Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.214 del 13-9-1997)
Con decreto ministeriale n. 23259, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, e per un periodo non eccedente i due mesi, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dai seguenti consorzi agrari: 1) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con sede in Pescara, e unita' di Pescara e San Giovanni Teatino (Chieti) - lavoratori interessati: n. 40 sospesi a rotazione equivalenti a n. 25 lavoratori sospesi a zero ore; per il periodo dal 29 luglio 1997 al 28 settembre 1997; 2) S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno, unita' di Salerno; stabilimento tabacchi Avellino Pianodardine (Avellino), lavoratori interessati: n. 81; per il periodo dal 30 luglio 1997 al 29 settembre 1997. Con decreto ministeriale n. 23236, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unita' in Campoformido (Udine), per un massimo di 10 dipendenti e Vallononcello (Pordenone), per un massimo di 571 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 aprile 1997 al 20 ottobre 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 luglio 1997, n. 23041. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 21 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23237, e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 2 settembre 1995 al 1 settembre 1997, della ditta S.r.l. Telestampa romana, sede in Roma, unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telestampa romana, sede in Roma, unita' di Roma, per il periodo dal 2 settembre 1995 al 1 marzo 1996. La corresponsione del trattamento, come sopra disposta, e' prorogata dal 2 marzo 1996 al 1 settembre 1996. La corresponsione del trattamento, come sopra disposta, e' ulterioremente prorogata dal 2 settembre 1996 al 1 marzo 1997. L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I. sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23238, e' accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 maggio 1995 al 1 maggio 1996, della ditta S.r.l. Telestampa romana, con sede in Roma, unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telestampa romana, sede in Roma, unita' di Roma, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1 settembre 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20501 del 23 aprile 1996. L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I. sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23239, e' accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 settembre 1996 al 31 agosto 1998, della ditta S.p.a. S.E.T.A., con sede in Bolzano e unita' di Bolzano. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.T.A., con sede in Bolzano e unita' di Bolzano, per il periodo dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta, e' prorogata dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997. Con decreto ministeriale n. 23240, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' concessa in favore di n. massimo 264 lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Industria cavi sud, azienda Alfacavi TLC dal 1 settembre 1993 Pirelli cavi, unita' produttiva in Airola (Benevento), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata come sopra e' ridotta del dieci per cento. Pagamento diretto: si. Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996. Con decreto ministeriale n. 23241, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 12 febbraio 1996 al 30 ottobre 1997, della ditta S.p.a. Spiral Tools, con sede in Sabaudia (Latina) e unita' di Sabaudia (Latina). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Spiral Tools, con sede in Sabaudia (Latina) e unita' di Sabaudia (Latina), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1997 con decorrenza 12 febbraio 1997. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate da presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23242, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia. con sede in Abano Terme (Padova), unita' in Abano Terme (Padova), per un massimo di 605 dipendenti e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 1996 al 10 gennaio 1997. L' I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23243, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 7 ottobre 1996 al 6 ottobre 1997, della ditta S.r.l. Fantoni pareti dal 24 dicembre 1996 Patt S.r.l., con sede in Attimis (Udine), unita' di Attimis (Udine). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fantoni pareti dal 24 dicembre 1996 Patt S.r.l., con sede in Attimis (Udine), unita' di Attimis (Udine) per il periodo dal 7 ottobre 1996 al 6 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 7 ottobre 1996. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 7 aprile 1997 all'8 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1997 con decorrenza 7 aprile 1997 L' I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23244, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cervesina prefabbricati, con sede in Cervesina (Pavia), unita' in Cervesina (Pavia), per un massimo di 16 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 aprile 1997 al 7 ottobre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 ottobre 1997 al 7 aprile 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23245, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 31 dicembre 1995 al 3 giugno 1997, della ditta S.p.a. Enichem Augusta dal 26 febbraio 1996 Condea Augusta S.p.a., con sede in Palermo, unita' di Augusta (Siracusa). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem Augusta dal 26 febbraio 1996 Condea Augusta S.p.a., con sede in Palermo, unita' di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 31 dicembre 1995 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1996 con decorrenza 31 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 1 gennaio 1997. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23246, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.T.L. Investimenti tessili lombardi, con sede in Bordolano (Cremona), unita' in Tassullo (Trento), per un massimo di 16 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 marzo 1997 all'11 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 12 settembre 1997 all'11 marzo 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23247, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New electric automation, con sede in Mattarello di Trento (Trento), unita' in Mattarello di Trento (Trento), per un massimo di 25 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 maggio 1997 al 21 novembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22 novembre 1997 al 21 maggio 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23248, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Etir, con sede in Ravenna, unita' in Ravenna, per un massimo di 80 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 maggio 1997 al 25 novembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 26 novembre 1997 al 25 maggio 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23249, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Marocchi Di Stefano, con sede in Sarezzo (Brescia), unita' in Sarezzo (Brescia), per un massimo di 16 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 febbraio 1997 al 5 agosto 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 agosto 1997 al 5 febbraio 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23250, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fanes, con sede in Assago (Milano), unita' in Assago (Milano), per un massimo di 21 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 aprile 1997 all'8 ottobre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 ottobre 1997 all'8 aprile 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23251, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettrostabia, con sede in S. Maria la Carita' (Napoli), unita' in S. Maria la Carita' (Napoli), per un massimo di 47 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 maggio 1997 al 19 novembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 novembre 1997 al 19 maggio 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23232, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 19 agosto 1996 al 18 agosto 1997, della ditta S.r.l. Laboratorio BP, con sede in Siderno - loc. Pantanizzi (Reggio Calabria), unita' di Siderno (Reggio Calabria). Parere comitato tecnico del 3 giugno 1997: favorevole. A seguito dell' approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Laboratorio BP, con sede in Siderno - loc. Pantanizzi (Reggio Calabria), unita' di Siderno (Reggio Calabria), per il periodo dal 19 agosto 1996 al 5 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1996 con decorrenza 5 maggio 1996. A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 19 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Laboratorio BP, con sede in Siderno - loc. Pantanizzi (Reggio Calabria), unita' di Siderno (Reggio Calabria), per il periodo dal 6 novembre 1996 al 5 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1996 con decorrenza 6 novembre 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.