Precisazioni ed integrazioni alla circolare 16 maggio 1996, n. 2357: "Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale".(GU n.166 del 18-7-1997)
Vigente al: 18-7-1997
Agli enti proprietari e gestori di strade ed autostrade Con la circolare n. 2357 del 16 maggio 1996 sono state impartite direttive in merito alla fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale. Al fine di consentire una precisa e puntuale applicazione di tali direttive si rende necessario fornire le seguenti precisazioni ed integrazioni: l'importo di 200.000 ECU (IVA esclusa) indicato dalla stessa circolare e' riferito a gare aventi per oggetto esclusivamente la fornitura e posa in opera di beni riconducibili ad una delle pertinenze di esercizio indicate. Nel caso di gare aventi per oggetto lavori stradali di piu' ampia portata, tra i quali e' inserita la fornitura e posa in opera di uno dei suddetti beni, l'importo di 200.000 ECU (IVA esclusa) e' riferito esclusivamente a quest'ultima; considerato che, come gia' indicato dalla suddetta circolare, le direttive impartite con la stessa sono motivate da esigenze di tutela della sicurezza stradale e non entrano nel merito della problematica dell'affidamento, si precisa che la diversa documentazione richiesta, al di sotto e al di sopra della soglia comunitaria, ha unicamente lo scopo di consentire un approccio graduale al sistema di qualita' aziendale; considerate le difficolta' che sono state rappresentate dagli operatori del settore relativamente al rilascio "delle certificazioni di conformita' del prodotto secondo i criteri che assicurano la qualita' della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 900/94", per le gare al di sotto dei 200.000 ECU il relativo periodo della suddetta circolare e' modificato come segue: ''per le gare il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria delle 200.000 ECU (IVA esclusa), in sede di offerta i concorrenti devono presentare, oltre alla documentazione di rito, una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata (in caso di associazioni temporanee di imprese una dichiarazione per ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione), nella quale viene attestato che i loro fornitori realizzeranno la fornitura come prescritto dalle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale di appalto dell'ente committente. Prima dell'avvio dei lavori relativi alle pertinenze di sicurezza e della consegna dei lavori nel caso di appalti di sola fornitura e posa in opera delle pertinenze stesse dovra' essere esibito il certificato di conformita' del prodotto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie EN 45000, in base alle procedure di valutazione dello schema n. 3 delle norme ISO/IEC che prevedono l'esecuzione di prove di tipo e di prove di sorveglianza con campionamento della produzione. Fino alla data del 31 maggio 1997 detto certificato puo' essere sostituito da una dichiarazione di conformita' rilasciata dal fornitore ai sensi della norma EN 45014''. Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono l'apposizione del marchio di conformita' CE, lo stesso sostituisce la certificazione o dichiarazione di conformita'; con riferimento alle pertinenze di esercizio indicate dalla circolare quali apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti, si rileva l'applicabilita' dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di recepimento della direttiva comunitaria 89/106/CEE; tale disposizione individua il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organismo di certificazione e di ispezione circa la rispondenza di tali prodotti al requisito essenziale n. 1 (resistenza meccanica e stabilita') di cui all'allegato A del decreto medesimo. Pertanto, limitatamente a tali pertinenze, il certificato di conformita' di cui al punto precedente deve essere rilasciato da detto servizio; limitatamente alla fornitura e posa in opera della segnaletica fino alla data del 1 gennaio 1998 e' consentito, anche per le gare il cui importo eguagli o superi la soglia comunitaria delle 200.000 ECU (IVA esclusa), presentare unicamente la dichiarazione richiesta per le gare di importo inferiore alla suddetta soglia integrando la stessa con l'impegno di avvalersi di fornitori autorizzati ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285 (*). Il Ministro: Costa Registrata alla Corte dei conti il 30 giugno 1997 Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 106 ------------ (*) Detto impegno deve ritenersi riferito anche a gare il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria delle 200.000 ECU.