MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 1997 

  Autorizzazione  dell'aumento  del   titolo  alcolometrico  volumico
naturale dei prodotti della vendemmia a maturazione precoce 1997, per
la regione Puglia.
(GU n.195 del 22-8-1997)

                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822 / 1987 del
16 marzo 1987,  il quale prevede che quando  le condizioni climatiche
in  talune  zone viticole  lo  rendano  necessario gli  Stati  membri
interessati  possono autorizzare  l'aumento del  titolo alcolometrico
volumico  naturale (effettivo  o potenziale)  delle uve  fresche, del
mosto  di uve,  del mosto  di uve  parzialmente fermentato,  del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;
  Visto l'art. 8,  paragrafo 2, del regolamento CEE  del Consiglio n.
823  / 1987  del 16  marzo  1987, il  quale prevede  che, qualora  le
condizioni climatiche  lo richiedano, in  una delle zone  viticole di
cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati
possono  autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale (effettivo  o potenziale) dell'uva fresca,  del mosto d'uva,
del mosto  d'uva parzialmente  fermentato, del  vino nuovo  ancora in
fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332 / 1992 del
13  luglio  1992  il  quale   prevede  che  ogni  Stato  membro  puo'
autorizzare, quando  le condizioni  climatiche nel suo  territorio lo
abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate alla
elaborazione dei vini  spumanti definiti al punto  15 dell'allegato 1
del regolamento CEE n. 822 / 1987;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei  prodotti della vendemmia, ed, in
particolare, l'art. 2  che stabilisce che le  richieste delle regioni
devono pervenire a  questa amministrazione non prima del  10 agosto e
che,  tuttavia,  nel caso  di  coltivazioni  di  varieta' di  viti  a
maturazione  precoce,   gli  organismi  regionali   possono  chiedere
l'autorizzazione ad  effettuare le operazioni di  arricchimento anche
prima di tale data;
  Visto l'attestato dell'assessorato  regionale all'agricoltura della
regione Puglia,  pervenuto in  data 21  luglio 1997  con il  quale la
regione ha certificato  che nei propri territori  si sono verificate,
per  la  vendemmia  1997,  condizioni climatiche  sfavorevoli  ed  ha
chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di
arricchimento per le varieta' di viti a maturazione precoce destinate
a dare vino da tavola, vini  a denominazione di origine controllata e
vini a base spumante;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 1997  / 1998 e' consentito aumentare
il  titolo alcolometrico  volumico  naturale dei  prodotti citati  in
premessa, ottenuti  da uve raccolte nell'area  viticola della regione
Puglia.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita'  previste dai  regolamenti comunitari sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana  ed entra  in vigore  il giorno  della sua
pubblicazione.
   Roma, 6 agosto 1997
                                                   Il Ministro: Pinto