FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

COMUNICATO

Avviso agli obbligazionisti
(GU n.178 del 1-8-1997)

  Dal 21 luglio  1997 e' pagabile presso le  banche sottoindicate, la
cedola n.  14 d'interesse relativa  al trimestre 21  aprile-20 luglio
1997 del prestito 1994 / 2004  indicizzato di nominali lire 1.000 mld
(UIC 50816) nella misura del  1,8%, al lordo dell'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi del 12,50%.
  Istituto bancario San Paolo di  Torino S.p.a. - Banca nazionale del
lavoro S.p.a.  - Banco di Napoli  S.p.a. - Banco di  Sicilia S.p.a. -
Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito
italiano S.p.a. - Banca di Roma  S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di
Roma)  - Banca  commerciale italiana  S.p.a -  Cassa di  Risparmio di
Calabria  e Lucania  S.p.a. -  Banca  popolare di  Novara S.c.r.l.  -
Istituto  di  credito  delle  casse di  risparmio  italiane  -  Banca
nazionale  dell'agricoltura   S.p.a.  -  Cassa  di   risparmio  delle
provincie lombarde S.p.a. - Credito Romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram
S.p.a.  - Banca  popolare  di Sondrio  S.c.r.l.  - Credito  artigiano
S.p.a.
   Si comunica inoltre che:
  il tasso di  interesse trimestrale lordo posticipato  per la cedola
n. 15, pagabile  dal 21 ottobre 1997, resta fissato  nella misura del
1,8%.  Gli interessi  saranno indicizzati  al Rome  Interbank Offered
Rate a tre mesi (RIBOR). La quotazione del RIBOR sara' rilevata dalle
pubblicazioni effettuate a cura ATIC  - MID sulle pagine del circuito
Reuters  (attualmente   RIBO),  nonche'  sui   principali  quotidiani
economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati
utilizzando  il tasso  trimestrale equivalente  calcolato secondo  la
seguente  formula, maggiorato  dello 0,10%  e arrotondato  allo 0,05%
piu' vicino:
                     T = (RIBOR + 1) (0,25) - 1
  dove  T e'  il  tasso  trimestrale equivalente  e  RIBOR e'  quello
rilevato il quarto  giorno lavorativo antecedente il  primo giorno di
godimento  della  cedola (21  gennaio,  21  aprile,  21 luglio  e  21
ottobre).
  N.B.: ai sensi dell'art. 2, comma  12, della legge 23 dicembre 1996
n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato
sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato.