Disposizioni applicative relative ai marginali 211179 e 211980 dell'allegato B al decreto ministeriale 15 maggio 1997.(GU n.164 del 16-7-1997)
Vigente al: 16-7-1997
Ai dirigenti coordinatori Ai centri prova autoveicoli Agli uffici provinciali M.C.T.C. All'assessorato ai trasporti turismo comunicazioni della regione Sicilia - Direzione trasporti Ai commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano Alla provincia autonoma di Trento - Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione civile Alla provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione traffico e trasporti Al Ministero dell'interno - Direzione generale P.S. - Direzione generale protezione civile Al Ministero della difesa: Esercito, Marina, Aeronautica Allo stato maggiore Esercito - Ufficio movimenti e trasporti Al comando generale dell'Arma dei carabinieri Al comando generale della Guardia di finanza Alla presidenza della giunta regionale della Sicilia Alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta Alla presidenza della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia Alla presidenza della giunta regionale della Sardegna Alle prefetture della Repubblica Alla presidenza delle giunte regionali a statuto ordinario Alla Confindustria Alla Confapi Alle associazioni autotrasportatori Alla Confcommercio Alla Confederazione nazionale artigianato Alla Federchimica All'Associazione italiana commercio chimico All'Assogasliquidi All'Assogpl All'Unasca Alla Federtaai All'Asiac A seguito della circolare 6 giugno 1997, n. D.G. 56 / 97, si trasmettono le ulteriori disposizioni applicative concernenti le prescrizioni contenute nei marginali in oggetto. 1) Con il marginale 211179, il cui contenuto viene di seguito integralmente trascritto, vengono dettate prescrizioni in merito al trasporto di materie che possono reagire pericolosamente tra loro. "Le materie che possono reagire pericolosamente tra loro, non devono essere trasportate negli scomparti contigui delle cisterne. Sono considerate pericolose le seguenti reazioni: a) una combustione e / o uno sviluppo del valore considerevole; b) l'emanazione di gas infiammabili o tossici; c) la formazione di liquidi corrosivi; d) la formazione di materie instabili; e) un pericoloso aumento di pressione. Le materie che rischiano di reagire pericolosamente tra loro possono essere trasportate negli scomparti contigui delle cisterne a condizione che i suddetti scomparti siano separati da una parete il cui spessore e' uguale o superiore a quello della cisterna o siano separati da uno spazio vuoto o da uno scomparto vuoto tra gli scomparti caricati". Conseguentemente, tenuto presente che l'emendamento di cui al citato marginale 211179 e' stato recepito, unitamente agli altri emendamenti edizione 1997 con decreto ministeriale 15 maggio 1997, le prescrizioni riguardanti il trasporto di materie pericolose negli scomparti contigui di una cisterna, previste dal decreto ministeriale 27 dicembre 1982, risultano modificate da quelle contenute nel citato decreto 15 maggio 1997. Si ribadisce inoltre che e' responsabilita' dello speditore stabilire prima delle operazioni di carico della cisterna se e quando ricorrono le condizioni precisate nel citato marginale 211179. 2) Con gli emendamenti (edizione 1997), di cui al decreto di recepimento 15 maggio 1997, sono state inserite, tra le materie pericolose della classe 9, ordinale 20 del marginale 2901 - allegato A del decreto ministeriale 4 settembre 1996 - quelle "materie che sono trasportate o consegnate al trasporto, allo stato liquido, ad una temperatura uguale o superiore a 100 C e, per materie che hanno un punto di infiammabilita', ad una temperatura inferiore al punto di infiammabilita'. c) 3257 liquido trasportato a caldo (compreso il metallo fuso, il sale fuso, ecc.) ad una temperatura uguale o superiore a 100 C e, per le materie che hanno un punto di infiammabilita', ad una temperatura inferiore al suo punto di infiammabilita'". Con il marginale 211980 indicato in oggetto vengono dettate le norme transitorie concernenti le cisterne fisse (veicoli cisterna) e le cisterne smontabili gia' utilizzate per il trasporto delle materie precedentemente indicate. Tali cisterne, se costruite prima del 1 gennaio 1997, anche se non conformi alle prescrizioni dell'appendice B1a applicabili a partire dal 1 gennaio 1997, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2006 - allegato B al decreto ministeriale 4 settembre 1996. Sulla base di quanto sopra esposto, si evince che dal 1 luglio 1997, eccezione fatta per le prescrizioni di cui all'appendice B1a, il trasporto delle materie in questione in cisterna deve avvenire nel rispetto di tutte le altre disposizioni vigenti riguardanti il trasporto di merci pericolose in cisterne. Preso atto che per il trasporto internazionale occorre necessariamente ottemperare a quanto sopra esposto, con il decreto dirigenziale del 7 luglio 1997, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 4 settembre 1996, per venire incontro ad oggettive difficolta' operative ed evitare eccessive turbative nel settore, e' stato individuato fino al 1 luglio 1998 un periodo transitorio, da utilizzarsi soltanto per i trasporti nazionali durante il quale e' possibile effettuare trasporti delle materie di cui trattasi senza l'osservanza delle norme generali che disciplinano il trasporto di merci pericolose in cisterna, comprese le norme che prevedono il possesso da parte degli autisti del certificato di formazione professionale C.F.P. L'ammissibilita' al trasporto in cisterne delle materie della classe 9, ordinale 20 c), comporta i seguenti adempimenti: A) Il proprietario della cisterna fissa (veicolo cisterna) o smontabile deve esibire all'ufficio provinciale M.C.T.C., possibilmente in occasione degli accertamenti periodici al veicolo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulta che "la cisterna n. di fabbrica ............ e' stata utilizzata per il trasporto delle materie pericolose appartenenti alla classe 9, ordinale 20 c) - trasportati a caldo, n. ONU 3257 - ed e' stata costruita prima del 1 gennaio 1997". B) Congiuntamente alla dichiarazione di cui al punto A), dovra' essere presentata domanda di visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero per l'adeguamento dell'elenco delle materie, qualora la cisterna di cui trattasi sia munita del modello MC 813. C) Si enunciano i seguenti casi: a) cisterna gia' munita del libretto MC 813, costruita prima del 1 gennaio 1997, gia' utilizzata per il trasporto delle materie in questione, non rispondente alle norme di cui all'appendice B1a. Annotare sul libretto MC 813: "La cisterna n. di fabbrica ............, costruita prima del 1 gennaio 1997, puo' continuare a essere utilizzata per il trasporto delle materie della classe 9, ordinale 20 c) fino al 31 dicembre 2006 ai sensi del marginale 211980"; b) idem come sopra, ma cisterna rispondente alle norme di cui all'appendice B1a. Viene variato l'elenco delle materie senza alcuna limitazione di utilizzazione ai sensi del marginale 211980; c) cisterna non munita del libretto MC 813, costruita prima del 1 gennaio 1997, gia' utilizzata per il trasporto delle materie in questione, ma non rispondenti alle norme di cui all'appendice B1a. Annotare sulla carta di circolazione: "La cisterna n. di fabbrica .......... costruita prima del 1 gennaio 1997 puo' continuare ad essere utilizzata per il trasporto delle materie della classe 9 ordinale 20 c), fino al 31 dicembre 2006 si sensi del marginale 211980"; d) cisterna non munita del libretto MC 813 e costruita dopo il 1 gennaio 1997. Si usa la procedura prevista per l'approvazione come unico esemplare ai fini del rilascio del libretto MC 813. A richiesta del proprietario delle cisterne di cui ai punti a), b), c), d), previo accertamento del rispetto delle norme che in aggiunta a quelle di cui all'appendice B1a, disciplinano il trasporto delle merci pericolose in cisterna, puo' essere rilasciato il certificato di approvazione mod. D.G.M. 306 / A necessario per il trasporto internazionale. Si fa presente che qualora non venga richiesto il riconoscimento alla rispondenza delle norme di cui all'appendice B1a, nessuna relazione tecnica deve essere richiesta. Le procedure tecniche amministrative da seguire per l'aggiornamento della carta di circolazione, la variazione dell'elenco delle materie e l'approvazione in un unico esemplare sono quelle vigenti al riguardo per il trasporto di merci pericolose in cisterna. Il direttore generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Berruti