Modificazione al regolamento generale della Corte costituzionale.(GU n.180 del 4-8-1997)
LA CORTE COSTITUZIONALE Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, Ha approvato la seguente modifica al regolamento generale della Corte costituzionale: Articolo unico L'art. 21 del regolamento generale della Corte costituzionale, approvato il 20 gennaio 1966, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 21. - I Giudici emeriti hanno diritto di frequentare la sala della biblioteca della Corte riservata ai giudici e di avvalersi, anche per i propri familiari aventi diritto all'assistenza sanitaria, dell'ambulatorio medico sito nel Palazzo della Consulta; sono inoltre ammessi ad utilizzare altri servizi a disposizione dei giudici costituzionali in carica, entro i limiti previsti dai relativi regolamenti amministrativi". Roma, 4 luglio 1997 Il Presidente: Granata