Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.170 del 23-7-1997)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto - legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 1996 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze della produzione animale; Viste le proposte di riordinamento del corso di laurea in scienze della produzione animale formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina veterinaria del 4 dicembre 1996; del senato accademico del 10 gennaio 1997 e del consiglio di amministrazione del 21 gennaio 1997; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 marzo 1997; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162 e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 16 a 19 della sezione XV relativi al corso di laurea in scienze della produzione animale sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: Corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali Art. 16. Presso la facolta' di medicina veterinaria e' istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Art. 17. Affinita' Il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali e' dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facolta' di agraria e di medicina veterinaria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facolta' di agraria e di medicina veterinaria e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali, il consiglio di facolta' adottera' il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facolta' potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facolta' indichera', inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 18. Articolazione del corso degli studi La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali e' fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere articolato in periodi didattici piu' brevi. L'impegno didattico complessivo e' di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea e al tirocinio applicativo. L'attivita' didattico - formativa del corso di laurea comprende didattica teorico - formale e didattica teorico - pratica. L'attivita' teorico - pratica e' comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale. Parte dell'attivita' didattica teorico - pratica potra' essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali si siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio. Ai sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge n. 341 / 1990, l'ordinamento didattico nazionale e' articolato in aree disciplinari, di cui al successivo articolo 21. Nell'organizzare il piano degli studi la facolta' attivera' corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e / o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attivita' didattiche. Per motivate esigenze didattiche e' possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame. Il numero di corsi di insegnamento sara' non inferiore a 25 ne' superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello "intermedio 1" di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facolta'. La facolta' puo' eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione. Art. 19. Manifesto degli studi All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341 / 1990. In particolare il consiglio di facolta': a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni; b) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' pratiche; c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato; d) indica il numero dei corsi o, piu' specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed aver superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. Art. 20. Docenza La copertura dei corsi attivati e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico - disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facolta' affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto. Art. 21. Aree disciplinari ed impegno didattico minimo L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuno specificato: Matematica, statistica e informatica (ore 150): settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilita' e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); S0lA (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); F01X (Statistica medica). Fisica (ore 50): settore: B01B (Fisica). Chimica (ore 150): settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica); C06X (Chimica). Biologia (ore 150): settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologa vegetale applicata); E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata e citologia); V30A (Anatomia degli animali domestici); G06A (Entomologia agraria). Biochimica generale e applicata (ore 100): settori: E05A (Biochimica); E05B (Biochimica clinica). Genetica (ore 100): settori: E11X (Genetica); G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico); G04X (Genetica agraria). Anatomia e fisiologia degli animali domestici (ore 200): settori: V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici). Microbiologia generale e applicata (ore 100): settori: G08B (Microbiologia agro - alimentare ed ambientale); V32A (Malattie infettive degli animali domestici). Agronomia, coltivazioni, produzione e conservazione dei foraggi (ore 150): settore: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee). Ingegneria applicata alle produzioni animali (ore 150): settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura). Nutrizione e alimentazione animale (ore 100): settore: G09B (Nutrizione e alimentazione animale). Miglioramento genetico animale (ore 100): settore: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico). Tecnologie dell'allevamento e delle produzioni animali (ore 300): settori: G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zooculture). Economia ed estimo (ore 350): settore: G01X (Economia ed estimo rurale). Igiene delle produzioni animali (ore 250): settori: V31A (Patologia generale e anatomia patologica veterinaria); V32A (Malattie infettive degli animali domestici); V32B (Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici); V34B (Clinica ostetrica e veterinaria). Industrie e tecnologie alimentari dei prodotti di origine animale (ore 100): settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro - alimentari); V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale). Le rimanenti ore sono destinate dalla facolta' alla eventuale definizione di profili professionali specifici, o ad attivita' di tirocinio, o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilita' di scelta per gli studenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 9 luglio 1997 p. Il rettore: Bucci