Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.186 del 11-8-1997)
Con decreto ministeriale 23036 del 27 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Linea uomo confezioni, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per un massimo di 24 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 novembre 1994 al 26 maggio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27 maggio 1995 al 26 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23037 del 27 giugno 1997 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 30 gennaio 1996 al 29 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Amc-Sprea, con sede in Castelseprio, frazione Molino Zanchetto (Varese), unita' di Borsano di Busto Arsizio (Varese), Castelseprio (Varese) e Venegono Superiore (Varese). Parere comitato tecnico del 12 marzo 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Amc-Sprea, con sede in Castelseprio, frazione Molino Zanchetto (Varese), unita' di Borsano di Busto Arsizio (Varese), Castelseprio (Varese) e Venegono Superiore (Varese), per il periodo dal 30 gennaio 1996 al 7 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza dal 30 gennaio 1996. Come da nota n. 13326 del 19 giugno 1997 della direzione provinciale del lavoro di Varese. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23038 del 27 giugno 1997: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo di 105 dipendenti, per il periodo dal 19 marzo 1997 al 18 settembre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro competente, in data 28 marzo 1997, come da protocollo dello stesso. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 dicembre 1996, con effetto dal 1 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, con sede in Cetraro (Cosenza) e unita' di Cetraro (Cosenza), per un massimo di 62 dipendenti, per il periodo dal 1 novembre 1996 al 31 gennaio 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro competente, in data 28 dicembre 1996, come da protocollo dello stesso. Con decreto ministeriale 23039 del 27 giugno 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1996, della ditta S.p.a. Sanitari Pozzi, con sede in Milano e unita' di Gaeta (Latina). Parere comitato tecnico del 21 maggio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sanitari Pozzi, con sede in Milano e unita di Gaeta (Latina), per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza dal 4 novembre 1996; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Sanitari Pozzi, con sede in Milano e unita' di Milano (sede centrale). Parere comitato tecnico del 21 maggio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sanitari Pozzi, con sede in Milano e unita di Milano (sede centrale), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza dal 1 gennaio 1997; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 20 maggio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 maggio 1997 con effetto dall'8 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Co.Me.Na., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 5 gennaio 1997 al 4 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1997 con decorrenza dal 5 gennaio 1997; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 20 maggio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 maggio 1997 con effetto dall'8 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Co.Me.Na., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 5 luglio 1997 al 6 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1997 con decorrenza dal 5 luglio 1997; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 giugno 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 giugno 1997 con effetto dal 23 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Casa di cura Villa Serena, con sede in Cassino (Frosinone) e unita' di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 28 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1997 con decorrenza dal 1 gennaio 1997; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 maggio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 maggio 1997 con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Europa metalli sezione difesa, con sede in Firenze e unita' di Campo Tizzoro (Potenza), per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1997 con decorrenza dal 4 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23040 del 27 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Polo adriatico, con sede in Atessa (Chieti), unita' di Atessa (Chieti) e Torino, per un massimo di 30 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo 1997 all'8 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 settembre 1997 all'8 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23041 del 27 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone, unita' di Campoformido (Udine), per un massimo di 10 dipendenti, e Vallenoncello (Pordenone), per un massimo di 571 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 aprile 1997 al 20 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23043 del 27 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitec Campania (gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino), unita' di Montefredane (Avellino), per un massimo di 14 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1997 al 14 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23044 del 27 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A. Servizi tecnologici avanzati, gruppo Fochi, con sede in Bologna, unita' di Milano, per un massimo di 4 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 settembre 1996 al 18 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23045 del 27 giugno 1997 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 23 marzo 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Co.La.Graf., con sede in Roma e' unita' di Roma, per il periodo dal 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 23046 del 27 giugno 1997 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 aprile 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Quadratum, con sede in Milano e' unita' di Milano, per il periodo dal 29 gennaio 1997 al 28 luglio 1997. Con decreto ministeriale 23053 del 1 luglio 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 ottobre 1996 al 6 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Franco Ziche, con sede in Thiene (Vicenza) e unita' di Thiene (Vicenza). Parere comitato tecnico del 14 maggio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Franco Ziche, con sede in Thiene (Vicenza) e unita di Thiene (Vicenza), per il periodo dal 7 ottobre 1996 al 6 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1996 con decorrenza dal 7 ottobre 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 7 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Franco Ziche, con sede in Thiene (Vicenza) e unita' di Thiene (Vicenza), per il periodo dal 7 aprile 1997 al 6 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata l'8 maggio 1997 con decorrenza dal 7 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23054 del 1 luglio 1997 per le motivazioni in premessa riportate, e' approvato il programma per conversione aziendale, relativamente al periodo dal 20 maggio 1996 al 19 maggio 1997, della ditta S.p.a. Smurfit Sisa - Gruppo J. Smurfit, con sede in Asti e unita' di Monza (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smurfit Sisa - Gruppo J. Smurfit, con sede in Asti e unita di Monza (Milano), per il periodo dal 20 maggio 1996 al 19 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza dal 20 maggio 1996. La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, e' prorogata dal 20 novembre 1996 al 19 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1996 con decorrenza dal 20 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23056 del 1 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica corallina, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Olbia (Sassari), per un massimo di 41 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 luglio 1996 al 7 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 gennaio 1997 al 9 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23057 del 1 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. JE.Il.San., con sede in Pescara e unita' di Chieti-Scalo (Chieti), per un massimo di 15 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 novembre 1996 al 24 maggio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 25 gennaio 1997 al 24 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.