UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

DECRETO RETTORALE 9 luglio 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.170 del 23-7-1997)

                             IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato  con regio  decreto 31  agosto 1933,  n. 1592  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto - legge  20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il regio  decreto 30  settembre 1938,  n. 1652  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la legge  19 novembre  1990, n.  341, relativa  alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  agosto  1996  relativo  a
modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario del  corso di
laurea in scienze della produzione animale;
  Viste le proposte  di riordinamento del corso di  laurea in scienze
della  produzione animale  formulate dalle  autorita' accademiche  di
questo Ateneo di cui alle  deliberazioni del consiglio della facolta'
di medicina  veterinaria del 4  dicembre 1996; del  senato accademico
del 10 gennaio 1997 e del consiglio di amministrazione del 21 gennaio
1997;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 21 marzo 1997;
  Visto  che lo  statuto  di autonomia  dell'Universita' degli  studi
"Federico II" di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18
ottobre  1995,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 233  del  5
ottobre 1995,  non contiene gli  ordinamenti didattici e che  il loro
inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei  corsi  di  laurea, di  diploma  e  delle scuole  di
specializzazione  vengono operate  sul  vecchio  statuto, emanato  ai
sensi  dell'art. 17  del sopracitato  testo unico,  ed approvato  con
regio decreto del 20 aprile  1939, n. 1162 e successive modificazioni
ed integrazioni;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi "Federico II"  di Napoli,
approvato  e modificato  con i  decreti indicati  nelle premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
  Gli  articoli da  16 a  19 della  sezione XV  relativi al  corso di
laurea  in   scienze  della  produzione  animale   sono  soppressi  e
sostituiti dai seguenti nuovi articoli:
               Corso di laurea in scienze e tecnologie
                      delle produzioni animali
                              Art. 16.
  Presso la facolta' di medicina veterinaria e' istituito il corso di
laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali.
  L'iscrizione  al corso  e' regolata  in conformita'  alle leggi  di
accesso agli studi universitari.
                              Art. 17.
                              Affinita'
  Il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali
e' dichiarato affine ai corsi di  laurea ed ai corsi di diploma delle
facolta' di agraria e di medicina veterinaria.
  Per il riconoscimento degli insegnamenti  ai fini del passaggio dai
corsi di diploma universitario e  di diploma di laurea della facolta'
di agraria e di medicina veterinaria e da quelli di altre facolta' al
corso di laurea in scienze  e tecnologie delle produzioni animali, il
consiglio  di  facolta' adottera'  il  criterio  generale della  loro
validita' culturale (propedeutica  o professionale) nell'ottica della
formazione richiesta per  il conseguimento del diploma  di laurea. La
facolta'  potra'  riconoscere  gli  insegnamenti  seguiti  con  esito
positivo nei  corsi di diploma universitario,  indicandone le singole
corrispondenze,  anche parziali,  con gli  insegnamenti del  corso di
laurea.   La  facolta'   indichera',  inoltre,   sia  gli   eventuali
insegnamenti  integrativi, appositamente  istituiti  ed attivati  per
completare la  formazione per  accedere al corso  di laurea,  che gli
insegnamenti specifici  del corso di laurea  necessari per conseguire
il  diploma   di  laurea.  Gli  insegnamenti   integrativi  non  sono
necessariamente   propedeutici   agli  insegnamenti   specifici.   Il
consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno di corso del corso di
laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di
diploma  universitario, il  consiglio  di  facolta' riconoscera'  gli
insegnamenti sempre  col criterio della  loro utilita' ai  fini della
formazione  necessaria  per  il  conseguimento del  nuovo  titolo  ed
indichera'  il piano  degli  studi da  completare  per conseguire  il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
                              Art. 18.
                 Articolazione del corso degli studi
  La durata degli  studi del corso di laurea in  scienze e tecnologie
delle  produzioni animali  e' fissata  in cinque  anni. Ciascuno  dei
cinque anni di corso puo' essere articolato in periodi didattici piu'
brevi.
  L'impegno didattico complessivo  e' di 3.300 ore;  di queste almeno
400 devono essere riservate alla  preparazione della tesi di laurea e
al tirocinio applicativo.
  L'attivita'  didattico -  formativa del  corso di  laurea comprende
didattica  teorico   -  formale   e  didattica  teorico   -  pratica.
L'attivita'  teorico  -  pratica  e'  comprensiva  di  esercitazioni,
laboratori,  seminari,   dimostrazioni,  attivita'   guidate,  visite
tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di
elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.
  Parte  dell'attivita' didattica  teorico  -  pratica potra'  essere
svolta  anche  presso  qualificate   strutture  esterne,  italiane  o
straniere,  pubbliche o  private,  con le  quali  si siano  stipulate
apposite convenzioni o programmi di scambio.
  Ai sensi del secondo comma, lettera  d), dell'art. 9 della legge n.
341 / 1990,  l'ordinamento didattico nazionale e'  articolato in aree
disciplinari, di  cui al successivo articolo  21. Nell'organizzare il
piano  degli   studi  la   facolta'  attivera'  corsi   ufficiali  di
insegnamento  monodisciplinari   e  /   o  integrati.  Un   corso  di
insegnamento ha una durata di circa  100 ore, comprensive di tutte le
attivita' didattiche.  Per motivate esigenze didattiche  e' possibile
svolgere corsi  aventi una  durata minima  di circa  50 ore.  I corsi
integrati sono costituiti  da un massimo di tre moduli;  i docenti di
ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.
  Il numero  di corsi di  insegnamento sara'  non inferiore a  25 ne'
superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame.
  Per  essere ammessi  a  sostenere l'esame  di  laurea occorre  aver
superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano
di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione  al quarto anno di corso lo
studente deve  presentare una  certificazione, rilasciata  dal centro
linguistico di Ateneo,  ove esistente, da cui  risulti il superamento
della prova  di conoscenza  al livello "intermedio  1" di  una lingua
straniera  tra  quelle stabilite  dalla  facolta'.  La facolta'  puo'
eventualmente   riconoscere   certificazioni  rilasciate   da   altre
istituzioni,   anche   straniere.   In  assenza   di   una   adeguata
certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento.
  L'esame di laurea consiste nella  discussione di una tesi di laurea
sperimentale, di ricerca o di progettazione.
                              Art. 19.
                        Manifesto degli studi
  All'atto della  predisposizione del manifesto annuale  degli studi,
il consiglio  di facolta' definisce  il piano di studi  ufficiale del
corso di laurea, comprendente  le denominazioni degli insegnamenti da
attivare,  in  applicazione  di  quanto disposto  dal  secondo  comma
dell'art. 11 della legge n. 341 / 1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
  a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o
integrati) e le relative denominazioni;
  b) ripartisce  il monte ore  di ciascuna area tra  gli insegnamenti
che vi afferiscono,  precisando per ogni corso  la frazione destinata
alle attivita' pratiche;
  c) fissa  la frazione  temporale delle  discipline afferenti  ad un
medesimo corso integrato;
  d) indica  il numero dei corsi  o, piu' specificamente, i  corsi di
insegnamento di cui lo  studente dovra' avere ottenuto l'attestazione
di frequenza  ed aver  superato la relativa  prova di  valutazione al
fine di ottenere l'iscrizione all'anno  di corso successivo e precisa
altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
                              Art. 20.
                               Docenza
  La copertura  dei corsi  attivati e'  affidata, nel  rispetto delle
leggi  vigenti, dal  consiglio  di facolta'  ai  professori di  ruolo
afferenti   ai   settori    scientifico   -   disciplinari   indicati
nell'ordinamento  didattico  e  ai  professori di  ruolo  di  settori
ritenuti dalla facolta' affini, ovvero  per affidamento o supplenza a
professore di ruolo o ricercatore confermato.
  Al fine di  facilitare il ricorso ad  esperienze e professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare a professori a contratto.
                              Art. 21.
            Aree disciplinari ed impegno didattico minimo
  L'articolazione  del corso  di studi  per conseguire  la laurea  in
scienze   e    tecnologie   delle   produzioni    animali   comprende
obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo
di ore per ciascuno specificato:
   Matematica, statistica e informatica (ore 150):
  settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilita' e statistica
matematica); A04A (Analisi numerica);  A04B (Ricerca operativa); S0lA
(Statistica);  S01B (Statistica  per la  ricerca sperimentale);  K05A
(Sistemi  di elaborazione  delle  informazioni); K05B  (Informatica);
F01X (Statistica medica).
   Fisica (ore 50):
    settore: B01B (Fisica).
   Chimica (ore 150):
  settori:  C01A  (Chimica  analitica);  C03X  (Chimica  generale  ed
inorganica); C05X (Chimica organica); C06X (Chimica).
   Biologia (ore 150):
  settori:  E01A   (Botanica);  E01B  (Botanica   sistematica);  E01C
(Biologa  vegetale   applicata);  E02A  (Zoologia);   E02B  (Anatomia
comparata e citologia); V30A (Anatomia degli animali domestici); G06A
(Entomologia agraria).
   Biochimica generale e applicata (ore 100):
    settori: E05A (Biochimica); E05B (Biochimica clinica).
   Genetica (ore 100):
  settori: E11X (Genetica); G09A (Zootecnica generale e miglioramento
genetico); G04X (Genetica agraria).
   Anatomia e fisiologia degli animali domestici (ore 200):
  settori: V30A (Anatomia degli  animali domestici); V30B (Fisiologia
degli animali domestici).
   Microbiologia generale e applicata (ore 100):
  settori: G08B (Microbiologia agro - alimentare ed ambientale); V32A
(Malattie infettive degli animali domestici).
  Agronomia,  coltivazioni, produzione  e  conservazione dei  foraggi
(ore 150):
    settore: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).
   Ingegneria applicata alle produzioni animali (ore 150):
  settori:  G05A (Idraulica  agraria  e  forestale); G05B  (Meccanica
agraria); G05C (Costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura).
   Nutrizione e alimentazione animale (ore 100):
    settore: G09B (Nutrizione e alimentazione animale).
   Miglioramento genetico animale (ore 100):
  settore: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico).
  Tecnologie dell'allevamento e delle produzioni animali (ore 300):
    settori: G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zooculture).
   Economia ed estimo (ore 350):
    settore: G01X (Economia ed estimo rurale).
   Igiene delle produzioni animali (ore 250):
  settori:   V31A   (Patologia   generale   e   anatomia   patologica
veterinaria); V32A (Malattie infettive degli animali domestici); V32B
(Parassitologia  e malattie  parassitarie  degli animali  domestici);
V34B (Clinica ostetrica e veterinaria).
  Industrie e  tecnologie alimentari dei prodotti  di origine animale
(ore 100):
  settori:   G08A  (Scienza   e  tecnologia   dei  prodotti   agro  -
alimentari); V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale).
  Le  rimanenti  ore sono  destinate  dalla  facolta' alla  eventuale
definizione  di profili  professionali specifici,  o ad  attivita' di
tirocinio,   o  alla   integrazione  della   formazione  di   base  o
professionale,  prevedendo  anche  possibilita'  di  scelta  per  gli
studenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 9 luglio 1997
                                                 p. Il rettore: Bucci