MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 luglio 1997 

  Dichiarazione dell'esistenza del  carattere di eccezionalita' degli
eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari e Taranto.
(GU n.170 del 23-7-1997)

                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 70 del decreto  del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente  il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative   agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art.  14 della legge 15  ottobre 1981, n. 590,  che estende
alle regioni a statuto speciale e  alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70  del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977, n.  616, nonche'  le disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la legge  14 febbraio  1992,  n. 185,  concernente la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2  della legge 18 luglio 1996, n.  380, di conversione
del  decreto  -  legge  17  maggio 1996,  n.  273,  che  estende  gli
interventi  compensativi del  Fondo  alle  produzioni non  assicurate
ancorche' assicurabili;
  Visto l'art. 2, comma 2, della  legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda  al  Ministro  per  le politiche  agricole  la  dichiarazione
dell'esistenza  di eccezionale  calamita'  o avversita'  atmosferica,
attraverso  la   individuazione  dei   territori  danneggiati   e  le
provvidenze  da concedere  sulla base  delle specifiche  richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta di  declaratoria  della  regione Puglia  degli
eventi  calamitosi  di  seguito   indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati delle  provvidenze del  Fondo di  solidarieta'
nazionale:
  gelate dal 17 marzo 1997 al 20 aprile 1997 nella provincia di Bari;
  gelate  dal 4  aprile 1997  al 18  aprile 1997  nella provincia  di
Taranto;
  Accertata  l'esistenza  del   carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E' dichiarata  l'esistenza del  carattere eccezionale  degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  delle  sottoindicate  provincie  per
effetto  dei  danni  alle  produzioni,  nei  sottoelencati  territori
agricoli,  in   cui  possono  trovare  applicazione   le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
   Bari:
  gelate dal  17 marzo  1997 al  20 aprile  1997, provvidenze  di cui
all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di
Acquaviva delle Fonti, Altamura,  Andria, Binetto, Bitonto, Canosa di
Puglia,   Casamassima,  Cassano   delle  Murge,   Castellana  Grotte,
Conversano, Corato, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge,
Monopoli,  Palo del  Colle, Poggiorsini,  Polignano a  Mare, Ruvo  di
Puglia,  Sammichele   di  Bari,  Sannicandro  di   Bari,  Spinazzola,
Terlizzi, Toritto, Turi;
   Taranto:
  gelate dal  4 aprile  1997 al  18 aprile  1997, provvidenze  di cui
all'art.  3, comma  2, lettere  b), c),  d), f),  nel territorio  dei
comuni  di Avetrana,  Carosino,  Castellaneta, Faggiano,  Fragagnano,
Grottaglie,   Leporano,  Lizzano,   Manduria,  Maruggio,   Monteiasi,
Mottola, Pulsano,  San Giorgio Ionico,  San Marzano di  San Giuseppe,
Sava, Taranto, Torricella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 luglio 1997
                                                   Il Ministro: Pinto