Disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.(GU n.172 del 25-7-1997)
Vigente al: 25-7-1997
A tutte le regioni Al Ministero delle finanze All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA AIl'INCA All'UNAPROA All'UIAPOA All'UNACOA All'ANICAV All'ASSITRAPA All'AIIPA Alla Confcooperative Alla lega delle cooperative All'AGCI All'UNCI Alla Confagricoltura Alla Coldiretti Alla CIA Al Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio operazioni Al Comando generale dei Carabinieri All'Ispettorato centrale repressioni frodi Al reparto operativo dei carabinieri presso il MIPA Ai sensi dei regolamenti (CE) n. 504/97 della Commissione del 19 marzo 1997, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201 / 96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e n. 661 / 97 della Commissione del 16 aprile 1997, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2201 / 96 per quanto riguarda il regime delle quote nel settore dei prodotti trasformati a base di pomodori, considerata la necessita' di adottare disposizioni supplementari a livello nazionale per il controllo di tutte le fasi della contrattazione e della effettiva consegna e utilizzazione della materia prima alle industrie di trasformazione, si e' ritenuto opportuno emanare la seguente circolare: Prodotti che rientrano nel regime di aiuto e relative campagne di commercializzazione All'art. 1, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 504 / 97 sono riportate le produzioni che rientrano nel regime degli aiuti alla trasformazione industriale degli ortofrutticoli. All'art. 2 del predetto reg. (CE) n. 504 / 97 sono indicate le campagne di commercializzazione ed i periodi entro i quali devono essere attuate le produzioni ai fini dell'ottenimento dell'aiuto alla trasformazione industriale. Comunicazioni dei trasformatori Nuovi trasformatori. I trasformatori che intendono per la prima volta beneficiare del regime di aiuto devono fare domanda entro il 15 gennaio, precedente la campagna nella quale verra' chiesto l'aiuto di cui all'art. 3 del reg. (CE) n. 504 / 97 e all'art. 6 del reg. (CE) n. 661/97, al Ministero per le politiche agricole (MIPA) - ex DG Politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V, dandone conoscenza alle regioni competenti per territorio. La domanda contenente l'indicazione della quantita' di materia prima del prodotto che si intende trasformare (per il pomodoro precisandone la destinazione) deve essere corredata della seguente documentazione: planimetria dello stabilimento con la dislocazione degli impianti di trasformazione; relazione tecnica recante apposita indicazione della capacita' lavorativa di ogni singola linea di lavorazione e la dimostrazione che la capacita' di trasformazione garantisce l'inserimento dell'impresa nel mercato dei derivati degli ortofrutticoli; documenti giustificativi comprovanti il titolo di provenienza dello stabilimento (la proprieta' e' indispensabile per le industrie del pomodoro) nonche' copie delle fatture quietanzate dell'acquisto dei macchinari; solidita' finanziarie atte a garantire il pagamento del prezzo minimo per i quantitativi che si intendono trasformare; atto costitutivo e statuto della societa'; certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato; certificato di vigenza; certificato sanitario con esplicito riferimento alle condizioni igieniche dei locali di trasformazione ed all'impianto di depurazione delle acque di scarico. La predetta documentazione deve essere inviata in originale o in copia conforme. Le domande non corredate della predetta documentazione non sono prese in considerazione. Cessione o fusione di imprese. Le alienazioni e le fusioni relative alle industrie di trasformazione del pomodoro come previsto dall'art. 8 del reg. (CE) n. 661 / 97, devono essere autorizzate dal Ministero. Pertanto i soggetti interessati devono far pervenire apposita domanda, con allegata la necessaria documentazione, prima della presentazione della domanda di aiuto, al MIPA - ex DG delle Politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V. Nel caso di imprese di trasformazione della frutta qualsiasi modifica della titolarita' dell'impresa dovra' essere notificata, prima della presentazione della domanda di aiuto, al MIPA, alle regioni competenti per territorio, all'AIMA ed all'INCA. Comunicazioni dell'attivita' di trasformazione. All'inizio di ogni campagna i trasformatori comunicano al MIPA - ex DG politiche comunitarie ed internazionali - ex Div. V, ed alle regioni competenti per territorio tutte le informazioni richieste dall'art. 4 del reg. (CE) n. 504/97 nei modi e nei tempi previsti. Alla fine di ciascuna campagna di trasformazione, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 5 del sopracitato regolamento CE, i trasformatori inviano al MIPA - ex DG delle politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V, tutti i dati richiesti. Contrattazione Precontratti. Per quanto riguarda la trasformazione del pomodoro, la fase della precontrattazione o dei preimpegni di conferimento deve concludersi entro il 16 febbraio di ogni anno salvo proroghe, che eventualmente, per cause particolari, l'Amministrazione intende adottare come previsto dall'art. 6, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 504 / 97. I nuovi trasformatori autorizzati possono effettuare la precontrattazione od il preimpegno di conferimento entro il 16 marzo di ogni anno. Nel precontratto o preimpegno di conferimento deve essere indicata la superficie che si intende impegnare a colture di pomodoro. Le organizzazioni dei produttori (OP) comunicano al MIPA - ex DG delle politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V, ed alle regioni competenti per territorio, entro il 30 maggio di ogni anno, l'esatta individuazione delle superfici investite a pomodoro con certificati catastali o documentazione equipollente. Contratti. I contratti di trasformazione sono conclusi secondo le disposizioni dell'art. 7 del reg. (CE) n. 504 / 97, e copia degli stessi dove essere inviati al MIPA - ex DG delle politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V, alle regioni competenti per territorio, alle associazioni degli industriali, alle unioni delle OP ed alle centrali delle cooperative, nei tempi previsti dall'art. 8 dello stesso regolamento. Nel contratto e nell'impegno di conferimento deve essere indicato il quantitativo della materia prima idonea alla trasformazione e tale indicazione e' da considerarsi vincolante per entrambe le parti contraenti. Modalita' di pagamento della materia prima Il pagamento della materia prima idonea alla trasformazione, sulla base delle disposizioni dell'art. 9 del reg. (CE) n. 504 / 97, sara' effettuato da parte delle industrie alle OP con bonifico bancario per il prodotto consegnato in esecuzione dei contratti. Il prezzo minimo e' riferito al prodotto franco azienda produttore nel caso di contratto stipulato con singoli e franco centro di raccolta nel caso di contratto stipulato con OP. Le OP, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento dall'industria, versano integralmente gli importi relativi al prezzo minimo ai propri soci o ai produttori che ad esse si sono appoggiati, attraverso bonifico bancario per il prodotto idoneo alla trasformazione conferito sulla base della bolletta di consegna all'impresa di trasformazione. Le OP e le cooperative che autotrasformano il prodotto dei propri soci possono effettuare il pagamento del prezzo minimo per la materia prima conferita dai propri associati anche attraverso l'accredito in bilancio. Tutti gli eventuali servizi resi dalle OP e dalle cooperative ai propri associati devono essere regolati da partite contabili a parte. E' responsabilita' delle OP controllare che ai soci delle cooperative ad esse aderenti vengano corrisposti gli importi spettanti sulla base della materia prima conferita. Per i derivati del pomodoro per i quali il pagamento del prezzo minimo e' stabilito a residuo, e' necessario annotare sulla bolletta di consegna sia il residuo stesso, riportandolo anche sui registri di lavorazione, sia il relativo prezzo unitario. Il trasformatore deve curare che, da parte dell'Istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, sia trasmesso alle regioni l'elenco dei pagamenti effettuati; ugualmente le OP e le cooperative curano che l'istituto bancario presso il quale trattengono o intendono trattenere rapporti finanziari, trasmetta alle regioni un elenco dei pagamenti effettuati ai propri soci. Gli importi che le industrie pagano ai produttori (OP, cooperative, singoli) per il prodotto conferito in esecuzione dei contratti debbono essere rendicontati dal legale rappresentante della medesima industria all'AIMA. Le OP e le cooperative, che non effettuano i versamenti nei confronti dei propri soci con le modalita' sopraindicate, non potranno piu' accedere ai benefici comunitari previsti dalla regolamentazione vigente. Nel caso di stipula di accordo interprofessionale annuale o poliennale, le regole fissate relative a tutta l'attivita' legata alla trasformazione ed ai tempi ed alle modalita' di pagamento della materia prima sono da ritenersi automaticamente estese e, quindi applicabili, a tutto il comparto produttivo, ivi compresi gli eventuali trasformatori che non risultassero rappresentati nell'accordo stesso. Domande di aiuto Il trasformatore presenta all'AIMA - Div. XIII - Via Palestro, 81 - Roma, domanda di aiuto alla produzione, secondo le modalita' e di tempi previsti dagli artt. 11, 12 e 13 del reg. (CE) n. 504 / 97. Le domande di aiuto, oltre a tutti gli elementi indicati nei predetti articoli, devono essere corredate di: fatture della materia prima, debitamente quietanzate dal contraente dalle quali risulti che sia stato versato un prezzo almeno pari al prezzo minimo (escluse le OP e le cooperative che autotrasformano il prodotto dei soci); certificazione regionale attestante i controlli effettuati; certificazione dell'INCA attestante il rispetto delle norme di qualita' del prodotto finito; certificazione delle unioni attestante il pagamento del prezzo minimo. Nel caso delle prugne e dei fichi secchi tale attestato sara' rilasciato dalle regioni; attestazione delle associazioni industriali o delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo sulla congruita' del rapporto fra le ore prestate dalla manodopera e la quantita' del prodotto finito ottenuto; dichiarazione della regione competente per territorio riguardante la regolarita' della contabilita' di magazzino tenuta dal trasformatore. Nel caso di trasformatore associato, la domanda deve contenere oltre agli elementi sopraindicati, la seguente documentazione: atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della durata della cooperativa; certificato del tribunale, in data non inferiore a tre mesi, in ordine al possesso dei diritti civili; elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione ai fini dell'aiuto, con l'indicazione dei quantitativi del prodotto trasformato; impegni di conferimento con la certificazione dell'unione prescelta attestante che la cooperativa ha corrisposto od ha accreditato in bilancio a favore dei propri soci un prezzo pari almeno al prezzo minimo, nei termini e con le modalita' prescritte; copia notarile del bilancio consuntivo e preventivo approvati dall'assemblea nei quali siano stati esposti le quantita' globali, distinte per varieta' di prodotto, ed il prezzo attribuito o gia' corrisposto. Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda con i bilanci consuntivo e preventivo, e' consentita, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio, approvato dall'assemblea generale dei soci, che all'uopo dovra' contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente comma e le risultanze peculiari dei bilanci consuntivi. Su tale copia e' necessaria la verifica del revisore contabile, iscritto nel registro dei revisori; il controllo deve essere limitato alla determinazione della posta relativa all'avvenuto accredito del prezzo minimo a favore dei soci e, pertanto, tale accertamento non puo' assumere il carattere di certificazione dell'intero bilancio che, per sua natura, concerne il bilancio ordinario d'esercizio e non situazioni infrannuali; al bilancio dovra' essere allegato un elenco, facente parte integrante dello stesso, nel quale siano elencati i soci conferenti con a margine l'esposizione delle quantita' conferite distinte per varieta' di prodotto ed il prezzo minimo garantito dalla regolamentazione CE, liquidato o accreditato in bilancio dalla cooperativa di trasformazione ai soci conferenti prima della presentazione della domanda di aiuto; copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio con gli allegati, parte integranti dello stesso. Nel caso di domanda di aiuto anticipato per la trasformazione del pomodoro di cui all'art. 13 del reg. (CE) n. 504 / 97, il versamento dell'aiuto da parte dell'AIMA al trasformatore viene effettuato nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda medesima come previsto dal paragrafo 2, comma 3, del predetto articolo. Controlli dell'attivita' di trasformazione Trasformatore. Al momento dell'entrata della materia prima nello stabilimento di trasformazione deve essere compilata una bolletta di consegna per ciascuna partita, con l'indicazione della data e della quantita' di prodotto netto accettato, detratti quindi: la tara che a bilico libero deve risultare controllata dal coltivatore o dal vettore; il peso dei contenitori; lo scarto, rappresentato da prodotto non idoneo alla trasformazione cui e' destinato e da corpi estranei (terra, foglie, sassi ecc.). Copia della bolletta deve essere consegnata al produttore (OP, cooperative, singoli) venditore della materia prima. Il trasformatore predispone appositi registri di lavorazione, di cui all'art. 14, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 504 / 97, dove vengono riportate tutte le informazioni prescritte nel predetto articolo, oltre alle quantita' di prodotto ottenuto giornalmente dalla trasformazione della materia prima, espressa in peso netto, detratti cioe' gli scarti e le perdite di trasformazione industriale non riutilizzati nel processo produttivo, che debbono necessariamente essere contabilizzati. Controlli. Le regioni competenti per territorio controllano, secondo le modalita' e i tempi previsti dall'art. 15 del reg. (CE) n. 504 / 97, i registri dell'impresa ed in particolare la materia prima entrata in azienda, le bollette di consegna del prodotto, la resa e le giacenze. L'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA) controlla la rispondenza del prodotto finito alle norme di qualita' con una frequenza di almeno due visite settimanali. Qualora non venga riscontrata rispondenza nella qualita' del prodotto finito ottenuto dalla materia prima pagata a prezzo minimo, i relativi quantitativi sono detratti dal regime di aiuto. Le unioni delle OP accertano l'effettivo avvenuto pagamento del prezzo minimo del prodotto consegnato ed accettato dalle imprese di trasformazione (compreso il pomodoro trasformato fuori quota) nonche' il versamento dei relativi importi ai singoli produttori soci della OP e / o ai singoli produttori soci delle cooperative aderenti alla medesima OP. Le unioni provvedono a trasmettere al trasformatore, entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento, una certificazione in tal senso. La certificazione regionale deve riguardare l'intero quantitativo di materia prima accettata che ha formato oggetto di precontrattazione e contrattazione a prezzo minimo e il quantitativo totale del prodotto finito ottenuto. L'impresa non puo' trasformare ulteriori quantitativi per i quali non e' previsto il pagamento del prezzo minimo prima di aver completato la trasformazione del quantitativo contrattato a prezzo minimo e prima che sia stata effettuata la verifica da parte del competente servizio di controllo della regione. Di tale visita di controllo deve essere redatto apposito verbale da conservare agli atti e da presentare a corredo della domanda di aiuto. Il MIPA e le regioni competenti per territorio si riservano la facolta' di effettuare controlli in qualsiasi momento della campagna di trasformazione. Le associazioni nazionali di rappresentanza delle industrie di trasformazione e le associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo attestano la congruita' dei consumi di carburante, dell'energia elettrica, della banda stagnata, delle ore lavorative impiegate con la quantita' del prodotto finito ottenuto. Sia nel caso di accordi contrattuali annuali che pluriennali le unioni nazionali delle OP e le associazioni industriali svolgeranno attivita' di assistenza alle parti in causa e provvederanno ad inviare al MIPA - ex DG Politiche comunitarie e internazionali - ex Div. V, ed alle regioni competenti per territorio, relazioni annuali a consuntivo sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti in esecuzione dei medesimi accordi. Le associazioni industriali avranno cura di seguire, durante la campagna di commercializzazione, i prezzi di vendita del prodotto finito ponendoli a confronto con i costi di produzione al fine di segnalare le anomalie eventualmente riscontrate. Da parte delle unioni delle OP deve essere posta una particolare attenzione sul pagamento del prezzo minimo e sulla regolare distribuzione degli importi dovuti ai singoli soci produttori, anche se aderenti a cooperative socie della medesima OP; in caso di rilevate infrazione le unioni predispongono circostanziate relazioni da inviare al MIPA, all'AIMA ed alle regioni competenti per territorio. Sanzioni Le regioni, qualora nel corso dell'attivita' di controllo accertino inadempienze da parte delle imprese di trasformazione, ne danno immediata notizia all'AIMA, la quale adottera' le sanzioni previste dall'art. 16 del reg. (CE) n. 504 / 97. Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari Alla corresponsione degli aiuti previsti all'art. 2, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 2201 / 96 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). L'AIMA, a fronte della certificazione di tutti i quantitativi trasformati con avvenuto pagamento della materia prima a prezzo minimo, eroghera' l'aiuto per i quantitativi corrispondenti all'attribuzione di quota autorizzata dal MIPA. Sulla base delle disposizioni dell'art. 17, punto 2), del reg. (CE) n. 504 / 97 l'AIMA comunica al MIPA entro il 20 marzo di ogni anno i dati relativi alla ultimata campagna di trasformazione. La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: Pinto Registrata alla Corte dei conti il 16 luglio 1997 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 209