Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1996 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.(GU n.173 del 26-7-1997)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434; Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Visti i decreti ministeriali in data 18 giugno 1997 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 27 giugno 1997 che fissano per l'anno 1997 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi; Ritenuta la necessita' di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura; Decreta: Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1997 e' parificato al salario relativo all'anno 1997 determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con i decreti ministeriali 18 giugno 1997 indicati nel preambolo. Nel caso in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto e' quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 1997 Il Ministro: Treu