Rettifica al decreto dirigenziale 29 maggio 1997 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Ghemme".(GU n.162 del 14-7-1997)
IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 settembre 1969, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Ghemme" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1995 con il quale sono state apportate modifiche al suddetto disciplinare di produzione; Visto il decreto dirigenziale 29 maggio 1997 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Ghemme", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1997; Visto i disposti dell'art. 3 e dell'art. 4, comma 1, del succitato decreto dirigenziale relativi allo smaltimento delle giacenze dei vini a denominazione di origine controllata "Ghemme"; Considerato che nei sopra citati articoli e' stata erroneamente inserita la dicitura "denominazione di origine controllata e garantita" in luogo della dicitura "denominazione di origine controllata"; Ritenuto pertanto necessario dover procedere alla parziale rettifica degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto dirigenziale 29 maggio 1997 sopra citato; Decreta: La dicitura "la denominazione di origine controllata e garantita ''Ghemme'' anche con la specificazione aggiuniva ''riserva''" figurante nel testo dell'art. 3 del decreto dirigenziale 29 maggio 1997 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Ghemme" e' sostituita dalla dicitura: "La denominazione di origine controllata ''Ghemme'' anche con la specificazione aggiuntiva ''riserva''". La dicitura "I quantitativi di vini a denominazione di origine controllata e garantita ''Ghemme'' prodotti nella vendemmia 1996," figurante nell'art. 4, comma 1 del citato decreto dirigenziale 29 maggio 1997 e' sostituita dalla dicitura: "I quantitativi di vini a denominazione di origine controllata ''Ghemme'' prodotti nella vendemmia 1996,". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 1997 Il dirigente: Adinolfi