MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 luglio 1997 

  Integrazione al  decreto ministeriale  6 luglio  1995 con  il quale
l'Agenzia nazionale certificazione componenti  e prodotti, in Milano,
e' stata  autorizzata al rilascio  di certificazioni ed  attestati di
conformita' CEE per alcuni  dispositivi di protezione individuale, ai
sensi della direttiva n. 89/686/CEE.
(GU n.159 del 10-7-1997)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             della produzione industriale del Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
                dei rapporti di lavoro del Ministero
                del lavoro e della previdenza sociale
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della direttiva  n. 89/686/CEE del Consiglio  relativa ai dispositivi
di protezione individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Visto il  decreto 6  luglio 1995 con  il quale  l'Agenzia nazionale
certificazione  componenti  e  prodotti,  con  sede  in  Milano,  via
Bronzino n. 3, e' stata autorizzata al rilascio di certificazione CEE
ai  sensi   della  predetta   direttiva  n.  89/686/CEE   per  taluni
dispositivi di protezione individuale;
  Vista  l'istanza  con  la   quale  la  predetta  societa'  richiede
l'autorizzazione  a  certificare  ulteriori tipi  di  dispositivi  di
protezione individuale;
  Considerato  che per  la  societa' A.N.C.C.P.  - Agenzia  nazionale
certificazione componenti  e prodotti S.r.l., permangono  i requisiti
previsti dall'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. L'elenco  dei dispositivi  individuali di  protezione di  cui ai
decreti ministeriali 27  settembre 1994 e 6 luglio  1995 e' integrato
con i seguenti prodotti:
   indumenti di protezione per i vigili del fuoco;
  indumenti, dispositivi e relativi accessori staccabili o fissi, per
interventi in ambienti freddi.
  2. Per i prodotti di cui al precedente comma la societa' A.N.C.C.P.
- Agenzia  nazionale certificazione  componenti e prodotti  S.r.l. e'
altresi'  autorizzata  al  rilascio d'attestati  di  conformita'  del
sistema  di garanzia  della  qualita' del  prodotto  finito ai  sensi
dell'art. 11, lettera B) della direttiva n. 89/686/CEE.
  3. La presente autorizzazione entra  in vigore il giorno successivo
alla  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale,  ed   ha  validita'
triennale.
   Roma, 2 luglio 1997
                                             Il direttore generale
                                         della produzione industriale
                                                   Visconti
Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
       Alberti