Scioglimento d'ufficio di societa' cooperativa senza nomina del liquidatore.(GU n.193 del 20-8-1997)
IL DIRIGENTE del servizio politiche del lavoro di Varese Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, che prevede per le societa' cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, lo scioglimento di diritto perdendo la personalita' giuridica; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto dirigenziale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544 del codice civile, comma primo; Accertato che per la cooperativa edilizia "Dei Laghi" a r.l., con sede a Varese, via B. Luini, 5, data di costituzione 7 febbraio 1990, registro societa' n. 17509, omologato tribunale di Varese, BUSC 1728 / 246439, ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto non hanno depositato nei termini prescritti, ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre presenta assenza di patrimonio da liquidare; Decreta: La predetta societa' cooperativa e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, cosi' come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 per non aver depositato il bilancio annuale per due anni consecutivi, in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire. Varese, 28 luglio 1997 Il dirigente: Buonomo