MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 27 dicembre 1996, n. 5923 

  Precisazioni  ed integrazioni  alla  circolare 16  maggio 1996,  n.
2357: "Fornitura e posa in opera  di beni inerenti la sicurezza della
circolazione stradale".
(GU n.166 del 18-7-1997)
 
 Vigente al: 18-7-1997  
 

                                  Agli  enti proprietari e gestori di
                                  strade ed autostrade
  Con la  circolare n. 2357 del  16 maggio 1996 sono  state impartite
direttive in merito  alla fornitura e posa in opera  di beni inerenti
la sicurezza della circolazione stradale.
  Al fine di  consentire una precisa e puntuale  applicazione di tali
direttive  si rende  necessario fornire  le seguenti  precisazioni ed
integrazioni:
  l'importo  di  200.000  ECU  (IVA esclusa)  indicato  dalla  stessa
circolare e'  riferito a  gare aventi  per oggetto  esclusivamente la
fornitura  e  posa  in  opera  di beni  riconducibili  ad  una  delle
pertinenze di esercizio indicate. Nel caso di gare aventi per oggetto
lavori stradali  di piu' ampia  portata, tra  i quali e'  inserita la
fornitura e  posa in  opera di  uno dei  suddetti beni,  l'importo di
200.000 ECU (IVA esclusa) e' riferito esclusivamente a quest'ultima;
  considerato che,  come gia'  indicato dalla suddetta  circolare, le
direttive impartite con la stessa sono motivate da esigenze di tutela
della sicurezza stradale e non  entrano nel merito della problematica
dell'affidamento, si precisa che la diversa documentazione richiesta,
al di sotto e al di  sopra della soglia comunitaria, ha unicamente lo
scopo  di consentire  un approccio  graduale al  sistema di  qualita'
aziendale;
  considerate  le  difficolta'  che sono  state  rappresentate  dagli
operatori del settore relativamente al rilascio "delle certificazioni
di  conformita' del  prodotto  secondo i  criteri  che assicurano  la
qualita' della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 900/94",
per le  gare al di  sotto dei 200.000  ECU il relativo  periodo della
suddetta circolare  e' modificato  come segue: ''per  le gare  il cui
importo sia inferiore alla soglia  comunitaria delle 200.000 ECU (IVA
esclusa), in sede  di offerta i concorrenti  devono presentare, oltre
alla   documentazione  di   rito,   una   dichiarazione  del   legale
rappresentante  dell'impresa,  con  firma  autenticata  (in  caso  di
associazioni  temporanee di  imprese una  dichiarazione per  ciascuna
delle  imprese  partecipanti  all'associazione),  nella  quale  viene
attestato  che  i  loro  fornitori realizzeranno  la  fornitura  come
prescritto  dalle   specifiche  tecniche  contenute   nel  capitolato
speciale  di  appalto  dell'ente committente.  Prima  dell'avvio  dei
lavori relativi  alle pertinenze  di sicurezza  e della  consegna dei
lavori nel  caso di appalti di  sola fornitura e posa  in opera delle
pertinenze stesse dovra' essere esibito il certificato di conformita'
del prodotto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato
ai sensi delle norme della serie  EN 45000, in base alle procedure di
valutazione  dello schema  n.  3 delle  norme  ISO/IEC che  prevedono
l'esecuzione  di  prove  di  tipo  e di  prove  di  sorveglianza  con
campionamento della  produzione. Fino  alla data  del 31  maggio 1997
detto  certificato puo'  essere  sostituito da  una dichiarazione  di
conformita' rilasciata dal fornitore ai sensi della norma EN 45014''.
Per  i  prodotti per  i  quali  sono  state emanate  le  disposizioni
attuative che consentono l'apposizione del marchio di conformita' CE,
lo   stesso  sostituisce   la  certificazione   o  dichiarazione   di
conformita';
  con  riferimento  alle  pertinenze   di  esercizio  indicate  dalla
circolare quali apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per
ponti e  viadotti, si rileva  l'applicabilita' dell'art. 8,  comma 3,
del decreto del  Presidente della Repubblica 21 aprile  1993, n. 246,
di   recepimento  della   direttiva   comunitaria  89/106/CEE;   tale
disposizione  individua il  servizio tecnico  centrale del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici quale  organismo di certificazione e di
ispezione  circa  la  rispondenza   di  tali  prodotti  al  requisito
essenziale  n.   1  (resistenza   meccanica  e  stabilita')   di  cui
all'allegato A  del decreto medesimo. Pertanto,  limitatamente a tali
pertinenze, il certificato di conformita'  di cui al punto precedente
deve essere rilasciato da detto servizio;
  limitatamente alla fornitura e posa in opera della segnaletica fino
alla data del 1 gennaio 1998 e'  consentito, anche per le gare il cui
importo eguagli o superi la soglia comunitaria delle 200.000 ECU (IVA
esclusa),  presentare unicamente  la dichiarazione  richiesta per  le
gare di importo  inferiore alla suddetta soglia  integrando la stessa
con  l'impegno  di  avvalersi   di  fornitori  autorizzati  ai  sensi
dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285 (*).
                                                   Il Ministro: Costa
Registrata alla Corte dei conti il 30 giugno 1997
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 106
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  (*)  Detto impegno  deve ritenersi  riferito  anche a  gare il  cui
importo sia inferiore alla soglia comunitaria delle 200.000 ECU.