Integrazione ai decreti ministeriali 13 aprile 1994, 27 settembre 1994 e 14 febbraio 1996 con i quali l'organismo Istituto scientifico Breda - Tu v Italia - Tu v Bayern - Italcert S.r.l., in Milano, e' stato autorizzato al rilascio di certificazioni ed attestati di conformita' CEE per taluni dispositivi di protezione individuale, ai sensi della direttiva n. 89/686/CEE.(GU n.159 del 10-7-1997)
IL DIRETTORE GENERALE della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Visti i decreti 13 aprile 1994, 27 settembre 1994 e 14 febbraio 1996 con i quali l'organismo Istituto scientifico Breda - Tu v Italia - Tu v Bayern - Italcert S.r.l., con sede in viale Sarca, 336 - Milano, e' stato autorizzato a certificare taluni dispositivi di protezione individuale rientranti nel campo di applicazione della direttiva n. 89/686/CEE; Vista l'istanza con cui il predetto organismo chiede ora l'estensione della predetta autorizzazione ad altre categorie di dispositivi individuali di protezione; Considerato che per l'organismo Istituto scientifico Breda - Tu v Italia - Tu v Bayern - Italcert S.r.l., permangono i requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE; Decretano: Art. 1. 1. L'elenco dei dispositivi individuali di protezione di cui ai decreti sopracitati e' integrato con i seguenti prodotti: autorespiratori di emergenza a circuito chiuso ad ossigeno chimico; semimaschere filtranti per protezione contro gas e polveri; filtri antipolvere, filtri antigas e combinati; elettrorespiratori a filtro antipolvere completi d'elemetti o cappucci; elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di maschera intera, semimaschera o quarto di maschera; indumenti di protezione contro calore e fiamma; elmetti. 2. Per i prodotti di cui al precedente comma l'organismo Istituto scientifico Breda - Tu v Italia - Tu v Bayern - Italcert S.r.l., e' altresi' autorizzato al rilascio di certificazioni ed attestati di conformita' CEE, del sistema di garanzia della qualita' del prodotto finito ai sensi degli articoli 10 e 11, lettere A) e B), della direttiva n. 89/686/CEE. 3. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha validita' triennale. Roma, 2 luglio 1997 Il direttore generale della produzione industriale Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro Alberti