Prosieguo delle attivita' di vigilanza e di controllo dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.(GU n.153 del 3-7-1997)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 14, concernente i controlli; Visti i regolamenti (CE) n. 1107/96 e n. 1263/96 della Commissione con i quali le Comunita' europee hanno provveduto alla registrazione delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole; Vista la designazione dell'autorita' nazionale di controllo effettuata ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 e dell'art. 14 del regolamento CEE n. 2082/92 di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 3 novembre 1995, che attribuisce funzioni di controllo e di vigilanza in relazione alle predette disposizioni comunitarie all'Ispettorato centrale repressione frodi; Considerato che il disposto di cui al predetto decreto 3 novembre 1995, art. 2, prevede l'affidamento di funzioni di vigilanza e di controllo ai consorzi di tutela gia' in tal senso incaricati, fino alla decorrenza di un anno dalla data di registrazione delle relative denominazioni ai sensi del regolamento CEE n. 2081 / 92; Ritenuto di dover mantenere tale attribuzione, di carattere temporaneo, in attesa della decorrenza del termine comunitario, sancito agli articoli 10 e 14 dei regolamenti CEE citati, per l'adempimento delle condizioni stabilite dalla norma EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati, nonche' in attesa della definizione di una normativa quadro nazionale sulla materia; Decreta: Articolo unico Al fine di consentire il prosieguo delle attivita' di vigilanza e di controllo dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, il paragrafo 6 di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1995 e' sostituito dai seguenti: " 6. Fino alla decorrenza del termine del 1 gennaio 1998 previsto dal regolamento (CEE) 2081/92 per adempiere le condizioni di cui alla norma EN45011, le funzioni di vigilanza e di controllo gia' sancite rimangono affidate ai consorzi di tutela attualmente operanti ai sensi della normativa vigente, in relazione al completamento delle procedure previste nei precedenti paragrafi. 7. Tale incarico comprende, in particolare, il controllo effettuato nei confronti di tutti coloro che intendono utilizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sancite quali denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dalle Comunita' europee, ai sensi dei regolamenti (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996 e n. 1263/96 del 1 luglio 1996. 8. La identificazione dei prodotti registrati con le modalita' di cui al paragrafo 7 si effettua, da parte dei predetti consorzi di tutela, mediante l'apposizione dei relativi contrassegni (marcature) identificativi delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, in quanto forme di specifica designazione, sulle produzioni immesse al consumo e conformi ai relativi disciplinari di produzione". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Roma, 24 giugno 1997 Il Ministro: Pinto