Riconoscimento di titolo di studio comunitario ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di ingegnere.(GU n.210 del 9-9-1997)
IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89 / 48 / CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza di Mayr Joset, nato a Parcines il 20 aprile 1943, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di studio post - secondario denominato "ingenieurzeugnis" in "holztechnik" - rilasciatogli in data 9 febbraio 1970 dalla scuola statale per ingegneri in tecnica del legno di Rosenheim (RFT) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Considerato che il percorso formativo seguito dal richiedente e' analogo a quello da seguire in Italia per l'attribuzione del diploma universitario; Considerato che il predetto titolo di studio attribuitogli e' riconducibile all'area didattico - disciplinare di primo livello universitario e, dunque, concernente il nostro tecnico diplomato; Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 4 novembre 1992; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 18 febbraio 1994; Ritenuto che l'esperienza professionale maturata successivamente al conseguimento del sopra indicato titolo di studio non e' sufficiente a colmare le lacune del percorso formativo, quali riscontrate e valutate dal Consiglio universitario nazionale nella seduta sopra indicata; Considerato che l'istante, ancorche' invitato, non si e' a tutt'oggi determinato in ordine alla scelta di una delle misure compensative, come previsto dall'art. 6, comma 1, del sopra indicato decreto legislativo; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza di servizi di cui sopra; Ritenuto che la professione dell'ingegnere in Italia comprende attivita' intellettuali che il richiedente non puo' esercitare in Germania sul presupposto del titolo di studio posseduto; Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115 / 1992, sopra indicato; Decreta: 1. Al sig. Mayr Josef, nato a Parcines il 20 aprile 1943, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo di studio post - secondario di "ingenieurzeugnis" in "holztechnik" di cui in premessa quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri. 2. Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta dell'istante, e' volta ad accertare, in capo all'istante, la conoscenza delle seguenti materie: a) scienza delle costruzioni; b) tecnica delle costruzioni; c) architettura tecnica; d) idraulica e costruzioni idrauliche; e) geotecnica; f) topografia, e cio' in considerazione della circostanza che queste materie non hanno formato oggetto ne' di studio ne' d'approfondimento per esperienza da parte del candidato nel Paese di provenienza. 4. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e di un esame orale: a) l'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato concernente le sopra indicate materie, progetto formulato dalla commissione di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1995 (v. Bollettino ufficiale di questo Ministero del 31 luglio 1995, n. 14, pag. 144); b) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle sopra indicate materie. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. 5. Ai fini dello svolgimento di detta prova, l'istante presentera' al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento. 6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante, e' diretto ad approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali dell'area di ingegneria come contemplata dalla legislazione vigente nel settore affine, e dunque nel settore edile. 7. Il tirocinio di che trattasi ha durata di due anni e si svolgera' presso un ingegnere che, scelto dall'istante, si dichiari disponibile. 8. Ai fini dello svolgimento di detta misura compensativa, l'istante presentera' al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale allegandovi, tra l'altro: a) originale o copia autenticata del presente provvedimento; b) dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor; il quale dovra' avere un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. 9. Il Consiglio nazionale ingegneri vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. Roma, 30 agosto 1997 Il direttore generale: Hinna Danesi