PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 giugno 1997 

  Revoca della somma di L. 28.179.130  di cui all'ordinanza n. 2066 /
FPC del 31 dicembre 1990  concernente interventi diretti ad eliminare
situazioni di rischio  connesse alle condizioni del  suolo nel comune
di Lentini in provincia di Siracusa. (Ordinanza n. 2611).
(GU n.152 del 2-7-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione  civile n.  2066 /  FPC del  31 dicembre  1990, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana  n.  11 del  14
gennaio 1991, con  la quale e' stata assegnata  all'ufficio del genio
civile  di Siracusa  la somma  di L.  1.500.000.000 per  l'esecuzione
delle  opere  di  completamento tese  all'eliminazione  del  pericolo
incombente per dissesto idrogeologico nel comune di Lentini;
  Considerato  che,  alla  data  odierna,  gli  interventi  risultano
ultimati con una  spesa di L. 1.471.820.870 ed  una conseguente somma
residua di L. 28.179.130;
  Considerato, altresi',  che tale somma residua  risulta disponibile
sul capitolo  7615 della  rubrica 6 dello  stato di  previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art. 8  del  decreto -  legge 12  novembre  1996, n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Effettuata  la   ricognizione  da  parte  del   Dipartimento  della
protezione civile  prevista dal  comma 2  dell'art. 8  della medesima
legge;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in  premessa e' revocata la somma di
L. 28.179.130 assegnata all'ufficio del  genio civile di Siracusa con
l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile
n. 2066  / FPC  del 31  dicembre 1990, in  quanto non  utilizzata sui
lavori ultimati.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del decreto - legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 giugno 1997
                                              Il Ministro: Napolitano