massimo di  50.000 ECU. Per gli addetti cui  manchino meno di 5
anni  al  raggiungimento  dell'eta' di  pensionamento  di  vecchiaia,
l'ammontare massimo  non potra'  comunque superare  i 10.000  ECU per
anno di vita attiva residua;
  l'importo della buonuscita come  sopra determinata verra' dimezzata
in caso di; eventuale ammissione del lavoratore al prepensionamento;
  gli addetti delle imbarcazioni ammesse a ritiro definitivo potranno
optare fra  l'aiuto di cui  al punto precedente, con  interruzione di
ogni attivita'  economica, ed  il premio di  riconversione di  cui al
punto successivo, compatibile con lo svolgimento di altre attivita';
  il  premio   di  riconversione  a  favore   degli  equipaggi  delle
inibarcazioni  ammesse a  riconversione verso  un'altra attivita'  di
pesca  o  verso un  altro  settore  verra' corrisposto  nella  misura
crescente di 4.000  ECU per anno di anzianita' di  imbarco fino ad un
massimo di 20.000 ECU. Per gli addetti cui manchino meno di 5 anni al
raggiungimento dell'eta'  di pensionamento di  vecchiaia, l'ammontare
massimo non  potra' comunque superare  i 4.000  ECU per anno  di vita
attiva residua;
  potranno  essere   ammesse  alla  ipotesi  di   riconversione,  con
priorita' verso altra  attivita' di pesca, le domande  non ammesse al
ritiro definitivo;
  il Piano  s'intende comunque  modificato nelle parti  necessarie ad
assicurarne la conformita' alla normativa comunitaria;
  l'attuazione del Piano sara'  assicurata nei limiti della effettiva
disponibilita'  delle  risorse  finanziarie e  subordinatamente  alla
definitiva approvazione delle misure  specifiche di cui alla proposta
di decisione del Consiglio citata in premessa;
  il  Ministro   delle  risorse   agricole  alimentari   e  forestali
informera'  il CIPE  sull'attuazione  del  Piano, nell'amibito  della
relazione annuale sul Piano triennale della pesca;
                             Raccomanda
al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali:
  di  favorire,   anche  promuovendo  le   opportune  semplificazioni
procedurali, il contenimento dei tempi dell'istruttoria delle domande
al fine di dare in tempi  brevi certezze agli operatori, e di ridurre
gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del Piano;
  di promuovere,  nell'ambito dei propri poteri  di coordinamento, un
programma di controllo sulla regolarita' delle attivita' di pesca sia
in acque nazionali che internazionali, individuando le piu' idonee ed
efficaci forme di sorveglianza.
    Roma, 23 aprile 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 17 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 218