Obblighi di comunicazioni di cui all'art. 9, comma 10, della legge n. 1/1991. (Comunicazioni n. DI/RM/97004177 del 9 maggio 1997).(GU n.163 del 15-7-1997)
Il decreto legislativo n. 415/1996 ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 9, comma 10, della legge n. 1 / 1991, che estendeva alle SIM, alle banche e alle fiduciarie il sistema delle comunicazioni periodiche delineato dall'art. 1 / 4, comma 1, della legge n. 216 / 1974. L'abrogazione dell'art. 9, comma 10, della legge n. 1 / 1991 e la mancanza di norme esecutive che disciplinassero la materia ha indotto la Commissione a diffondere in data 6 novembre 1996 la comunicazione n. DI/RM/96009927, con la quale si e' precisato che gli intermediari autorizzati dovevano ritenersi ancora tenuti alle comunicazioni previste dalla suddetta norma. Non appena sara' stato completato il quadro delle norme regolamentari previste dai commi 1 e 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 415 / 1996, la Commissione provvedera' peraltro ad emanare, ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 415 / 1996, disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione degli intermediari autorizzati. Nelle more, si comunica, a rettifica di quanto precisato con la comunicazione n. DI/RM/96009927 del 6 novembre 1996, che gli intermediari autorizzati (SIM, incluse le societa' di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 / 1996, e banche) non sono piu' tenuti alla comunicazione preventiva del bilancio (nonche' della documentazione di corredo), di cui all'art. 1 / 4, comma 1, n. 1), della legge n. 216 / 1974, ne' alla comunicazione preventiva delle proposte che importano modificazioni dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusioni e scissioni societarie, nonche' delle proposte di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, di cui all'art. 1 / 4, comma 1, n. 2), della legge n. 216 / 1974.