MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 8 luglio 1997, n. 194 

  Rappresentanza  in dogana.  Applicazione integrale  del regolamento
(CEE) del  Consiglio 2913/92  del 12 ottobre  1992 che  istituisce il
Codice doganale comunitario. Adeguamento della normativa nazionale.
(GU n.165 del 17-7-1997)
 
 Vigente al: 17-7-1997  
 

                                  Alle direzioni delle circoscrizioni
                                  doganali
                                  Agli uffici tecnici di finanza
                                  Ai  laboratori chimici delle dogane
                                  e imposte indirette
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle direzioni centrali
                                  Al servizio ispettivo centrale
 1) Premessa.
  La Commissione  dell'Unione europea, ha comunicato  di aver avviato
nei  confronti dello  Stato italiano  la procedura  di infrazione  n.
95/2239  in  mteria  di  rappresentanza  in  dogana.  La  Commissione
contesta alla  Repubblia italiana di  non aver adeguato  la normativa
doganale nazionale  ai principi  contenuti nel  regolamento 2913/1992
(istitutivo  del Codice  doganale  comunitario) ed  in particolare  a
quanto  disposto dagli  articoli 5  e  201, paragrafo  3, del  citato
regolamento.
  Piu' specificamente viene contestata  la non conformita' al diritto
comunitario degli  articoli 40, secondo  comma, 41, secondo  comma, e
42, secondo periodo,  del decreto del Presidente  della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 (TULD), nonche'  degli articoli 2 e 3 del decreto
ministeriale  29   dicembre  1992   (Rappresentanza  in   dogana  per
l'espletamento delle  operazioni doganali),  nelle parti in  cui essi
prevedendo la  riserva per  la rappresentanza in  dogana a  favore di
talune  categorie professionali  (spedizionieri doganali),  estendono
all'espletamento  delle operazioni  doganali e  non la  limitano alla
sola dichiarazione (art. 40, secondo comma, TULD e articoli 2 e 3 del
decreto ministeriale  29 dicembre 1992),  nonche' nelle parti  in cui
prevedono   una   responsabilita'   generale  sussidiaria   per   gli
spedizionieri  doganali o  per i  loro coadiutori  (art. 41,  secondo
comma, e art. 42, secondo periodo, del TULD).
 2) Esame delle questioni.
  La questione, nuova  nei termini in cui e' stata  posta, si collega
ad una  precedente procedura  di infrazione (attualmente  sospesa) la
90/253 che concerne la non esecuzione (o imperfetta esecuzione) della
sentenza della Corte di giustizia  delle Comunita' europee 9 febbraio
1994 nella  causa C -  119/1992 (Commissione delle  Comunita' europee
contro Repubblica  italiana) sempre  in materia di  rappresentanza in
dogana ma, con  riferimento al regolamento del Consiglio  n. 3632 del
12 dicembre 1985, fino ad allora vigente.
  Risulta  opportuno trattare  insieme le  due questioni  sia perche'
esse  sono  strettamente  correlate,   sia  perche'  codesti  uffici,
informati compiutamente dei termini complessivi del problema, avranno
maggiore facilita' nell'applicare le  disposizioni che, piu' innanzi,
vengono impartite.
  In particolare,  con la  sentenza del 9  febbraio 1994  (resa nella
causa C  - 119/1982) la  Corte di giustizia censuro'  le disposizioni
del TULD che:
  a)  attribuivano   al  proprietario   della  merce   l'onere  della
"dichiarazione in dogana" (articoli 56 e 40, primo comma, del TULD);
  b) riservavano ai soli spedizionieri doganali la rappresentanza del
proprietario della merce (art. 40, TULD, secondo comma);
  c) non prevedevano espressamente la rappresentanza indiretta,
  ed emise il seguente dispositivo:  "La Repubblica italiana e venuta
meno agli obblighi che ad essa  incombono ai sensi degli articoli 2 e
3 del regolamento (CEE) del Consiglio  12 dicembre 1985, n. 3632, che
definisce le condizioni alle quali una  persona e' ammessa a fare una
dichiarazione in  dogana in quanto  ha mantenuto nella  sua normativa
una  disposizione  secondo  cui  spetta  al  proprietario  fare  tale
dichiarazione  ed  ha  riservato la  rappresentanza  a  spedizionieri
doganali senza avere previsto chiaramente la possibilita' di fare una
dichiarazione in nome proprio e per conto di terzi".
  Nel  frattempo,   proprio  per  allinearsi  al   regolamento  (CEE)
3632/1985   all'epoca  vigente,   era   stato   emanato  il   decreto
ministeriale 29 dicembre 1992 che riconosceva formalmente (art. 3 del
decreto   ministeriale)  la   rappresentanza  indiretta   in  dogana,
riservando  quella diretta  agli spedizionieri  doganali (art.  2 del
citato decreto  ministeriale). Il  TAR Lazio  con decisione  1466 del
novembre 1994 annullava l'art.  3 del decreto ministeriale eliminando
i vincoli  che erano  stati posti per  la rappresentanza  indiretta e
questa  amministrazione con  la circolare  n. 71/D  del 7  marzo 1995
comunicava  a   tutti  gli   uffici  dipendenti  ed   agli  organismi
interessati le nuove disposizioni da applicare a seguito delle citate
decisioni.
  Purtuttavia  oggi,  con  la  procedura di  infrazione  95/2239,  la
Commissione  dell'Unione europea  ritiene (come  gia' indicato  nella
premessa) che  ancora la normativa  italiana contrasti con  il codice
doganale comunitario in quanto le  disposizioni del TULD e del citato
decreto ministeriale 29 dicembre 1992:
  a) non limitano la rappresentanza degli spedizionieri doganali alla
sola dichiarazione;
  b)  continuano  a  prevedere  per gli  spedizionieri  doganali  una
responsabilita' generale sussidiaria a titolo oggettivo.
 3) Valutazione delle censure.
  Riepilogando le questioni sono dunque le seguenti:
  1) l'esistenza del  vincolo previsto dal TULD, secondo  il quale la
"dichiarazione in  dogana" deve  essere resa dal  "proprietario della
merce" (articoli 56 e 40, primo comma, TULD);
  2) la  riserva della  rappresentanza (diretta)  in dogana  a favore
della categoria  degli spedizionieri  doganali (art. 40,  TULD, comma
secondo)   correlata   alla   mancata  previsione   esplicita   della
ammissibilita' anche della rappresentanza indiretta;
  3) la mancata previsione esplicita che la riserva di rappresentanza
(diretta)  riconosciuta  agli   spedizionieri  doganali  deve  essere
limitata alla sola dichiarazione  e non puo' includere l'espletamento
delle  restanti operazioni  doganali  quali adempimenti,  formalita',
atti, ecc. (art. 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 1992);
  4)  l'esistenza della  responsabilita' sussidiaria  a carico  degli
spedizionieri doganali  e dei loro  coadiutori (art. 40,  TULD, comma
secondo, e art. 41, TULD, secondo periodo).
  In  proposito, valutando  una per  una le  singole questioni,  deve
convenirsi che, in vigenza del  regolamento CEE 3632/85 (che definiva
le  condizioni  alle  quali  una   persona  e'  ammessa  a  fare  una
dichiarazione  in   dogana,  valido   sino  al  31   dicembre  1993),
inappuntabili appaiono le prime due censure ratificate della Corte di
giustizia con la citata sentenza 9 febbraio 1994 resa nella causa C -
119/1992:
  1) per  quanto concerne  l'obbligo della dichiarazione  da rendersi
dal proprietario della  merce la Corte ha cosi' statuito  (punti 16 e
17 della citata sentenza): "La  Repubblica italiana ha violato l'art.
2 del ''regolamento dichiarante''  (sc. 3632/85) richiedendo all'art.
56, primo comma, del testo unico,  che la dichiarazione in dogana sia
fatta  dal  ''proprietario  della   merce''.  Una  tale  formulazione
rischierebbe di creare una  confusione pregiudizievole per la diretta
applicazione  dell'art. 2  del  ''regolamento  dichiarante'', e  cio'
nonostante la  finzione legale  operata dall'art. 56,  secondo comma,
della stessa normativa, secondo cui e' considerato proprietario della
merce chi  la presenta  in dogana  ovvero chi  la detiene  al momento
dell'entrata  nel territorio  doganale o  dell'uscita dal  territorio
stesso".
  "La   normativa  italiana,   facendo   ricorso   alla  nozione   di
''proprietario'',  che e'  estranea  al ''regolamento  dichiarante'',
puo' lasciar sussistere dubbi sulla  persona ammessa a presentare o a
far  presentare la  dichiarazione.  Ora,  secondo una  giurisprudenza
consolidata, i principi della certezza dei diritto e della tutela dei
singoli esigono che nei settori che rientrano nel diritto comunitario
le  norme  nazionali siano  formulate  in  maniera non  equivoca  che
consenta agli interessati di conoscere  i loro diritti ed obblighi in
modo  chiaro  e   preciso  e  ai  giudici   nazionali  di  garantirne
l'osservanza".
  Oggi il regolamento CEE 3632/85 e' stato sostituito dal regolamento
CEE  2931/92, ma  il suo  art.  2 e'  stato sostanzialmente  recepito
nell'art. 64. Il contrasto  quindi permane. Occorre dunque modificare
gli articoli 56 e 40, primo comma, del TULD;
  2) per quanto concerne la  riserva della rappresentanza in dogana a
favore  della  categoria  degli spedizionieri  doganali  la  condanna
comminata dalla Corte di giustizia  con la citata sentenza 9 febbraio
1994 fu incardinata sul fatto che il regolamento CEE 3632/85 all'art.
3, punto  3, prevedeva che uno  Stato membro poteva riservare  ad una
categoria di  persone una  delle due  modalita' di  rappresentanza in
dogana (quella diretta  o quella indiretta), ma  solo quando entrambe
le   modalita'  (diretta   e   indiretta)   fossero  state   previste
nell'ordinamento nazionale.
  Il punto 2 dell'art. 3 del citato regolamento prevedeva infatti che
"la possibilita'  di fare la  dichiarazione prevista al  paragrafo 1,
lettera c), (a  nome proprio, ma per conto di  terzi - rappresentanza
indiretta)  puo' essere  esercitata solo  se gli  Stati membri  hanno
deciso  in  tal senso".  In  particolare,  riguardo  a tale  punto  2
dell'art. 3, la Corte  ha cosi' stabilito (punti 23 -  24 - 25 citata
sentenza 9 febbraio 1994 - causa C 119/1992):
  (23)  "Questa  disposizione  esige  che la  facolta'  di  fare  una
dichiarazione  in nome  proprio e  per  conto di  terzi possa  esscre
esercitata solo se gli Stati membri hanno deciso in tal senso".
  (24)  "E'  importante  osservare  a tale  riguardo  che,  ai  sensi
dell'art. 3, n.  3 del ''regolamento dichiarante'',  uno Stato membro
puo' riservare  agli spedizionieri  doganali una  delle due  forme di
rappresentanza menzionate al n. 1 di tale articolo, solo a condizione
di aver autorizzato la rappresentanza in  nome proprio e per conto di
terzi".
  (25) "Poiche'  gli articoli 40,  secondo comma, e 43,  primo comma,
del testo unico riservano la rappresentanza a spedizionieri doganali,
la normativa italiana avrebbe dovuto  autorizzare in maniera chiara e
precisa la rappresentanza in nome proprio ma per conto di terzi".
  Il  decreto  ministeriale  23  dicembre  1992  ha  invero  previsto
all'art. 3 l'introduzione della rappresentanza indiretta limitandola,
peraltro, a particolari soggetti. Tale limitazione e' stata annullata
dal TAR Lazio con la citata sentenza 1466/94 per cui con la circolare
71/D  del 9  marzo  1995 questa  Amministrazione  intese adeguare  il
citato  art. 3  del decreto  ministeriale alle  prescrizioni del  TAR
Lazio e della normativa comunitaria.
  Nel  frattempo,  con  l'entrata   in  vigore  del  Codice  doganale
comunitario (regolamento  2913/1992), la rappresentanza  indiretta e'
stata imposta  a tutti gli  Stati membri unitamente a  quella diretta
(art. 5, comma  2) con la possibilita' pero' per  gli Stati membri di
riservare   agli  spedizionieri   doganali  la   presentazione  delle
dichiarazioni  doganali secondo  una  delle due  citate modalita'  di
rappresentanza: o diretta o indiretta.
  Risulta  pero'  chiaro  che   nella  normativa  nazionale  oggi  la
rappresentanza  indiretta  e'  prevista  soltanto in  virtu'  di  una
interpretazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 1992
resa in ossequio ad un deliberato del TAR e, per di piu' contenuta in
una  circolare  (71/D  del  9   marzo  1995,  prot.  292/V/SD)  anche
abbastanza  generica "La  rappresentanza  indiretta si  ha quando  il
rappresentante agisce ...". Il che non sembra pienamente in linea con
quanto  richiesto  dalla Corte  di  giustizia  secondo la  quale  "la
normativa  italiana avrebbe  dovuto autorizzare  in maniera  chiara e
precisa la  rappresentanza in  nome proprio ma  per conto  di terzi",
cioe' la rappresentanza  indiretta (punto 25 della  citata sentenza 9
febbraio 1994).
  Peraltro, in  vigenza del Codice doganale  comunitario (regolamento
2913/92)  che  gia'  prevede  -  a  differenza  del  regolamento  CEE
3632/1985  -   entrambe  le  forme  di   rappresentanza  (diretta  ed
indiretta) ed in forza della  sua diretta applicabilita' presso tutti
gli Stati  membri, il problema  e' meno rilevante. Resta  peraltro il
fatto  che  l'ordinamento nazionale  ancora  non  prevede in  maniera
esplicita e  formale l'istituto della rappresentanza  indiretta. Tale
lacuna va colmata secondo le indicazioni della Corte di giustizia.
  Le altre due  censure alle quali e' esposta  la normativa nazionale
provengono dalla Commissione UE e riguardano;
  3) la riserva a favore  degli spedizionieri doganali, attraverso la
modalita' della  rappresentanza diretta (fatta con  il citato decreto
ministeriale  29  dicembre  1992,  art.  2)  dell'espletamento  delle
operazioni  doganali e  non  della sola  possibilita'  di rendere  la
"dichiarazione  in  dogana". Sicche'  la  Commissione  ha avviato  la
procedura  di infrazione  95/2239 in  quanto il  secondo periodo  del
paragrafo 2  dell'art. 5  del regolamento  CEE 2913/1992  prevede che
"gli  Stati membri  possono riservare  il  diritto di  fare sul  loro
territorio dichiarazioni in dogana secondo ..........................
 ...........  di   modo  che   il  rappresentante  deve   essere  uno
spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione".
  La   dizione  "dichiarazione   in  dogana"   e'  chiaramente   piu'
restrittiva  della  generale  rappresentanza  (diretta  o  indiretta)
riconosciuta ai  paragrafo 1 del  citato art. 5 che  recita "Chiunque
puo'   farsi   rappresentare    presso   l'autorita'   doganale   per
l'espletamento  di   atti  e  formalita'  previsti   dalla  normativa
doganale". Ne  consegue che tra tali  atti e formalita' uno  solo, la
dichiarazione,  puo'  essere  oggetto  di riserva  a  favore  di  una
categoria.
  Poiche'  la censura  avanzata dalla  Commissione appare  puntuale e
corretta,  occorre  limitare la  riserva  a  favore degli  spedizioni
doganali alla  sola "dichiarazione in  dogana" poiche' essa  non puo'
essere estesa  agli altri  atti, formalita', adempimenti  che restano
quindi totalmente liberi;
  4) la Commissione ha altresi'  contestato la ancora attuale vigenza
nel TULD della responsabilita'  sussidiaria degli spedizioni doganali
contenuta  nell'art.  41,  secondo  comma  e  nell'art.  42,  secondo
periodo. Il  che contrasta  con l'art. 201,  paragrafo 3,  del codice
doganale  comunitario  il  quale  prevede  che  "il  debitore  e'  il
dichiarante".  E   poiche'  lo   Stato  italiano  ha   attribuito  la
dichiarazione   in   "rappresentanza  diretta"   agli   spedizionieri
doganali, esso  non puo' considerarli  responsabili dell'obbligazione
doganale.   Nella   rappresentanza    diretta,   infatti,   solo   il
rappresentato  e' il  dichiarante (art.  201, paragrafo  3 e  art. 4,
punto 18)  e quindi  - lui  solo -  e' il  debitore dell'obbligazione
doganale.  Salva,  si  intende,  la  eventuale  applicabilita'  della
responsabilita' di cui all'art. 201,  pargrafo 3, del Codice doganale
comunitario.
  Poiche'   le   argomentazione   della  Commissione   appaiono   non
confutabili, va espunta dall'ordinamento nazionale la responsabilita'
sussidiaria di  cui all'art. 41,  TULD, secondo comma, e  42, secondo
periodo.
 4) Adeguamento della normativa nazionale.
  Posto "quanto fin qui detto occorre adeguare la normativa nazionale
alla  normativa comunitaria;  il che  va correttamente  fatto -  come
richiede  la Commissione  UE -  modificando le  norme primarie  e non
intervenendo con provvedimenti amministrativi di rango inferiore.
  A  tal   fine,  contestualmente  alla  emanazione   della  presente
circolare, e' stata predisposta una  richiesta di disegno di legge di
modifica degli articoli  40, 41, 42, 43,  47 e 56 del  TULD che nelle
nuove stesure, per una piena intelligenza da parte di codesti uffici,
si allegano alla presente. Occorre inoltre provvedere all'abrogazione
del decreto ministeriale 29 dicembre 1992 i cui articoli 1, 2 e 3 non
risultano  allineati con  la  normativa comunitaria;  anche per  tale
abrogazione  e' stata  gia'  avanzata formale  richiesta al  Ministro
delle finanze.
  Nelle  more,  peraltro   dell'iter  legislativo  dei  provvedimenti
formali sopra  citati, corre  l'obbligo allo scrivente  di eliminare,
sul  piano sostanziale,  il contrasto  tra il  diritto interno  ed il
diritto comunitario.
  Cio' e'  possibile attraverso l'istituto della  disapplicazione. Ed
invero  ripetutamente  la  Corte   costituzionale,  a  partire  dalla
sentenza  n. 170  dell'8 giugno  1984, ha  enunciato il  fondamentale
principio  della  piena  autonomia   e  del  reciproco  coordinamento
dell'ordinamento statuale con quello comunitario stabilendo che nelle
materie indicate  nei Trattati istitutivi delle  Comunita' europee le
nome    comunitarie    devono     ricevere    diretta    applicazione
nell'ordinamento statuale  in forza  dell'art. 11  della Costituzione
(il  quale   consente  le  necessarie  limitazioni   alla  sovranita'
nazionale).  Conseguenza  di  tale  enunciato   e'  che  in  caso  di
incompatibilita'  fra  norma nazionale  e  norma  comunitaria non  si
verifica  alcun  effetto  caducatorio  della prima  (che  continua  a
rimanere  vigente,  anche se  quiescente),  ma  deve darsi  piena  ed
immediata applicazione alla seconda.
  E tale  immediata applicazione deve essere  data a cura di  tutti i
soggetti - tanto giurisdizionali  quanto amministrativi - cui compete
dare   esecuzione  alle   leggi,  disapplicando   le  norme   interne
incompatibili  con   quelle  comunitarie  (Corte   costituzionale  n.
389/1989 e 168/1991).  Resta peraltro ferma l'esigenza  che "lo Stato
membro  apporti necessarie  modificazioni  o  abrogazioni al  proprio
diritto interno, al fine di depurarlo da eventuali incompatibilita' o
disarmonie con la prevalente norma comunitaria" (Corte costituzionale
n. 389/1989).
  Ora tenuto  conto dei tempi necessari  all'adozione delle modifiche
legislative (non superabili nemmeno  con decretilegge alla luce della
recente sentenza  della Corte  costituzionale n.  360 del  24 ottobre
1996),  l'adeguamento immediato  nell'ordinamento nazionale  a quello
comunitario non  puo' che essere assicurato  dallo scrivente mediante
ordine agli uffici dipendenti di disapplicare le disposizioni interne
contrastanti con il diritto comunitario.
 5) Modalita' della disapplicazione.
  Alla  luce  di  quanto  detto  al  punto  precedente  lo  scrivente
impartisce  quindi   le  seguenti  disposizioni  che   hanno  effetto
immediato od intendono allineare l'ordinamento nazionale alla vigente
normativa  comunitaria (Codice  doganale comunitario  regolamento CEE
2913/92):
  1) l'art. 56, TULD va  letto: "Ogni operazione doganale deve essere
preceduta  da  una  dichiarazione  in dogana  da  rendersi  ai  sensi
dell'art. 64 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2913/1992 del 12
ottobre 1992". Va disapplicato tutto il resto;
  2) al primo comma dell'art. 40 del TULD vanno disapplicate le frasi
"al proprietario della merce" e  "il proprietario stesso". Il comma 1
va quindi  cosi' letto: "Ogni  qual volta le disposizioni  in materia
doganale  prescrivono  di  fare   una  dichiarazione  o  di  compiere
determinati  atti o  di osservare  speciali obblighi  e norme  ovvero
consentono  di   esercitare  determinati   diritti,  si   puo'  agire
personalmente o  a mezzo di  un rappresentante diretto  o indiretto".
(Sono in corsivo gli inserimenti);
  3) al comma  2 dell'art. 40 del TULD va  disapplicata la frase "per
il compimento delle operazioni doganali".  Il comma 2 del citato art.
40 va quindi cosi' letto:  "La rappresentanza indiretta e' libera. La
rappresentanza diretta,  limitatamente alle dichiarazioni  in dogana,
e'   riservata  agli   spedizionieri   doganali  iscritti   nell'albo
professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo
quanto previsto nell'art. 43". (Sono in corsivo gli inserimenti);
  4) al terzo comma dell'art. 40 la frase "sempre che il proprietario
delle merci non abbia ..." va  disapplicata e va letta "sempre che il
rappresentato non abbia ...";
  5) al  primo comma dell'art. 43  va disapplicata la frase  "... del
proprietario  della   merce  per   il  compimento   delle  operazioni
doganali". Il primo  comma dell'articolo 43 del TULD  va quindi cosi'
letto: "la  rappresentanza diretta, limitatamente  alle dichiarazioni
in dogana, puo' essere conferita  anche ad uno spedizioniere doganale
non  iscritto  nell'albo  professionale,  purche'  si  tratti  di  un
dipendente  del  proprietario  della  merce". (Sono  in  corsivo  gli
inserimenti);
  6)  il  secondo   comma  dell'art.  41  del   TULD  va  interamente
disapplicato e pertanto lo si ha per non operante;
  7) all'art.  42 del  TULD va  disapplicato l'ultimo  periodo: "Egli
risponde  ad  ogni effetto  dell'operato  di  tali suoi  coadiutori";
pertanto lo si ha per non operante;
  8) al  terzo comma dell'art. 47  del TULD, primo periodo,  la frase
"abilita  al  compimento  di  operazioni  doganali"  va  intesa  come
"abilita alla presentazione di dichiarazioni"; nello stesso comma, al
secondo  periodo,  la  frase  "In  relazione  all'espletamento  delle
operazioni"  va intesa  come "In  relazione alla  presentazione delle
dichiarazioni";
  9) Il decreto ministeriale 29 dicembre 1992 recante "Rappresentanza
in   dogana  per   l'espletamento  delle   operazioni  doganali"   va
interamente disapplicato e pertanto lo si ha per non operante.
  I direttori  degli uffici  destinatari della  presente segnaleranno
tempestivamente a  questa centrale Amministrazione tutte  le concrete
fattispecie che  non si  trovassero compiutamente  disciplinate dalle
sopra  riportate  disposizioni,  al   tale  fine  di  poter  diramare
ulteriori istruzioni di adeguamento al Codice doganale comunitario.
  A  far data  dalla  presente sono  abrogate  tutte le  disposizioni
precedentemente  impartite  nello  specifico  settore  che  siano  in
contrasto con  le disposizioni contenute nella  presente circolare la
quale  viene  contestualmente inviata  a  tutti  gli enti,  uffici  e
societa' cui era stato a suo tempo diramato il TULD.
  Della  presente verra'  richiesta la  pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  per assicurarne il massimo grado
di diffusione e di conoscenza legale.
                                         Il direttore generale
                                       del Dipartimento delle dogane
                                          e delle imposte indirette
                                                 Del Giudice