Integrazione al decreto ministeriale 6 luglio 1995 con il quale l'Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti, in Milano, e' stata autorizzata al rilascio di certificazioni ed attestati di conformita' CEE per alcuni dispositivi di protezione individuale, ai sensi della direttiva n. 89/686/CEE.(GU n.159 del 10-7-1997)
IL DIRETTORE GENERALE della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Visto il decreto 6 luglio 1995 con il quale l'Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti, con sede in Milano, via Bronzino n. 3, e' stata autorizzata al rilascio di certificazione CEE ai sensi della predetta direttiva n. 89/686/CEE per taluni dispositivi di protezione individuale; Vista l'istanza con la quale la predetta societa' richiede l'autorizzazione a certificare ulteriori tipi di dispositivi di protezione individuale; Considerato che per la societa' A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l., permangono i requisiti previsti dall'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE; Decretano: Art. 1. 1. L'elenco dei dispositivi individuali di protezione di cui ai decreti ministeriali 27 settembre 1994 e 6 luglio 1995 e' integrato con i seguenti prodotti: indumenti di protezione per i vigili del fuoco; indumenti, dispositivi e relativi accessori staccabili o fissi, per interventi in ambienti freddi. 2. Per i prodotti di cui al precedente comma la societa' A.N.C.C.P. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti S.r.l. e' altresi' autorizzata al rilascio d'attestati di conformita' del sistema di garanzia della qualita' del prodotto finito ai sensi dell'art. 11, lettera B) della direttiva n. 89/686/CEE. 3. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha validita' triennale. Roma, 2 luglio 1997 Il direttore generale della produzione industriale Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro Alberti