Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.224 del 25-9-1997)
Con decreto ministeriale n. 23147 del 24 luglio 1997, e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese la Compagnia Carenanti di Genova, cosi' elencati nell'allegata tabella, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 26 maggio 1997, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 marzo 1997, e per la durata dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'articolo 8 del decrto legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dell'art. 3, comma 4 del decreto legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dell'art. 1 comma 2 lettera b, della legge 8 agosto 1995 n. 343 e della legge 23 dicembre 1996, n. 667. Con decreto ministeriale n. 23148 del 24 luglio 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 26 ottobre 1996 al 25 aprile 1997, della ditta: S.p.a. Fabbrica Milanese Conduttori con sede in Milano e unita' di Vicenza (Milano), 3-bis, della legge n. 135/2997. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1996 con effetto dal 26 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti della ditta: S.p.a. Fabbrica Milanese Conduttori, con sede in Milano e unita' di Vignate (Milano), per il periodo dal 26 ottobre 1996 al 25 aprile 1997, art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto tribunale del 26 ottobre 1995. Contributo addizionale: no. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23149 del 24 luglio 1997: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta: S.p.a. Dalmine Gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo). Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dalmine gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo) per il periodo dal 27 febbraio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 27 febbraio 1996. 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta: con effetto dal 27 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dalmine gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo) per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 diembre 1996. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta: Dalmine ATB dal 1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a. Gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Brescia, Dalmine-Sabbio (Bergamo). Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dalmine ATB dal 1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Brescia, Dalmine Sabbio (Bergamo) per il periodo dal 27 febbraio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 27 febbraio 1996. 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta: con effetto dal 27 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dalmine ATB dal 1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Brescia, Dalmine-Sabbio (Bergamo) per il periodo dal 1 luglio 1996 al 30 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. 5) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.r.l. Dalmine Laboratory Services dal 1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a. - Gruppo D.-T., sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo), per il periodo dal 1 settembre 1996 al 30 novembre 1996. Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine Laboratory Services dal 1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo D.-T., con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo) per il periodo dal 1 settembre 1996 al 30 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1996 con decorrenza 1 settembre 1996. 6) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta: Dalmine Tecnotraining dal 1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a. Gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo). Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, con effetto dal 27 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dalmine Tecnotraining dal 1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo) per il periodo dal 1 settembre 1996 al 30 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1996 con decorrenza 1 settembre 1996. 7) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta: S.r.l. Dalmine Tubi Ind.li dal 1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a. Gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Arcore (Milano), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia). Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Dalmine Tubi Ind.li dal 1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Arcore (Milano), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia) per il periodo dal 27 febbraio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 27 febbraio 1996. 8) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta: con effetto dal 27 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Dalmine Tubi Ind.li dal 1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Arcore (Milano), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia) per il periodo dal 1 luglio 1996 al 30 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. 9) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta: S.r.l. Dalmine Tubi di Precisione dal 1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a. Gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo). Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Dalmine Tubi di Precisione dal 1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo) per il periodo dal 27 febbraio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 27 febbraio 1996. 10) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta: con effetto dal 27 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Dalmine Tubi di Precisione dal 1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo) per il periodo dal 1 luglio 1996 al 30 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. 11) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta: S.p.a. Tubicar - gruppo Dalmine Techint, con sede in Carbonara Scrivia - (Alessandria) e unita' di Carbonia Scrivia (Alessandria). Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tubicar - gruppo Dalmine-Techint, con sede in Carbonara Scrivia (Alessandria) e unita' di Carbonara Scrivia (Alessandria) per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 30 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1996 con decorrenza 1 ottobre 1996. 12) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 27 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta: S.r.l. Tubi di Qualita' - gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Baranzane (Milano), Pero (Milano). Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tubi di Qualita' - gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Baranzane (Milano), Pero (Milano) per il periodo dal 27 febbraio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 27 febbraio 1996. 13) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta: con effetto dal 27 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tubi di Qualita' - gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Baranzate (Milnao), Pero (Milano) per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23150 del 24 luglio 1997: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 27 giugno 1997 e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta: con decreto ministeriale del 27 giugno 1997 con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sanitari Pozzi, con sede in Milano (Milano) e unita' di Gaeta (Latina) per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1997 con decorrenza 4 maggio 1997. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 27 giugno 1997 e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta: con decreto ministeriale del 27 giugno 1997 con effetto dal 1 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sanitari Pozzi, con sede in Milano e unita' di Milano con sede centrale (Milano) per il periodo dal 1 luglio 1997 al 30 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 1 luglio 1997. 3) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 marzo 1993 al 28 febbraio 1994, della ditta: S.p.a. Gama, con sede in Salerno e unita' di Salerno. Parere comitato tecnico del 21 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gama, con sede in Salerno e unita' di Salerno per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. 4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta: con efetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gama, con sede in Salerno e unita' di Salerno, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 1 settembre 1993. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23151 del 24 luglio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1996 al 6 febbraio 1997, della ditta: S.p.a. Enichem Figre, con sede in Palermo e unita' di Pisticci (Matera). Articolo 3-bis, legge 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem Fibre, con sede in Palermo e unita' di Pisticci (Matera) per il periodo dal 7 febbraio 1996 al 6 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 7 febbraio 1996. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 7 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Enichem Fibre, con sede in Palermo e unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 7 agosto 1996 al 6 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 7 agosto 1996. 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997, della ditta: S.r.l. Prometal Italia, con sede in Napoli e unita' di Luogosano. Articolo 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decrto ministeriale del 3 febbraio 1997 con effettto dal 1 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Prometal Italia, con sede in Napoli e unita' di Luogosano (Avellino) per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1996 con decorrenza 1 ottobre 1996, art. 6, comma 1, legge n. 608/1996; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1998, della ditta: S.p.a. Costruzioni Callisto Pontello, con sede in Firenze e unita' di Firenze - Sesto Fiorentino - Roma. Articolo 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Costruzioni Callisto Pontello, con sede in Firenze e unita' di Firenze - Sesto Fiorentino - Roma, per il periodo dal 3 marzo 1997 al 2 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1997 con decorrenza 3 marzo 1997. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23152 del 24 luglio 1997 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 gennaio 1998, della ditta: S.p.a. Rotomec, con sede in San Giorgio Monferrato (Alessandria) e unita' di San Giorgio Monferrato (Alessandria). Parere comitato tecnico del 25 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Rotomec, con sede in San Giorgio Monferrato (Alessandria) e unita' di San Giorgio Monferrato (Alessandria) per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1997 con decorrenza 7 gennaio 1997. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23153 del 24 luglio 1997 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 1 marzo 1997, della ditta: S.p.a. Alfonso Bialetti, con sede in Crusinallo di Omegna (Verbania) e unita' di Crusinallo (Verbania). Parere comitato tecnico del 5 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alfonso Bialetti, con sede in Crusinallo di Omegna (Verbania) e unita' di Crusinaldo (Verbania) per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1996 con decorrenza 2 settembre 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23154 del 24 luglio 1997 e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996, della ditta: S.p.a. Gruppo Alma, con sede in Bareggio (Milano) e unita' di Bareggio (Milano). Parere comitato tecnico del 3 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gruppo Alma, con sede in Bareggio (Milano) e unita' di Bareggio (Milano) per il periodo dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1995 con decorrenza 10 luglio 1995. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23155 del 24 luglio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 ottobre 1996 al 20 ottobre 1997, della ditta: S.p.a. F.lli Sarchi, con sede in Pavia e unita' di Broni (Pavia). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.lli Sarchi, con sede in Pavia e unita' di Broni (Pavia) per il periodo dal 21 ottobre 1996 al 20 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1996 con decorrenza 21 ottobre 1995; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 maggio 1997 all'11 maggio 1998, della ditta: S.p.a. Linea Sprint, con sede in Milano e unita' Treviglio (Bergamo). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Linea Sprint, con sede in Milano e unita' di Treviglio (Bergamo) per il periodo dal 12 maggio 1997 all'11 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1997 con decorrenza 12 maggio 1997. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23156 del 24 luglio 1997 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta: S.p.a. Texas Instruments Controls & Manufacturing Services, con sede in Aversa (Caserta) e unita' di Aversa (Caserta) e unita' di Aversa (Caserta). Parere comitato tecnico del 28 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Texas Instruments Controls & Manufacturing Services, con sede in Aversa (Caserta) e unita' di Aversa (Caserta), per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 2 settembre 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23157 del 24 luglio 1997: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 18 settembre 1996 al 17 settembre 1997, della ditta: S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone). Parere comitato tecnico del 27 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996 con effetto dal 18 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 18 settembre 1996 al 17 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 18 settembre 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 aprile 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1997 con effetto dal 14 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Valeo sistemi termici, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Pianezza (Torino) per il periodo dal 14 ottobre 1996 al 17 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 14 ottobre 1996; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 marzo 1996 al 17 marzo 1997, della ditta: S.p.a. In.Gr.Ed., con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina). Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. In.Gr.Ed., con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 18 marzo 1996 al 17 marzo 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1996 con decorrenza 18 marzo 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 28 aprile 1997, n. 22679/1; 4) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 1 settembre 1998, della ditta S.p.a. Cementir, con sede in Roma, e unita' di Maddaloni (Caserta). Parere comitato tecnico del 27 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cementir, con sede in Roma e unita' di Maddaloni (Caserta), per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 2 settembre 1996; 5) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 27 marzo 1996 al 26 marzo 1997, della ditta: S.p.a. Servizio segnalazioni stradali, con sede in Borgorose (Rieti) e unita' di Borgorose (Rieti). Parere comitato tecnico del 19 marzo 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Servizio segnalazioni stradali, con sede in Borgorose (Rieti) e unita' di Borgorose (Rieti), per il periodo dal 27 marzo 1996 al 26 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 27 marzo 1996 come da nota ispettiva del 14 aprile 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 25 marzo 1997, n. 22488/3; 6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 27 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Servizio segnalazioni stradali, con sede in Borgorose (Rieti), unita' di Borgorose (Rieti), per il periodo dal 27 settembre 1996 al 26 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 27 settembre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 25 marzo 1997, n. 22488/4; 7) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1997, della ditta: S.p.a. S.I.V. Societa' italiana vetro, con sede in San Salvo (Chieti), unita' di San Salvo (Chieti). Parere comitato tecnico del 27 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.I.V. Societa' italiana vetro, con sede in San Salvo (Chieti) e unita' di San Salvo (Chieti), per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23158 del 24 luglio 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1996 al 25 gennaio 1997, della ditta: S.p.a. Tecnoproduct ora Tecnoprima S.p.a., con sede in Sezze Scalo (Latina) e unita' di Sezze Scalo (Latina). Parere comitato tecnico del 22 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tecnoproduct ora Tecnoprima S.p.a., con sede in Sezze Scalo (Latina) e unita' di Sezze Scalo (Latina), per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1996 con decorrenza 2 maggio 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 2 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tecnoproduct ora Tecnoprima S.p.a., con sede in Sezze Scalo (Latina) e unita' di Sezze Scalo (Latina), per il periodo dal 2 novembre 1996 al 25 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 2 novembre 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23159 del 24 luglio 1997: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 17 aprile 1997 al 16 ottobre 1997, della ditta: S.a.s. Adriatica Fishing Food di Paolucci Ettore & C., con sede in Ortona (Chieti) e unita' di Ortona (Chieti). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1997 con effetto dal 17 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.a.s. Adriatica Fishing Food di Paolucci Ettore & C., con sede in Ortona (Chieti) e unita' di Ortona (Chieti), per il periodo dal 17 aprile 1997 al 16 ottobre 1997. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - sentenza trib. del 17 aprile 1996, n. 74/1996 Contributo addizionale: no. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta: S.r.l. Impresa Ing. Renzo Giovannelli, con sede in Prato (Firenze) e unita' di Empoli (Firenze). Art. 3-bis, legge 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Impresa Ing. Renzo Giovannelli, con sede in Prato (Firenze) e unita' di Empoli (Firenze), per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 18 luglio 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23160 del 24 luglio 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 ottobre 1996, della ditta: S.p.a. Paolo Vilardi, con sede Reggio Calabria e unita' di Reggio Calabria. Parere un comitato tecnico del 27 maggio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Paolo Vilardi, con sede in Reggio Calabria e unita' di Reggio Calabria, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 ottobre 1996. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 6 ottobre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23161 del 24 luglio 1997 e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 9 ottobre 1996 all'8 ottobre 1997, della ditta: S.r.l. Tectubi, con sede in Milano e unita' di Podenzano (Piacenza). Parere comitato tecnico del 5 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 settembre 1996 con effetto dal 9 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tectubi, con sede in Milano e unita' di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 9 ottobre 1996 all'8 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 9 ottobre 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23162 del 24 luglio 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997, della ditta: S.p.a. Manifattura di Valduggia, con sede in Borgosesia (Vercelli), unita' di Borgosesia (Vercelli). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manifattura di Valduggia, con sede in Borgosesia (Vercelli), unita' di Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1997 con decorrenza 5 febbraio 1997. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23163 del 24 luglio 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.c.a.r.l. Cooperativa muratori e cementisti C.M.C., con sede in Ravenna e unita' di Ravenna. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Cooperativa muratori e cementisti C.M.C., con sede in Ravenna e unita' di Ravenna, per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996, con esclusione lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5 agosto 1996, al 4 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 5 agosto 1996, con di esclusione lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23164 del 24 luglio 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 dicembre 1995 al 14 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unita' di Varese, Venegono Superiore (Varese). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unita' di Varese, Venegono Superiore (Varese) e dal 31 dicembre 1996 ramo d'azienda "Addestratori" della S.r.l. Siai Marchetti, unita' di Sesto Calende (Varese) trasferito in Venegono Superiore, per il periodo dal 15 dicembre 1995 al 14 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 15 dicembre 1995. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23165 del 24 luglio 1997 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 ottobre 1996 al 30 settembre 1997, della ditta S.p.a. Fimet motori & riduttori, con sede in Torino e unita' di Bra (Cuneo). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fimet motori & riduttori, con sede in Torino e unita' di Bra (Cuneo), per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1996 con decorrenza 1 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997. Istanza aziendale presentate il 23 aprile 1997 con decorrenza 1 aprile 1997. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23166 del 24 luglio 1997 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 10 giugno 1996 al 9 giugno 1997, della ditta S.p.a. Sielte padana elettronica e telecomunicazioni, con sede in Torino e unita' di Milano, Trofarello (Torino), Torino e Vigliano Biellese (Biella). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sielte padana elettronica e telecomunicazioni, con sede in Torino e unita' di Milano, Trofarello (Torino), Torino e Vigliano Biellese (Biella) per il periodo dal 10 giugno 1996 al 9 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 10 giugno 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23167 del 24 luglio 1997, e' revocato il decreto del 18 dicembre 1996, n. 21894, con il quale e' stata autorizzata il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997 la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla societa' S.c.a.r.l. Cooperativa muratori ed affini. Con decreto ministeriale n. 23168 del 24 luglio 1997 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 6 settembre 1995 al 5 settembre 1996, della ditta S.p.a. Societa' tecnica internazionale - Sotecni, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Societa' tecnica internazionale - Sotecni, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 6 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 6 settembre 1995. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23169 del 24 luglio 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1997, della ditta S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unita' di Fiumeveneto (Pordenone). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unita' di Fiumeveneto (Pordenone), per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23170 del 24 luglio 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 dicembre 1997, della ditta S.r.l. Sarbe, con sede in Macomer (Nuoro) e unita' di Macomer (Nuoro). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sarbe, con sede in Macomer (Nuoro) e unita' di Macomer (Nuoro), per il periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 14 ottobre 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23171 del 24 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrettile, con sede in Montodine (Cremona) e unita' in Montodine (Cremona), per un massimo di 91 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 marzo 1997 al 13 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14 settembre 1997 al 13 marzo 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23172 del 24 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Le Creazioni Giada, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), e unita' in S. Giovanni in Persicato (Bologna) per un massimo di 16 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 aprile 1997 al 14 ottobre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 ottobre 1997 al 14 aprile 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23173 del 24 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. I.T.E. Impianti tecnologici ed ecologici, con sede in Roma e unita' in Roma per un massimo di 27 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 marzo 1997 al 19 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 settembre 1997 al 19 marzo 1998. L'I.N.P.S. e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23174 del 24 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tomaificio tirreno, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unita' in S. Maria a Vico (Caserta) per un massimo di 23 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 gennaio 1996 al 30 luglio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 31 luglio 1996 al 30 gennaio 1997. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23175 del 24 luglio 1997 e' accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 giugno 1995 al 9 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Abete industria poligrafica gia' Abete grafica, con sede in Roma e unita' di Roma (via Prenestina 683). A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abete industria poligrafica gia' Abete grafica, con sede in Roma e unita' di Roma (via Prenestina 683), per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 dicembre 1995 al 9 gennaio 1996. Con decreto ministeriale n. 23176 del 24 luglio 1997 e' accertata la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1 novembre 1996 al 31 ottobre 1997, della ditta S.c. a r.l. Co.La.Graf, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Co.La.Graf, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 novembre 1996 al 30 aprile 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 maggio 1997 al 31 ottobre 1997. L'I.N.P.S. e l'I.N.P.G.I. sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1998. Con decreto ministeriale n. 23177 del 24 luglio 1997 e' accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996, della ditta S.r.l. Societa' editrice La Ragione, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Societa' editrice La Ragione, con sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. Con decreto ministeriale n. 23178 del 24 luglio 1997 e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 gennaio 1997 al 14 luglio 1997, della ditta S.r.l. Telestampa Centro Italia, con sede in Oricola (L'Aquila) e unita' di Oricola (L'Aquila). A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Telestampa Centro Italia, con sede in Oricola (L'Aquila) e unita' di Oricola (L'Aquila) per il periodo dal 15 gennaio 1997 al 14 luglio 1997. Con decreto ministeriale n. 23179 del 24 luglio 1997 e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 febbraio 1997 al 31 gennaio 1998, della ditta S.r.l. Editoriale Italiana - Gruppo editoriale S.A., con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Editoriale Italiana - Gruppo editoriale S.A., con sede in Milano e unita' di Milano per il periodo dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997. Con decreto ministeriale n. 23180 del 24 luglio 1997 e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 febbraio 1997 al 31 gennaio 1998, della ditta S.r.l. Editoriale Donna - Gruppo editoriale S.A., con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Editoriale Donna - Gruppo editoriale S.A., con sede in Milano e unita' di Milano per il periodo dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997.