MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

  Provvedimenti   concernenti   il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.163 del 15-7-1997)

  Con decreto ministeriale n. 22856 del  5 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Case  di cura riunite, con sede in
Bari e unita' di Bari, per  un massimo di 2715 dipendenti e Bisceglie
(Bari)  per   un  massimo   di  305   dipendenti,  e'   prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 14 febbraio 1997 al 13 agosto 1997.
  La  corresponsione  del  trattamento   di  cui  sopra  disposta  e'
ulteriormente prorogata dal 14 agosto 1997 al 13 febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22858  del 12 giugno 1997, e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativo al periodo dal
2 settembre  1996 al  31 agosto  1997, della  ditta S.p.a.  F.I.V. E.
Bianchi  - Gruppo  Piaggio-Fiat, con  sede in  Treviglio (Bergamo)  e
unita' di Treviglio (Bergamo) e Cisterna di Latina (Latina)
   Parere comitato tecnico del 14 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione del trattamento straodinario di integrazione salariale
per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti   dalla  ditta   S.p.a.   F.I.V.  E.   Bianchi  -   Gruppo
Piaggio-Fiat, con sede  in Treviglio (Bergamo) e  unita' di Treviglio
(Bergamo)  e  Cisterna di  Latina  (Latina),  per  il periodo  dal  2
settembre 1996 al 1 marzo 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 17  ottobre 1996 con  decorrenza 2
settembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  22859 del 12  giugno 1997,  a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   riorganizzazione
aziendale, intervenuta  con il  decreto ministeriale del  25 febbraio
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 25 febbraio 1997 con  effetto dal 1 gennaio 1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Gruppo La Perla,  con sede in Bologna e unita'  di Bologna (Divisione
Le Rose), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 21 febbraio 1997  con decorrenza 1
gennaio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  22860 del 12  giugno 1997,  a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale del  17  gennaio  1997, e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17
gennaio 1997 con effetto dal 1  maggio 1996, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta C.p.g.  C.U.D. -  Consorzio per
l'universita' a  distanza, con  sede in Rende  (Cosenza) e  unita' di
Rende (Cosenza)  e Roma,  per il  periodo dal 17  gennaio 1997  al 30
aprile 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  gennaio 1997 con  decorrenza 1
novembre 1996.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22861 del 12 giugno 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 4  marzo 1996 al  3 marzo 1997,  della ditta
S.r.l. Re Fal, con sede in Forli' e unita' di Forli'.
   Parere comitato tecnico del 5 febbraio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Re Fal, con sede in Forli'
e unita' di  Forli', per il periodo  dal 4 marzo 1996  al 3 settembre
1996.
  Istanza aziendale  presentata il  18 aprile  1996 con  decorrenza 4
marzo 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto  ministeriale con
effetto  dal 4  marzo  1996, in  favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Re Fal, con sede in Forli', e unita' di
Forli' per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  ottobre 1996 con  decorrenza 4
settembre 1996;
  3)  e'  approvato  il   programma  per  ristrutturazione  aziendale
relativo al  periodo dal 4  marzo 1996 al  3 marzo 1997,  della ditta
S.r.l. Falber confezioni, con sede in Forli' e unita' Forli'.
   Parere comitato tenico del 5 febbraio 1997: favorevole.
  A  seguito   dell'approvazione  di  cui  sopra   e'  autorizzta  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.r.l.  Falber confezioni,  con
sede in Forli', e  unita' di Forli', per il periodo  dal 4 marzo 1996
al 3 settembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  18 aprile  1996 con  decorrenza 4
marzo 1996;
  4) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto  ministeriale con
effetto  dal 4  marzo  1996, in  favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Falber confezioni, con sede in Forli' e
unita' di  Forli', per  il periodo  dal 4 settembre  1996 al  3 marzo
1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  ottobre 1996 con  decorrenza 4
settembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22862 del 12 giugno 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 4  marzo 1996 al  3 marzo 1997,  della ditta
S.r.l. Red Falcon, con sede in Forli' e unita' di Forli'.
   Parere comitato tecnico del 5 febbraio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.r.l.  Red Falcon, con  sede in
Forli' e  unita' di  Forli', per  il periodo  dal 4  marzo 1996  al 3
settembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  18 aprile  1996 con  decorrenza 4
marzo 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto  ministeriale con
effetto  dal 4  marzo  1996, in  favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Red Falcon, con sede in Forli' e unita'
di Forli', per  il periodo dal 4 settembre 1996  al 31 dicembre 1996,
data  del  passaggio  delle   maestranze  alle  dipendenze  di  altra
societa'.
  Istanza aziendale  presentata il 24  ottobre 1996 con  decorrenza 4
settembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
odinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  22863 del 12  giugno 1997,  a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  18 aprile  1997,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18
aprile 1997 con effetto dal 20  agosto 1996, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Faral,  con  sede  in
Campogalliano  (Modena) e  unita' di  Campogalliano (Modena),  per il
periodo dal 20 febbraio 1997 al 19 agosto 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 marzo  1997 con  decorrenza 20
febbraio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22864  del 12 giugno 1997, e' approvato
il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 settembre
1996 al  3 marzo 1997,  della ditta S.p.a.  F.lli Dieci, con  sede in
Montecchio  Emilia  (Reggio Emilia)  e  unita'  di Montecchio  Emilia
(Reggio Emilia).
   Parere comitato tecnico del 6 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del  25 febbraio 1997 con  effetto dal 4 marzo  1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
F.lli Dieci, con  sede in Montecchio Emilia (Reggio  Emilia) e unita'
di Montecchio Emilia (Reggio Emilia),  per il periodo dal 4 settembre
1996 al 3 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24  settembre 1996 con decorrenza 4
settembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22865  del 12 giugno 1997, e' approvato
il programma per crisi aziendale,  relativo al periodo dal 24 gennaio
1995 al  13 marzo  1995, della ditta  S.r.l. Vialli  costruzioni, con
sede in Trento e unita' di Trento.
   Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del  31 maggio 1995  con effetto  dal 14 marzo  1994, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.r.l.
Vialli costruzioni,  con sede  in Trento  e unita'  di Trento  per il
periodo dal 24 gennaio 1995 al 13 marzo 1995.
  Istanza aziendale presentata il 23  dicembre 1994 con decorrenza 24
gennaio 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22866 del 12 giugno 1997:
  1)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 28 dicembre 1995, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 28  dicembre 1995  con effetto  dal 13
marzo 1995,  in favore  dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla
ditta  S.p.a. Crinos  industria farmacobiologica,  con sede  in Villa
Guardia (Como) e  unita' di Villa Guardia (Como) e  rete esterna, per
il periodo dal 13 marzo 1996 al 12 settembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1996 con  decorrenza 13
marzo 1996;
  2)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 28 dicembre 1995, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 28  dicembre 1995  con effetto  dal 13
marzo 1995,  in favore  dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla
ditta  S.p.a. Crinos  industria farmacobiologica,  con sede  in Villa
Guardia (Como) e  unita' di Villa Guardia (Como) e  rete esterna, per
il periodo dal 13 settembre 1996 al 12 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 ottobre 1996  con decorrenza 13
settembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22867 del 12 giugno 1997:
  1)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale, intervenuta  con decreto ministeriale del
31  maggio  1995,  e'  autorizzata la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 18 aprile
1994, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a.  Nestle' italiana,  con  sede  in Milano  e  unita' di  Robbio
Lomellina (Pavia)  per il periodo  dal 18  aprile 1995 al  17 ottobre
1995.
  Istanza aziendale  presentata il 19  maggio 1995 con  decorrenza 18
aprile 1995.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4
dicembre 1995, n. 19504 / 1;
  2)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 31  maggio 1995, e'  autorizzata la ulteriore  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 18 aprile
1994, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a.  Nestle' italiana,  con  sede  in Milano  e  unita' di  Robbio
Lomellina (Pavia),  per il periodo dal  18 ottobre 1995 al  17 aprile
1996.
  Istanza aziendale presentata il 17  novembre 1995 con decorrenza 18
ottobre 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22868  del 12 giugno 1997, e' approvato
il programma per  crisi aziendale, relativo al periodo  dal 7 ottobre
1996  al 6  ottobre 1997,  della ditta  S.p.a. Linificio  canapificio
nazionale,  con sede  in Milano  e unita'  di Fara  d'Adda (Bergamo),
uffici di Vimercate (Milano) e Villa d'Alme' (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 30 aprile 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Linificio canapificio  nazionale, con
sede in Milano e unita' di Fara d'Adda (Bergamo), uffici di Vimercate
(Milano) e Villa d'Alme' (Bergamo), per il periodo dal 7 ottobre 1996
al 6 ottobre 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608 / 1996.
  Istanza  aziendale presentata  l'8 novembre  1996 con  decorrenza 7
ottobre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22869  del 12 giugno 1997, e' approvato
il programma  per crisi aziendale,  relativo al periodo dal  3 giugno
1996 al 2 giugno 1997, della ditta S.c. a r.l. C.S.C. Cooperativa sud
costruzione, con sede in Ragusa e unita' di Comiso (Ragusa).
   Parere comitato tecnico del 6 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.c.a r.l. C.S.C. Cooperativa sud costruzioni,
con sede in Ragusa e unita' di  Comiso (Ragusa), per il periodo dal 3
giugno 1996 al 2 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  25 luglio  1996 con  decorrenza 3
giugno 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22870 del 12 giugno 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 9  luglio 1996  all'8  luglio 1997,  della ditta  S.p.a.
S.C.A.C. Soc.  cementi armati centrifugati, con  sede in Montesilvano
(Pescara) e unita' di Catania.
   Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti   dalla  ditta   S.p.a.  S.C.A.C.   Soc.  cementi   armati
centrifugati,  con  sede  in  Montersilvano  (Pescara)  e  unita'  di
Catania, per il periodo dal 9 luglio 1996 all'8 gennaio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  23 agosto  1996 con  decorrenza 9
luglio 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 15 maggio 1995 al  14 maggio 1996, della ditta S.c.a r.l.
Antonelliana,  con sede  in Torino  e cantieri  di Cossato  (Biella),
Chieri  (Torino),  Novi Ligure  (Alessandria)  e  Santena (Torino)  e
uffici di Torino.
  Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1996: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Antonelliana, con sede in Torino e
cantieri   di  Cossato   (Biella),  Chieri   (Torino),  Novi   Ligure
(Alessandria), e Santena (Torino), e uffici di Torino, per il periodo
dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il 23  giugno 1995 con  decorrenza 15
maggio 1995 con esclusione lavoratori assunti per fine cantiere e / o
fine fase lavori.
  Il presente decreto ministeriale  annulla e sostituiesce il decreto
ministeriale 25 febbraio 1997 n. 22222 / 1 - 2.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  3) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia'  disposta con effetto  dal 15 maggio 1995,  in favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.c.  a  r.l.
Antonelliana,  con sede  in Torino  e cantieri  di Cossato  (Biella),
Chieri  (Torino),  Novi Ligure  (Alessandria)  e  Santena (Torino)  e
uffici di  Torino, per il periodo  dal 15 novembre 1995  al 14 maggio
1996.
  Istanza aziendale presentata il 24  novembre 1995 con decorrenza 15
novembre 1995 con esclusione lavoratori assunti per fine cantiere e /
o fine fase lavori.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  22871  del  12  giugno  1997,  sono
accertati i  presupposti di cui all'art.  3, comma 2, legge  n. 223 /
1991, relativi  al periodo dal  1 aprile  1996 al 30  settembre 1996,
della ditta S.n.c. F.lli Belloli di Belloli Stefano & C., con sede in
Zibido S. Giacomo (Milano) e unita' di Zibido S. Giacomo (Milano).
   Parere comitato tecnico dell'8 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale per  fallimento,  gia'  disposta con  decreto
ministeriale del  12 ottobre 1995 con  effetto dal 1 aprile  1995, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.n.c. F.lli
Belloli  di Belloli  Stefano  & C.,  con sede  in  Zibido S.  Giacomo
(Milano) e unita' di Zibido S. Giacomo (Milano), per il periodo dal 1
aprile 1996 al 30 settembre 1996.
  Art. 3,  comma 2, legge  n. 223 /  1991, sentenza tribunale  del 14
marzo 1995, n. 59678.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22872 del 12 giugno 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  9 ottobre  1995 all'8 ottobre  1996, della  ditta S.p.a.
B.E.S. Belleli  elettrico strumentale -  Gruppo Belleli, con  sede in
Massafra (Taranto) e unita' di Massafra (Taranto).
   Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a.  B.E.S. Belleli elettrico strumentale -
Gruppo Belleli, con  sede in Massafra (Taranto) e  unita' di Massafra
(Taranto), per il periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996.
  Istanza aziendale presentata  il 24 novembre 1995  con decorrenza 9
ottobre 1995;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta  con decreto ministeriale con  effetto dal 9
ottobre 1995, in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a.  B.E.S. Belleli elettrico strumentale  - Gruppo Belleli,
con sede in Massafra (Taranto) e unita' di Massafra (Taranto), per il
periodo dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  23 maggio  1996 con  decorrenza 9
aprile 1996;
  3)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  9 ottobre  1995 all'8 ottobre  1996, della  ditta S.p.a.
Belleli montaggi -  Gruppo Belleli, con sede in  Massafra (Taranto) e
unita' di Massafra (Taranto).
   Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Belleli  montaggi - Gruppo Belleli, con
sede in  Massafra (Taranto)  e unita' di  Massafra (Taranto),  per il
periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996.
  Istanza aziendale presentata  il 24 novembre 1995  con decorrenza 9
ottobre 1995;
  4) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta  con decreto ministeriale con  effetto dal 9
ottobre 1995, in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Belleli Montaggi -  Gruppo Belleli, con sede in Massafra
(Taranto) e unita' di Massafra (Taranto), per il periodo dal 9 aprile
1996 all'8 ottobre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  23 maggio  1996 con  decorrenza 9
aprile 1996;
  5)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  9 ottobre  1995 all'8 ottobre  1996, della  ditta S.p.a.
Simi  sistemi -  Gruppo Belleli,  con  sede in  Massafra (Taranto)  e
unita' di Massafra (Taranto).
   Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Simi sistemi - Gruppo Belleli, con sede
in Massafra (Taranto) e unita'  di Massafra (Taranto), per il periodo
dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996.
  Istanza aziendale presentata  il 24 novembre 1995  con decorrenza 9
ottobre 1995;
  6) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta  con decreto ministeriale con  effetto dal 9
ottobre 1995, in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a. Simi  sistemi -  Gruppo Belleli,  con sede  in Massafra
(Taranto) e unita' di Massafra (Taranto), per il periodo dal 9 aprile
1996 all'8 ottobre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  23 maggio  1996 con  decorrenza 9
aprile 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22873  del 12 giugno 1997, e' approvato
il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 settembre
1996 al  28 febbraio 1997,  della ditta S.r.l. Eugenio  Menzione, con
sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 25 marzo 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1997 con  effetto dal 1 marzo  1996, in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Eugenio  Menzione, con  sede in  Napoli e  unita' di  Napoli, per  il
periodo dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 25  ottobre 1996 con  decorrenza 1
settembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22874 del 12 giugno 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo dal 10 giugno  1996 al 9 giugno 1997, della ditta
S.p.a. B.C.E. sud, con sede in Bari e unita' di Bari.
   Parere comitato tecnico del 24 aprile 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a.  B.C.E. sud, con  sede in
Bari  e unita'  di Bari,  per  il periodo  dal  10 giugno  1996 al  9
dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 23  luglio 1996 con  decorrenza 10
giugno 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto  ministeriale con
effetto dal  10 giugno  1996, in  favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.p.a. B.C.E. sud, con sede in  Bari e unita'
di Bari, per il periodo dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 gennaio 1997  con decorrenza 10
dicembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22875  del 12 giugno 1997, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, limitatamente  al periodo  dal 19
settembre  1996 al  18  marzo 1997,  della  ditta S.p.a.  Sernagiotto
(Gruppo Ansaldo), con sede in Casteggio (Pavia) e unita' di Casteggio
(Pavia).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a.  Sernagiotto (Gruppo Ansaldo), con sede
in Casteggio  (Pavia) e unita'  di Casteggio (Pavia), per  il periodo
dal 19 settembre 1996 al 18 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 ottobre 1996  con decorrenza 19
settembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22876  del 12 giugno 1997, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 1  luglio 1996 al  28 febbraio 1997,  della ditta S.r.l.  Casa di
cura  Villa Serena,  con  sede  in Cassino  (Frosinone)  e unita'  di
Cassino (Frosinone).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Casa di cura Villa Serena,
con sede in Cassino (Frosinone)  e unita' di Cassino (Frosinone), per
il periodo dal 23 settembre 1996 al 31 dicembre 1996.
  Istanza aziendale presentata il 30  settembre 1996 con decorrenza 1
luglio 1996, articolo 7, comma 1, della legge n. 236/93.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22877  del 12 giugno 1997, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 18
novembre 1996 al  17 maggio 1997, della ditta  S.r.l. Suolificio moda
suole, con sede in Teverola (Caserta) e unita' di Teverola (Caserta).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.r.l. Suolificio  moda suole,  con sede  in
Teverola (Caserta) e unita' di Teverola (Caserta), per il periodo dal
18 novembre 1996 al 17 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 20  dicembre 1996 con decorrenza 18
novembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22878 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Redi Electric,  in liquidazione,
con sede in Milano, cartiere di Turbigo (Milano), per un massimo di 7
dipendenti; unita' di Cernusco sul  Naviglio (Milano), per un massimo
di 60 dipendenti; magazzino di Verderio  (Lecco), per un massimo di 1
dipendente,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 3  marzo  1997  al  2
settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 3
settembre 1997 al 2 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22879 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.c.r.l.  Paips, con  sede in  Volpiano
(Torino), cantiere di Torino, per un massimo di 35 dipendenti; unita'
di Volpiano (Torino), per un massimo di 22 dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 6
settembre 1997 al 5 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22880 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sicem  Genova di A. Lamberti & C.,
con sede in Mignanego (Genova) e unita' di Aosta, per un massimo di 4
dipendenti;  Genova,  per un  massimo  di  36 dipendenti;  Moncalieri
(Torino), per un massimo di 3 dipendenti; Savona, per un massimo di 1
dipendente,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  20 dicembre 1996  al 19
giugno 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 20
giugno 1997 al 19 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22881 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omas,  con sede in Dronero (Cuneo)
e unita'  di Dronero  (Cuneo), per  un massimo  di 43  dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 23
giugno 1997 al 22 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22882 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  So.Pr.A.Na., con sede  in Cesano
Boscone (Milano) e unita' di  Cesano Boscone (Milano), per un massimo
di 16  dipendenti, e'  autorizzata la corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  18 dicembre 1996  al 17
giugno 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 18
giugno 1997 al 17 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22883 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Finocchiaro costruzioni, con sede
in Roma e  unita' di Catania e Acicastello (Catania),  per un massimo
di 23  dipendenti, e'  autorizzata la corresponsione  del trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  1 gennaio  1997 al  30
giugno 1997.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9
maggio 1997, n. 22735/1-2.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 1
luglio 1997 al 31 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22884 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Compagnia  tecnica internazionale
progetti, con sede  in Roma e unita'  di Roma, per un  massimo di 255
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  18 aprile  1997 al  17
ottobre 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 18
ottobre 1997 al 17 aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22885 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Gruppo  Sarplast,  con sede  in
Priolo Gargallo (Siracusa) e cantieri in Moltalto di Castro (Viterbo)
e  Priolo (Siracusa),  per un  massimo  di 13  dipendenti; unita'  di
Lecce, per  un massimo  di 23 dipendenti;  Povoletto (Udine),  per un
massimo di  121 dipendenti;  S. Luce  (Pisa), per  un massimo  di 120
dipendenti;  S. Pietro  al Natisone  (Udine),  per un  massimo di  21
dipendenti; uffici  di Milano,  per un massimo  di 34  dipendenti, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale dal 7 novembre 1996 al 9 marzo 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
28 novembre 1996, n. 21752/2.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22886 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Gruppo  Sarplast,  con sede  in
Priolo Gargallo (Siracusa) e cantieri in Moltalto di Castro (Viterbo)
e  Priolo (Siracusa),  per un  massimo  di 13  dipendenti; unita'  di
Lecce, per  un massimo  di 23 dipendenti;  Povoletto (Udine),  per un
massimo di  121 dipendenti;  S. Luce  (Pisa), per  un massimo  di 120
dipendenti;  S. Pietro  al Natisone  (Udine),  per un  massimo di  21
dipendenti; uffici  di Milano,  per un massimo  di 34  dipendenti, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale dal 10 marzo 1997 al 5 maggio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22887 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Industrie riunite  del Savio, con
sede  in Sesto  Fiorentino (Firenze)  e  unita' di  Bagno di  Romagna
(Forli'), per un massimo di 58 dipendenti; unita' di Sesto Fiorentino
(Firenze),  per  un  massimo  di  7  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 27 febbraio 1997 al 26 agosto 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 27
agosto 1997 al 26 febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22888 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.a.s.  B.D. Termica di  Beldi' Domenico
Carmine  &  C.,  con  sede   in  Pantegliate  (Milano)  e  unita'  di
Pantegliate (Milano), per un massimo di 13 dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 1
settembre 1997 al 28 febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22889 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Electrosystem, con sede in Bernate
Ticino (Milano) e  unita' di Bernate Ticino (Milano),  per un massimo
di 19  dipendenti, e'  autorizzata la corresponsione  del trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 13  marzo  1997 al  12
settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 13
settembre 1997 al 12 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22890 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Italfertil, con sede  in Ripalta
Arpina (Cremona) e unita' di Ripalta Arpina (Cremona), per un massimo
di 80  dipendenti, e'  autorizzata la corresponsione  del trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 1  aprile  1997 al  30
settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 1
ottobre 1997 al 31 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22891 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Moda  In, con  sede in  Pompiano
(Brescia)  e unita'  di  Pompiano  (Brescia), per  un  massimo di  17
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  5 febbraio  1997 al  4
agosto 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 5
agosto 1997 al 4 febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22892 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova  Edil, con sede in Gaglianico
(Biella)  e  unita' di  Gaglianico  (Biella),  per  un massimo  di  7
dipendenti; Milano, per un massimo  di 3 dipendenti; Prato (Pistoia),
per un massimo di 7  dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario  di integrazione salariale dal  17 dicembre
1996 al 16 giugno 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 17
giugno 1997 al 16 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22893 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Keller meccanica,  con sede  in
Cagliari e  unita' di  Villacidro (Cagliari), per  un massimo  di 317
dipendenti,   e'   prorogata   la  corresponsione   del   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  3 febbraio  1997 al  2
agosto 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22894 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma)
e unita' nazionali, per un massimo di 328 dipendenti, e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 2 dicembre 1996 al 1 giugno 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22895 del 12 giugno 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale
di  Cosenza,  con sede  in  Cosenza  e  unita' di  Castiglione  Scalo
(Cosenza) e  Cosenza, e' prorogata la  corresponsione del trattamento
straordinario di  integrazione salariale, con pari  diminuzione della
durata del  trattamento economico  di mobilita', tenendosi  conto, ai
fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione
salariale cosi'  concesso, per il  periodo dal  13 luglio 1994  al 12
gennaio 1995.
  La corresponsione  del trattamento  di cui sopra,  e' ulteriormente
prorogata dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995.
  Le  proroghe  di  cui  sopra,  non operano  per  i  lavoratori  nei
confronti dei quali ricorrono le  condizioni per accedere ai benefici
previsti ai  commi 4, 5 e  6 dell'art. 5 del  decreto-legge 16 giugno
1994, n.  299, convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio
1994, n. 451.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale n. 22896  del 12 giugno 1997, e' accertata
la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge
n.  416/81, relativamente  al periodo  dall'8 marzo  1996 al  7 marzo
1997,  della  ditta S.p.a.  Stampa  quotidiana,  con sede  in  Senago
(Milano), gia' Roma, e' unita' di Roma, via Idrovore della Magliana.
  A  seguito   dell'accertamento  di  cui  sopra,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei lavoratori  dipendenti della  S.p.a. Stampa
quotidiana, con sede in Senago (Milano), gia' Roma, e unita' di Roma,
via Idrovore  della Magliana, per il  periodo dall'8 marzo 1996  al 7
settembre 1996.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dall'8
settembre 1996 al 7 marzo 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale  previdenza dei  giornalisti italiani,  sono autorizzati  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale n. 22897  del 12 giugno 1997, e' accertata
la permanenza  della condizione di crisi  aziendale, relativamente al
periodo dal 18 dicembre 1996 al  17 dicembre 1997, della ditta S.p.a.
P.R.A.E. -  Promozione attivita' editoriale,  con sede in  Trieste, e
unita' di Trieste.
  A  seguito   dell'accertamento  di  cui  sopra,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. P.R.A.E. -
Promozione arrivita'  editoriale, con  sede in  Trieste, e  unita' di
Trieste, per il periodo dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22898  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  gennaio 1996 al 15 maggio 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1994,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a. Sartori  confezioni, con  sede in  Vicenza e
unita' di  Vicenza, Verona, Padova  e Venezia,  per i quali  e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 62  unita', di cui 5 parttime da 20  a 15 ore medie
settimanali e  4 parttime  da 24  a 18 ore  medie settimanali,  su un
organico complessivo di 112 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla    S.p.a.   Sartori   confezioni,   a
corrispondere i  particolari benefici  previsti dai commi  2 e  4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993,  n. 148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22899  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, limitamente al periodo dal  2 gennaio 1996 al 4 novembre
1996, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1994, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
ditta  Co.Me.G. di  Pietro Aretino,  con sede  in Sestu  (Cagliari) e
unita'  di  Sestu (Cagliari),  per  i  quali  e' stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
18 unita', su un organico complessivo di 27 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla ditta  Co.Me.G.  di  Pietro Aretino,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22900  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1996 al  3 settembre 1996,
la ulteriore corresponsione del trattamento di integrazione salariale
di  cui  all'art. 1,  del  decreto-legge  30  ottobre 1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Bertucci Bruno, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita'
di  Lamezia Terme  e Catanzaro,  per i  quali e'  stato stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da  39  ore  settimanali  a 30,80  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 44 unita', su un organico complessivo di n. 52 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei   lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.   Bertucci   Bruno,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22901  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  gennaio 1996 al 22 agosto 1996, la
ulteriore corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Bertucci Bruno, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita'
di  Lamezia Terme  (Catanzaro), per  i  quali e'  stato stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro da  40  ore  settimanali  a 31,60  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 8 unita', su un organico complessivo di n. 52 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei   lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.   Bertucci   Bruno,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22902  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 7  gennaio 1997 al 6 gennaio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Mariano
Campanile, con  sede in  Napoli e  unita' di Napoli,  per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  28 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 34 unita', su un'organico complessivo
di n. 42 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.  Mariano   Campanile,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22903  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 23 settembre  1996 al  22 settembre
1997, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Salotti Moretti, con sede  in Fontanella (Bergamo) e unita' di
Fontanella (Bergamo), per i quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  16 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 12 unita', su un organico complessivo di n. 22 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei   lavoratori  dipendenti   dalla   S.p.a.   Salotti  Moretti,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22904  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 2  marzo 1997 al 31  agosto 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi Arbia,
con  sede  in Asciano  (Siena)  e  unita'  di Arbia  Scalo,  Asciano,
Castelnuovo (Siena), per  i quali e' stato stipulato  un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  36  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 103 unita', su un organico complessivo di n. 105 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei   lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.   Laterizi   Arbia,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22905  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 luglio 1997 al  30 giugno 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Emme Service,
con sede in  Melito di Napoli (Napoli) e unita'  di c/o Comando NATO,
Napoli,  e  unita' c/o  II  Policlinico  Universitario, via  Pansini,
Napoli, per i  quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo di  lavoratori  pari a  n. 132  unita', su  un
organico complessivo di n. 191 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Emme Service, a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22906  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1996 al  31 marzo 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Lambertini
Cimac, con sede  in Castello d'Argile (Bologna) e  unita' di Castello
d'Argile (Bologna), e unita' di Cento (Ferrara), per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 3 mesi, la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a  n. 31 unita', su un organico  complessivo di n. 50
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei   lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.   Lambertini  Cimac,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22907  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 6  gennaio 1997 al 5 gennaio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Burgo,
con sede in  Verzuolo (Cuneo) e unita' di Lugo  di Vicenza (Vicenza),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 24  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 24  ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo di  lavoratori  pari  a n.  226  unita',  di cui  194
lavoratori  da 37,33  a  29  ore medie  settimanali,  su un  organico
complessivo di n. 309 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei   lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.   Cartiere   Burgo,   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22908  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dall'8  novembre 1996 al 7 novembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Calzificio di
Parabiago di  Mario Re  Depaolini, con sede  in Parabiago  (Milano) e
unita'  di Parabiago  (Milano), per  i  quali e'  stato stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 118 unita', su un organico complessivo di n. 292 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Calzificio di  Parabiago di
Mario Re Depaolini, a corrispondere il particolare beneficio previsto
dal  comma 4,  art.  6, del  decreto-legge 1  ottobre  1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22909  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal  4 marzo 1996  al 2 maggio  1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede in Milano e unita' di Potenza, per i quali e' stato stipulato un
contratto di  solidarieta' che stabilisce,  per 2 mesi,  la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 50 unita', su un organico complessivo di n. 8.592 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a. Sirti,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  C) del  decreto
ministeriale 23 dicembre  1994, registrato alla Corte dei  conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22910  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 10 luglio 1995 al  9 luglio 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  nella misura prevista,  in favore dei  lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Italstrade - Gruppo Iritecna,  con sede in Roma e unita'
di  Milano,  per   i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  31  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 142 unita', su un organico complessivo di n. 643 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Italstrade - Gruppo Iritecna,
a corrispondere il  particolare beneficio previsto dal  comma 4, art.
6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  C) del  decreto
ministeriale 23 dicembre  1994, registrato alla Corte dei  conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22911  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 ottobre 1995 al  31 marzo 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  nella misura prevista,  in favore dei  lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Mededil  - Gruppo Iritecna, con sede in  Napoli e unita'
di  Napoli,  per   i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 13 unita', su un organico complessivo di n. 97 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Mededil -  Gruppo Iritecna, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  C) del  decreto
ministeriale 23 dicembre  1994, registrato alla Corte dei  conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22912  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1994 al  31 maggio 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  nella misura prevista,  in favore dei  lavoratori dipendenti
dalla  S.r.l.  Latte  Europa,  con sede  in  Pozzuoli  (localita'  S.
Martino), (Napoli)  e unita' di  Anzio (Roma),  per i quali  e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari  a n. 4 unita',  su un organico complessivo  di n. 69
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Latte Europa, a corrispondere
il particolare beneficio previsto dai commi  2 e 4, nei limiti di cui
al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22913  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 4  aprile 1994 al 3  aprile 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.r.l. Jungheinrich Italiana, con  sede in Gaggiano
(Milano) e unita' di Sesto Fiorentino (Firenze), per i quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a  n. 6 unita', su un organico  complessivo di n. 299
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.  Jungheinrich  Italiana,  a
corrispondere i  particolari benefici previsti  dai commi 2 e  4, nei
limiti di cui  al successivo comma 13, dell'art.  5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei  conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22914  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  novembre 1995 al 31 dicembre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  Ice, con sede in Napoli e  unita' di Napoli,
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 14  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 30  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di lavoratori  pari a  n. 12  unita', su  un organico
complessivo di n. 13 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  disposto sopra,  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.  Ince,   a  corrispondere   i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22915  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 20 settembre  1994 al  19 settembre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Krizia  Maglia,  con  sede in  S.  Giuliano
Milanese (Milano) e  unita' di San Giuliano Milanese  (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  10 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 10 unita', su un organico complessivo
di n. 45 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Krizia Maglia, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22916  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 7  marzo 1995 al  6 marzo  1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.r.l. Quick Italia,  con sede in Monza  (Milano) e
unita' di Monza (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta'  che stabilisce,  per 24  mesi, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 38 unita', su un organico complessivo di n. 59 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Quick Italia, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma
  13,  dell'art.  5  del  decreto-legge   20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio 1993,  n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22917  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 settembre 1994 al  31 agosto 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa, con sede in Pozzuoli (localita'
S. Martino)  (Napoli) e unita' di  Pozzuoli (Napoli), per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n.  2 unita', su un organico complessivo
di n. 69 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Latte Europa, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  C) del  decreto
ministeriale 23 dicembre  1994, registrato alla Corte dei  conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto  ministeriale   n.  22918  del  12   giugno  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Latte Europa  (dal 1 novembre 1995) Granarolo
Felsinea - Sede Bologna, con  sede in Pozzuoli (localita' S. Martino)
(Napoli)  e  unita'  di  Pozzuoli  (Napoli), per  i  quali  e'  stato
stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 30  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 2 unita', su un organico complessivo di n. 63 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto disposto di cui  sopra, in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Latte Europa  (dal 1 novembre
1995)  Granarolo   Felsinea  -   Sede  Bologna,  a   corrispondere  i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del  25 ottobre  1994, in premessa  indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  C) del  decreto
ministeriale 23 dicembre  1994, registrato alla Corte dei  conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.