Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.(GU n.178 del 1-8-1997)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1966, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarieta' nazionale: gelate dal 30 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 nella provincia di Perugia; gelate dall'8 aprile 1997 al 24 aprile 1997 nella provincia di Perugia; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Perugia: gelate del 30 dicembre 1996, del 31 dicembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), nel territorio dei comuni di Assisi, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Spoleto, Trevi; gelate del 30 dicembre 1996, del 31 dicembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Assisi, Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Montefalco, Nocera Umbra, Spello; gelate dall'8 aprile 1997 al 24 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f), nel territorio dei comuni di Castiglione del Lago, Citta' di Castello, Collazzone, Deruta, Foligno, Paciano, Perugia, Spoleto, Todi; gelate dall'8 aprile 1997 al 24 aprile 1997 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Citta' della Pieve, Panicale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 luglio 1997 Il Ministro: Pinto