MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 giugno 1997 

  Prosieguo delle attivita' di vigilanza  e di controllo dei consorzi
di  tutela  delle  denominazioni   di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche protette.
(GU n.153 del 3-7-1997)

                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992, relativo alla protezione  delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  d'origine dei  prodotti agricoli  ed alimentari  e, in
particolare, l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2082/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992,  relativo  alle  attestazioni   di  specificita'  dei  prodotti
agricoli ed  alimentari e, in  particolare, l'art. 14,  concernente i
controlli;
  Visti i regolamenti (CE) n.  1107/96 e n. 1263/96 della Commissione
con i quali le Comunita'  europee hanno provveduto alla registrazione
delle  indicazioni  geografiche  protette e  delle  denominazioni  di
origine protette  nel quadro della  procedura di cui all'art.  17 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto il decreto legislativo n.  143 del 4 giugno 1997, concernente
il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
  Vista  la   designazione  dell'autorita'  nazionale   di  controllo
effettuata ai  sensi dell'art.  10 del regolamento  CEE n.  2081/92 e
dell'art. 14  del regolamento CEE  n. 2082/92  di cui al  decreto del
Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  del  3
novembre 1995, che  attribuisce funzioni di controllo  e di vigilanza
in relazione  alle predette disposizioni  comunitarie all'Ispettorato
centrale repressione frodi;
  Considerato che il  disposto di cui al predetto  decreto 3 novembre
1995, art.  2, prevede  l'affidamento di funzioni  di vigilanza  e di
controllo ai  consorzi di tutela  gia' in tal senso  incaricati, fino
alla decorrenza di un anno dalla data di registrazione delle relative
denominazioni ai sensi del regolamento CEE n. 2081 / 92;
  Ritenuto  di  dover  mantenere   tale  attribuzione,  di  carattere
temporaneo,  in  attesa  della decorrenza  del  termine  comunitario,
sancito  agli  articoli 10  e  14  dei  regolamenti CEE  citati,  per
l'adempimento  delle condizioni  stabilite  dalla norma  EN 45011  da
parte degli  organismi privati  autorizzati, nonche' in  attesa della
definizione di una normativa quadro nazionale sulla materia;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Al fine di  consentire il prosieguo delle attivita'  di vigilanza e
di controllo  dei consorzi di  tutela delle denominazioni  di origine
protette e delle indicazioni geografiche  protette, il paragrafo 6 di
cui all'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1995 e' sostituito
dai seguenti:
  " 6. Fino  alla decorrenza del termine del 1  gennaio 1998 previsto
dal  regolamento   (CEE) 2081/92  per adempiere le condizioni  di cui
alla  norma EN45011,  le funzioni  di vigilanza  e di  controllo gia'
sancite rimangono affidate ai consorzi di tutela attualmente operanti
ai sensi della normativa vigente, in relazione al completamento delle
procedure previste nei precedenti paragrafi.
  7. Tale incarico comprende, in particolare, il controllo effettuato
nei   confronti  di   tutti  coloro   che  intendono   utilizzare  le
denominazioni di  origine e le indicazioni  geografiche sancite quali
denominazioni di origine protette  e indicazioni geografiche protette
dalle  Comunita'  europee,  ai   sensi  dei  regolamenti  (CE)  della
Commissione  n.    1107/96   del 12 giugno  1996 e n.  1263/96  del 1
luglio 1996.
  8. La identificazione  dei prodotti registrati con  le modalita' di
cui al  paragrafo 7 si  effettua, da  parte dei predetti  consorzi di
tutela, mediante l'apposizione  dei relativi contrassegni (marcature)
identificativi  delle  denominazioni  di  origine  protette  e  delle
indicazioni  geografiche  protette,  in  quanto  forme  di  specifica
designazione,  sulle  produzioni immesse  al  consumo  e conformi  ai
relativi disciplinari di produzione".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed  entrera' in vigore il  giorno successivo alla
data della sua pubblicazione.
   Roma, 24 giugno 1997
                                                   Il Ministro: Pinto