MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti   concernenti   il   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale
(GU n.224 del 25-9-1997)

  Con decreto ministeriale  n. 23147 del 24 luglio  1997, e' disposta
la proroga  della corresponsione  di una indennita'  pari all'importo
del  trattamento  massimo  straordinario di  integrazione  salariale,
previsto dalle vigenti  disposizioni, in favore dei  lavoratori e dei
dipendenti delle  compagnie e gruppi portuali,  comprese la Compagnia
Carenanti di Genova, cosi' elencati  nell'allegata tabella, di cui al
decreto del Ministro dei trasporti  e della navigazione del 26 maggio
1997,  che fa  parte integrante  del presente  provvedimento, per  il
periodo  dal  1 gennaio  1997  al  31 marzo  1997,  e  per la  durata
dell'intera sospensione, cosi' come  disciplinata dall'articolo 8 del
decrto legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni,
nella legge 13 febbraio 1987, n.  26, dall'art. 1 del decreto legge 9
gennaio  1989, n.  4, convertito,  con modificazioni,  nella legge  7
marzo 1990, n. 85, dell'art. 3,  comma 4 del decreto legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito con  modificazioni, nella legge 24 marzo 1990,
n. 58, dell'art.  24 della legge 28 gennaio 1994,  n. 84, dell'art. 1
comma 2 lettera b, della legge 8  agosto 1995 n. 343 e della legge 23
dicembre 1996, n. 667.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23148  del  24  luglio  1997,  sono
accertati i  presupposti di cui  all'art. 3,  comma 2 della  legge n.
223/91, relativi  al periodo dal 26  ottobre 1996 al 25  aprile 1997,
della ditta: S.p.a. Fabbrica Milanese Conduttori con sede in Milano e
unita' di Vicenza (Milano), 3-bis, della legge n. 135/2997.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale  per concordato preventivo, gia'  disposta con
decreto ministeriale  del 14  marzo 1996 con  effetto dal  26 ottobre
1995, in  favore dei  lavoratori interessati dipendenti  della ditta:
S.p.a. Fabbrica Milanese  Conduttori, con sede in Milano  e unita' di
Vignate (Milano),  per il periodo  dal 26  ottobre 1996 al  25 aprile
1997, art. 3,  comma 2, legge n. 223/1991 -  decreto tribunale del 26
ottobre 1995.
   Contributo addizionale: no.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23149 del 24 luglio 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 27 febbraio 1996 al 31  dicembre 1996, della
ditta:  S.p.a. Dalmine  Gruppo Dalmine-Techint,  con sede  in Dalmine
(Bergamo) e unita' di Dalmine (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,   dipendenti   dalla   ditta:  S.p.a.   Dalmine   gruppo
Dalmine-Techint, con  sede in Dalmine  (Bergamo) e unita'  di Dalmine
(Bergamo) per il periodo dal 27 febbraio 1996 al 30 giugno 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1996 con  decorrenza 27
febbraio 1996.
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale gia'  disposta: con  effetto dal  27 febbraio
1996, in  favore dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta:
S.p.a. Dalmine gruppo Dalmine-Techint,  con sede in Dalmine (Bergamo)
e unita' di Dalmine (Bergamo) per il  periodo dal 1 luglio 1996 al 31
diembre 1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 1  agosto 1996  con decorrenza  1
luglio 1996.
  3)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 27 febbraio 1996 al 31  dicembre 1996, della
ditta:  Dalmine  ATB  dal  1  dicembre  1996  Dalmine  S.p.a.  Gruppo
Dalmine-Techint, con sede  in Dalmine (Bergamo) e  unita' di Brescia,
Dalmine-Sabbio (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta:  S.p.a.  Dalmine  ATB  dal  1
dicembre  1996 Dalmine  S.p.a.  gruppo Dalmine-Techint,  con sede  in
Dalmine (Bergamo) e  unita' di Brescia, Dalmine  Sabbio (Bergamo) per
il periodo dal 27 febbraio 1996 al 30 giugno 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1996 con  decorrenza 27
febbraio 1996.
  4) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale gia'  disposta: con  effetto dal  27 febbraio
1996, in  favore dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta:
S.p.a.  Dalmine  ATB  dal  1  dicembre  1996  Dalmine  S.p.a.  gruppo
Dalmine-Techint, con sede  in Dalmine (Bergamo) e  unita' di Brescia,
Dalmine-Sabbio  (Bergamo) per  il periodo  dal  1 luglio  1996 al  30
novembre 1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 1  agosto 1996  con decorrenza  1
luglio 1996.
  5)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 27 febbraio 1996 al 31  dicembre 1996, della
ditta S.r.l. Dalmine Laboratory Services  dal 1 dicembre 1996 Dalmine
S.p.a. - Gruppo D.-T., sede in  Dalmine (Bergamo) e unita' di Ceriano
Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo), per il periodo dal 1 settembre
1996 al 30 novembre 1996.
   Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti   dalla  ditta  S.r.l.   Dalmine  Laboratory
Services dal 1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo D.-T., con sede in
Dalmine (Bergamo)  e unita'  di Ceriano  Laghetto (Milano)  e Dalmine
(Bergamo) per il periodo dal 1 settembre 1996 al 30 novembre 1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 1  agosto 1996  con decorrenza  1
settembre 1996.
  6)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 27 febbraio 1996 al 31  dicembre 1996, della
ditta:  Dalmine  Tecnotraining dal  1  dicembre  1996 Dalmine  S.p.a.
Gruppo Dalmine-Techint,  con sede  in Dalmine  (Bergamo) e  unita' di
Dalmine (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, con effetto dal 27 febbraio
1996, in  favore dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta:
S.p.a.  Dalmine  Tecnotraining dal  1  dicembre  1996 Dalmine  S.p.a.
gruppo Dalmine-Techint,  con sede  in Dalmine  (Bergamo) e  unita' di
Dalmine (Bergamo) per il periodo dal  1 settembre 1996 al 30 novembre
1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 1  agosto 1996  con decorrenza  1
settembre 1996.
  7)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 27 febbraio 1996 al 31  dicembre 1996, della
ditta: S.r.l. Dalmine Tubi Ind.li  dal 1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a.
Gruppo Dalmine-Techint,  con sede  in Dalmine  (Bergamo) e  unita' di
Arcore (Milano), Dalmine (Bergamo), Roncadelle (Brescia).
   Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Dalmine Tubi Ind.li dal 1
dicembre  1996 Dalmine  S.p.a.  gruppo Dalmine-Techint,  con sede  in
Dalmine  (Bergamo) e  unita' di  Arcore (Milano),  Dalmine (Bergamo),
Roncadelle (Brescia) per il periodo dal 27 febbraio 1996 al 30 giugno
1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1996 con  decorrenza 27
febbraio 1996.
  8) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale gia'  disposta: con  effetto dal  27 febbraio
1996, in  favore dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta:
S.r.l. Dalmine Tubi Ind.li dal  1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo
Dalmine-Techint, con  sede in  Dalmine (Bergamo)  e unita'  di Arcore
(Milano), Dalmine (Bergamo), Roncadelle  (Brescia) per il periodo dal
1 luglio 1996 al 30 novembre 1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 1  agosto 1996  con decorrenza  1
luglio 1996.
  9)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 27 febbraio 1996 al 31  dicembre 1996, della
ditta: S.r.l. Dalmine Tubi di  Precisione dal 1 dicembre 1996 Dalmine
S.p.a. Gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita'
di Costa Volpino (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti   dalla  ditta:   S.r.l.  Dalmine   Tubi  di
Precisione dal 1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a. gruppo Dalmine-Techint,
con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo) per
il periodo dal 27 febbraio 1996 al 30 giugno 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1996 con  decorrenza 27
febbraio 1996.
  10) a seguito dell'approvazione  del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale gia'  disposta: con  effetto dal  27 febbraio
1996, in  favore dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta:
S.r.l. Dalmine Tubi di Precisione  dal 1 dicembre 1996 Dalmine S.p.a.
gruppo Dalmine-Techint,  con sede  in Dalmine  (Bergamo) e  unita' di
Costa  Volpino (Bergamo)  per  il periodo  dal 1  luglio  1996 al  30
novembre 1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 1  agosto 1996  con decorrenza  1
luglio 1996.
  11)  e'  approvato  il programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 27 febbraio 1996 al 31  dicembre 1996, della
ditta: S.p.a. Tubicar - gruppo Dalmine Techint, con sede in Carbonara
Scrivia - (Alessandria) e unita' di Carbonia Scrivia (Alessandria).
   Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti   dalla  ditta:  S.p.a.  Tubicar   -  gruppo
Dalmine-Techint, con sede in Carbonara Scrivia (Alessandria) e unita'
di Carbonara Scrivia (Alessandria) per  il periodo dal 1 ottobre 1996
al 30 novembre 1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 1  agosto 1996  con decorrenza  1
ottobre 1996.
  12)  e'  approvato  il programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 27 febbraio 1996 al 31  dicembre 1996, della
ditta: S.r.l. Tubi di Qualita'  - gruppo Dalmine-Techint, con sede in
Dalmine (Bergamo) e unita' di Baranzane (Milano), Pero (Milano).
   Parere comitato tecnico del 4 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tubi di Qualita' - gruppo
Dalmine-Techint, con sede in Dalmine  (Bergamo) e unita' di Baranzane
(Milano), Pero  (Milano) per il  periodo dal  27 febbraio 1996  al 30
giugno 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1996 con  decorrenza 27
febbraio 1996.
  13) a seguito dell'approvazione  del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale gia'  disposta: con  effetto dal  27 febbraio
1996, in  favore dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta:
S.r.l. Tubi di Qualita' - gruppo Dalmine-Techint, con sede in Dalmine
(Bergamo)  e  unita' di  Baranzate  (Milnao),  Pero (Milano)  per  il
periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 1  agosto 1996  con decorrenza  1
luglio 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23150 del 24 luglio 1997:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  27  giugno  1997  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale gia' disposta: con decreto ministeriale del
27  giugno 1997  con  effetto  dal 4  novembre  1996,  in favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta:  S.p.a.  Sanitari
Pozzi, con sede in Milano (Milano)  e unita' di Gaeta (Latina) per il
periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  26 maggio  1997 con  decorrenza 4
maggio 1997.
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  27  giugno  1997  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale gia' disposta: con decreto ministeriale del
27  giugno  1997 con  effetto  dal  1  gennaio  1997, in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta:  S.p.a.  Sanitari
Pozzi,  con sede  in  Milano e  unita' di  Milano  con sede  centrale
(Milano) per il periodo dal 1 luglio 1997 al 30 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  23 maggio  1997 con  decorrenza 1
luglio 1997.
  3)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al periodo  dal 1  marzo 1993  al 28  febbraio 1994,  della
ditta: S.p.a. Gama, con sede in Salerno e unita' di Salerno.
   Parere comitato tecnico del 21 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gama, con sede in Salerno
e unita'  di Salerno  per il periodo  dal 1 marzo  1993 al  31 agosto
1993.
  Istanza  aziendale presentata  il 9  aprile 1993  con decorrenza  1
marzo 1993.
  4) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale gia' disposta: con efetto dal 1 marzo 1993, in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta:  S.p.a.
Gama, con sede in  Salerno e unita' di Salerno, per  il periodo dal 1
settembre 1993 al 28 febbraio 1994.
  Istanza aziendale presentata il 22  settembre 1993 con decorrenza 1
settembre 1993.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23151 del 24 luglio 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 7  febbraio 1996 al 6 febbraio 1997,  della ditta: S.p.a.
Enichem Figre, con sede in Palermo e unita' di Pisticci (Matera).
  Articolo 3-bis, legge 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:  S.p.a. Enichem Fibre, con sede  in Palermo e
unita' di Pisticci  (Matera) per il periodo dal 7  febbraio 1996 al 6
agosto 1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 25  marzo 1996  con decorrenza  7
febbraio 1996.
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale gia'  disposta con effetto  dal 7 febbraio 1996,  in favore
dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta:  S.p.a. Enichem
Fibre, con  sede in  Palermo e  unita' di  Pisticci (Matera),  per il
periodo dal 7 agosto 1996 al 6 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 23  settembre 1993 con decorrenza 7
agosto 1996.
  3)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  1 ottobre  1996 al  31 marzo  1997, della  ditta: S.r.l.
Prometal Italia, con sede in Napoli e unita' di Luogosano.
  Articolo 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  gia' disposta con decrto ministeriale
del 3  febbraio 1997 con  effettto dal 1  aprile 1996, in  favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta:  S.r.l.  Prometal
Italia, con  sede in Napoli e  unita' di Luogosano (Avellino)  per il
periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  22 maggio  1996 con  decorrenza 1
ottobre 1996, art. 6, comma 1, legge n. 608/1996;
  4)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 3  marzo  1997  al 2  marzo  1998,  della ditta:  S.p.a.
Costruzioni  Callisto  Pontello, con  sede  in  Firenze e  unita'  di
Firenze - Sesto Fiorentino - Roma.
  Articolo 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta:  S.p.a. Costruzioni  Callisto Pontello,  con
sede in Firenze e unita' di Firenze - Sesto Fiorentino - Roma, per il
periodo dal 3 marzo 1997 al 2 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  15 aprile  1997 con  decorrenza 3
marzo 1997.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23152 del 24 luglio  1997 e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativo al periodo dal
7 gennaio  1997 al 6 gennaio  1998, della ditta: S.p.a.  Rotomec, con
sede in San Giorgio Monferrato  (Alessandria) e unita' di San Giorgio
Monferrato (Alessandria).
   Parere comitato tecnico del 25 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a.  Rotomec, con sede in San
Giorgio Monferrato  (Alessandria) e unita' di  San Giorgio Monferrato
(Alessandria) per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 13  gennaio 1997 con  decorrenza 7
gennaio 1997.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23153 del 24 luglio  1997 e' approvato
il programma per ristrutturazione  aziendale, relativo al periodo dal
2  settembre  1996 al  1  marzo  1997,  della ditta:  S.p.a.  Alfonso
Bialetti, con  sede in  Crusinallo di Omegna  (Verbania) e  unita' di
Crusinallo (Verbania).
   Parere comitato tecnico del 5 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta: S.p.a.  Alfonso Bialetti,  con
sede  in  Crusinallo di  Omegna  (Verbania)  e unita'  di  Crusinaldo
(Verbania) per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 marzo 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 17  ottobre 1996 con  decorrenza 2
settembre 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23154 del 24 luglio  1997 e' approvata
la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al
periodo dal  10 luglio 1995  al 9  gennaio 1996, della  ditta: S.p.a.
Gruppo  Alma, con  sede in  Bareggio  (Milano) e  unita' di  Bareggio
(Milano).
   Parere comitato tecnico del 3 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con il  decreto ministeriale del 9  febbraio 1995 con effetto  dal 10
gennaio 1994, in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta: S.p.a. Gruppo Alma, con sede  in Bareggio (Milano) e unita' di
Bareggio (Milano)  per il  periodo dal  10 luglio  1995 al  9 gennaio
1996.
  Istanza  aziendale presentata  l'11 luglio  1995 con  decorrenza 10
luglio 1995.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23155 del 24 luglio 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 21  ottobre 1996 al 20 ottobre 1997,  della ditta: S.p.a.
F.lli Sarchi, con sede in Pavia e unita' di Broni (Pavia).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta:  S.p.a. F.lli  Sarchi, con  sede in  Pavia e
unita' di  Broni (Pavia)  per il  periodo dal 21  ottobre 1996  al 20
aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata il 21  novembre 1996 con decorrenza 21
ottobre 1995;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  12 maggio 1997  all'11 maggio 1998, della  ditta: S.p.a.
Linea Sprint, con sede in Milano e unita' Treviglio (Bergamo).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta: S.p.a.  Linea Sprint, con  sede in  Milano e
unita'  di Treviglio  (Bergamo) per  il  periodo dal  12 maggio  1997
all'11 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 16  maggio 1997 con  decorrenza 12
maggio 1997.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23156 del 24 luglio  1997 e' approvato
il programma per ristrutturazione  aziendale, relativo al periodo dal
2  settembre 1996  al 31  dicembre  1997, della  ditta: S.p.a.  Texas
Instruments  Controls &  Manufacturing Services,  con sede  in Aversa
(Caserta) e unita' di Aversa (Caserta) e unita' di Aversa (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 28 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti   dalla  ditta:  S.p.a.   Texas  Instruments
Controls &  Manufacturing Services,  con sede  in Aversa  (Caserta) e
unita' di Aversa (Caserta), per il  periodo dal 2 settembre 1996 al 1
marzo 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 25  ottobre 1996 con  decorrenza 2
settembre 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23157 del 24 luglio 1997:
  1)  e' approvata  la  modifica del  programma per  ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal  18 settembre 1996 al 17 settembre
1997,  della  ditta:  S.p.a.  Valeo  sistemi  termici,  con  sede  in
Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone).
   Parere comitato tecnico del 27 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  10  maggio 1996  con  effetto dal  18
settembre  1995, in  favore  dei  lavoratori interessati,  dipendenti
dalla  ditta: S.p.a.  Valeo sistemi  termici, con  sede in  Ferentino
(Frosinone) e unita' di Ferentino  (Frosinone), per il periodo dal 18
settembre 1996 al 17 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 25 ottobre 1996  con decorrenza 18
settembre 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il  decreto ministeriale  del 14  aprile
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  14 aprile 1997 con  effetto dal 14 aprile  1996, in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta:  S.p.a.
Valeo sistemi termici, con sede  in Ferentino (Frosinone) e unita' di
Pianezza (Torino)  per il  periodo dal  14 ottobre  1996 al  17 marzo
1997.
  Istanza aziendale presentata  il 25 ottobre 1996  con decorrenza 14
ottobre 1996;
  3)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 18  marzo 1996  al 17  marzo 1997,  della ditta:  S.p.a.
In.Gr.Ed., con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina).
   Parere comitato tecnico del 6 marzo 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta:  S.p.a.  In.Gr.Ed.,  con  sede  in  Aprilia
(Latina) e  unita' di Aprilia (Latina),  per il periodo dal  18 marzo
1996 al 17 marzo 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale  presentata il 26  aprile 1996 con  decorrenza 18
marzo 1996.
  Il presente decreto  annulla e sostituisce il D.M.  28 aprile 1997,
n. 22679/1;
  4)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 2 settembre 1996 al 1  settembre 1998, della
ditta  S.p.a. Cementir,  con  sede  in Roma,  e  unita' di  Maddaloni
(Caserta).
   Parere comitato tecnico del 27 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta: S.p.a.  Cementir, con  sede in
Roma e unita' di Maddaloni (Caserta),  per il periodo dal 2 settembre
1996 al 1 marzo 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  ottobre 1996 con  decorrenza 2
settembre 1996;
  5)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 27 marzo  1996 al 26 marzo 1997, della ditta:
S.p.a. Servizio segnalazioni stradali,  con sede in Borgorose (Rieti)
e unita' di Borgorose (Rieti).
   Parere comitato tecnico del 19 marzo 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta:  S.p.a. Servizio  segnalazioni
stradali,  con  sede  in  Borgorose (Rieti)  e  unita'  di  Borgorose
(Rieti), per il periodo dal 27 marzo 1996 al 26 settembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  maggio 1996 con  decorrenza 27
marzo 1996 come da nota ispettiva del 14 aprile 1997.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 25 marzo 1997, n.
22488/3;
  6) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto  ministeriale con
effetto  dal 27  marzo 1996,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla  ditta: S.p.a.  Servizio segnalazioni  stradali, con
sede  in  Borgorose (Rieti),  unita'  di  Borgorose (Rieti),  per  il
periodo dal 27 settembre 1996 al 26 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 24 ottobre 1996  con decorrenza 27
settembre 1996.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 25 marzo 1997, n.
22488/4;
  7)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 4  novembre 1996  al 3 novembre  1997, della
ditta: S.p.a. S.I.V.  Societa' italiana vetro, con sede  in San Salvo
(Chieti), unita' di San Salvo (Chieti).
   Parere comitato tecnico del 27 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:  S.p.a. S.I.V. Societa' italiana
vetro, con sede in San Salvo (Chieti) e unita' di San Salvo (Chieti),
per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 novembre 1996  con decorrenza 4
novembre 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23158 del 24 luglio 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al periodo  dal 2  maggio 1996  al 25  gennaio 1997,  della
ditta: S.p.a. Tecnoproduct  ora Tecnoprima S.p.a., con  sede in Sezze
Scalo (Latina) e unita' di Sezze Scalo (Latina).
   Parere comitato tecnico del 22 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,   dipendenti  dalla   ditta:  S.p.a.   Tecnoproduct  ora
Tecnoprima S.p.a., con sede in Sezze Scalo (Latina) e unita' di Sezze
Scalo (Latina), per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  25 giugno  1996 con  decorrenza 2
maggio 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto  ministeriale con
effetto  dal 2  maggio 1996,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla  ditta: S.p.a.  Tecnoproduct ora  Tecnoprima S.p.a.,
con sede  in Sezze Scalo (Latina)  e unita' di Sezze  Scalo (Latina),
per il periodo dal 2 novembre 1996 al 25 gennaio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 25 novembre 1996  con decorrenza 2
novembre 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23159 del 24 luglio 1997:
  1) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, legge
n. 223/1991,  relativi al periodo  dal 17  aprile 1997 al  16 ottobre
1997, della ditta: S.a.s. Adriatica Fishing Food di Paolucci Ettore &
C., con sede in Ortona (Chieti) e unita' di Ortona (Chieti).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale per  fallimento,  gia'  disposta con  decreto
ministeriale del 25 febbraio 1997 con  effetto dal 17 aprile 1996, in
favore  dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla ditta:  S.a.s.
Adriatica Fishing  Food di Paolucci Ettore  & C., con sede  in Ortona
(Chieti) e  unita' di Ortona (Chieti),  per il periodo dal  17 aprile
1997 al 16 ottobre 1997.
  Art. 3, comma  2, legge n. 223/1991 - sentenza  trib. del 17 aprile
1996, n. 74/1996 Contributo addizionale: no.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  18 luglio 1994 al  17 gennaio 1995, della  ditta: S.r.l.
Impresa Ing. Renzo Giovannelli, con  sede in Prato (Firenze) e unita'
di Empoli (Firenze).
  Art. 3-bis, legge 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta: S.r.l.  Impresa Ing. Renzo  Giovannelli, con
sede in Prato (Firenze) e unita'  di Empoli (Firenze), per il periodo
dal 18 ottobre 1994 al 17 gennaio 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 25 ottobre 1994  con decorrenza 18
luglio 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23160 del 24 luglio  1997 e' approvato
il programma per  crisi aziendale, relativo al periodo  dal 2 ottobre
1995 al 1  ottobre 1996, della ditta: S.p.a. Paolo  Vilardi, con sede
Reggio Calabria e unita' di Reggio Calabria.
  Parere un comitato tecnico del 27 maggio 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta:  S.p.a. Paolo  Vilardi, con  sede in  Reggio
Calabria e  unita' di Reggio Calabria,  per il periodo dal  2 ottobre
1995 al 1 ottobre 1996.
  Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il
6 ottobre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23161 del 24 luglio  1997 e' approvata
la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al
periodo dal  9 ottobre 1996  all'8 ottobre 1997, della  ditta: S.r.l.
Tectubi, con sede in Milano e unita' di Podenzano (Piacenza).
   Parere comitato tecnico del 5 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta  con decreto
ministeriale del 6 settembre 1996 con  effetto dal 9 ottobre 1995, in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta:  S.r.l.
Tectubi, con sede in Milano e  unita' di Podenzano (Piacenza), per il
periodo dal 9 ottobre 1996 all'8 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 25 novembre 1996  con decorrenza 9
ottobre 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23162  del 24 luglio 1997, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997, della ditta: S.p.a. Manifattura
di Valduggia, con sede in Borgosesia (Vercelli), unita' di Borgosesia
(Vercelli).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manifattura di
Valduggia, con  sede in  Borgosesia (Vercelli), unita'  di Borgosesia
(Vercelli), per il periodo dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 20  marzo 1997  con decorrenza  5
febbraio 1997.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23163  del 24 luglio 1997, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal  5 febbraio  1996  al  4 febbraio  1997,  della ditta  S.c.a.r.l.
Cooperativa  muratori e  cementisti  C.M.C., con  sede  in Ravenna  e
unita' di Ravenna.
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Cooperativa muratori e
cementisti C.M.C.,  con sede in Ravenna  e unita' di Ravenna,  per il
periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 21  marzo 1996  con decorrenza  5
febbraio 1996,  con esclusione  lavoratori sospesi per  fine cantiere
e/o fine fase lavorativa.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 5
agosto 1996, al 4 febbraio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 23  settembre 1996 con decorrenza 5
agosto 1996, con  di esclusione lavoratori sospesi  per fine cantiere
e/o fine fase lavorativa.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23164  del 24 luglio 1997, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal  15  dicembre  1995  al  14 dicembre  1996,  della  ditta  S.p.a.
Aermacchi,  con  sede in  Venegono  Superiore  (Varese) e  unita'  di
Varese, Venegono Superiore (Varese).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Aermacchi, con  sede in
Venegono Superiore  (Varese) e  unita' di Varese,  Venegono Superiore
(Varese) e dal  31 dicembre 1996 ramo  d'azienda "Addestratori" della
S.r.l. Siai Marchetti, unita' di Sesto Calende (Varese) trasferito in
Venegono Superiore, per il periodo dal  15 dicembre 1995 al 14 giugno
1996.
  Istanza aziendale presentata  il 25 gennaio 1996  con decorrenza 15
dicembre 1995.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23165 del 24 luglio  1997 e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal 1  ottobre 1996 al  30 settembre  1997, della ditta  S.p.a. Fimet
motori & riduttori, con sede in Torino e unita' di Bra (Cuneo).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Fimet motori & riduttori,
con sede  in Torino  e unita' di  Bra (Cuneo), per  il periodo  dal 1
ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 23  ottobre 1996 con  decorrenza 1
ottobre 1996.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
aprile 1997 al 30 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentate il  23 aprile  1997 con  decorrenza 1
aprile 1997.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23166 del 24 luglio  1997 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 10 giugno 1996 al 9 giugno 1997, della ditta S.p.a. Sielte padana
elettronica  e telecomunicazioni,  con  sede in  Torino  e unita'  di
Milano, Trofarello (Torino), Torino e Vigliano Biellese (Biella).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Sielte padana elettronica
e  telecomunicazioni,  con  sede  in   Torino  e  unita'  di  Milano,
Trofarello  (Torino),  Torino e  Vigliano  Biellese  (Biella) per  il
periodo dal 10 giugno 1996 al 9 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  luglio 1996 con  decorrenza 10
giugno 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23167 del 24 luglio  1997, e' revocato
il decreto  del 18  dicembre 1996,  n. 21894, con  il quale  e' stata
autorizzata  il  periodo dall'8  luglio  1996  al  7 luglio  1997  la
concessione del  trattamento straordinario di  integrazione salariale
in  favore dei  lavoratori  interessati e  dipendenti dalla  societa'
S.c.a.r.l. Cooperativa muratori ed affini.
  Con decreto ministeriale  n. 23168 del 24 luglio  1997 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 6 settembre 1995 al 5 settembre 1996, della ditta S.p.a. Societa'
tecnica internazionale - Sotecni, con sede in Roma e unita' di Roma.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti   dalla  ditta  S.p.a.  Societa'
tecnica internazionale - Sotecni, con sede  in Roma e unita' di Roma,
per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 6
marzo 1996 al 5 settembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  24 aprile  1996 con  decorrenza 6
marzo 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 23  ottobre 1995 con  decorrenza 6
settembre 1995.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23169  del 24 luglio 1997, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo
dal  4  novembre  1996  al   3  novembre  1997,  della  ditta  S.p.a.
Cotonificio  Olcese  Veneziano,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di
Fiumeveneto (Pordenone).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti   dalla  ditta  S.p.a.   Cotonificio  Olcese
Veneziano, con  sede in Milano  e unita' di  Fiumeveneto (Pordenone),
per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 dicembre 1996  con decorrenza 4
novembre 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23170  del 24 luglio 1997, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 14  ottobre 1996 al 13  dicembre 1997, della ditta  S.r.l. Sarbe,
con sede in Macomer (Nuoro) e unita' di Macomer (Nuoro).
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sarbe, con sede in Macomer
(Nuoro) e  unita' di Macomer (Nuoro),  per il periodo dal  14 ottobre
1996 al 13 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata il 22  novembre 1996 con decorrenza 14
ottobre 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23171 del 24 luglio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrettile, con sede in Montodine
(Cremona)  e unita'  in Montodine  (Cremona),  per un  massimo di  91
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 14  marzo  1997 al  13
settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 14
settembre 1997 al 13 marzo 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23172 del 24 luglio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Le Creazioni Giada, con sede in S.
Giovanni in Persiceto (Bologna), e unita' in S. Giovanni in Persicato
(Bologna)  per  un  massimo  di   16  dipendenti  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 15 aprile 1997 al 14 ottobre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 15
ottobre 1997 al 14 aprile 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23173 del  24 luglio 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.c. a r.l.  I.T.E. Impianti tecnologici
ed ecologici, con sede in Roma e  unita' in Roma per un massimo di 27
dipendenti   e'  autorizzata   la   corresponsione  del   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 20  marzo  1997 al  19
settembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 20
settembre 1997 al 19 marzo 1998.
  L'I.N.P.S. e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di
cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23174 del  24 luglio 1997 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tomaificio tirreno, con sede in S.
Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unita' in S. Maria a Vico (Caserta) per
un  massimo di  23 dipendenti  e' autorizzata  la corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  31 gennaio
1996 al 30 luglio 1996.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 31
luglio 1996 al 30 gennaio 1997.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23175 del 24 luglio  1997 e' accertata
la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal  1 giugno  1995  al  9 gennaio  1996,  della  ditta S.p.a.  Abete
industria poligrafica gia'  Abete grafica, con sede in  Roma e unita'
di Roma (via Prenestina 683).
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori  che versino nell'ipotesi  di cui
all'art. 24  della legge  25 febbraio 1987,  n. 67,  dipendenti dalla
ditta S.p.a. Abete industria poligrafica gia' Abete grafica, con sede
in Roma e unita'  di Roma (via Prenestina 683), per  il periodo dal 1
giugno 1995 al 30 novembre 1995.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
dicembre 1995 al 9 gennaio 1996.
  Con decreto ministeriale  n. 23176 del 24 luglio  1997 e' accertata
la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della
legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1 novembre 1996 al 31
ottobre 1997, della ditta S.c. a  r.l. Co.La.Graf, con sede in Roma e
unita' di Roma.
  A  seguito   dell'accertamento  di   cui  sopra  e'   prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.c. a r.l.
Co.La.Graf, con sede in  Roma e unita' di Roma, per  il periodo dal 1
novembre 1996 al 30 aprile 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
maggio 1997 al 31 ottobre 1997.
  L'I.N.P.S.  e   l'I.N.P.G.I.  sono  autorizzati  a   provvedere  al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale   ai  lavoratori   interessati,  nonche'   all'esonero  del
contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n.
160/1998.
  Con decreto ministeriale  n. 23177 del 24 luglio  1997 e' accertata
la permanenza  della condizione di crisi  aziendale, relativamente al
periodo  dal 1  marzo  1996 al  31 agosto  1996,  della ditta  S.r.l.
Societa' editrice La Ragione, con sede in Roma e unita' di Roma.
  A  seguito   dell'accertamento  di   cui  sopra  e'   prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla ditta  S.r.l.
Societa' editrice La  Ragione, con sede in Roma e  unita' di Roma per
il periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996.
  Con decreto ministeriale  n. 23178 del 24 luglio  1997 e' accertata
la condizione  di crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 15
gennaio 1997 al 14 luglio  1997, della ditta S.r.l. Telestampa Centro
Italia,  con  sede   in  Oricola  (L'Aquila)  e   unita'  di  Oricola
(L'Aquila).
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla ditta  S.r.l.
Telestampa Centro Italia, con sede  in Oricola (L'Aquila) e unita' di
Oricola (L'Aquila)  per il periodo dal  15 gennaio 1997 al  14 luglio
1997.
  Con decreto ministeriale  n. 23179 del 24 luglio  1997 e' accertata
la  condizione di  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  1
febbraio  1997 al  31  gennaio 1998,  della  ditta S.r.l.  Editoriale
Italiana -  Gruppo editoriale S.A.,  con sede  in Milano e  unita' di
Milano.
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla ditta  S.r.l.
Editoriale Italiana  - Gruppo editoriale  S.A., con sede in  Milano e
unita' di  Milano per  il periodo  dal 1 febbraio  1997 al  31 luglio
1997.
  Con decreto ministeriale  n. 23180 del 24 luglio  1997 e' accertata
la  condizione di  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  1
febbraio 1997 al 31 gennaio 1998, della ditta S.r.l. Editoriale Donna
- Gruppo editoriale S.A., con sede in Milano e unita' di Milano.
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla ditta  S.r.l.
Editoriale  Donna -  Gruppo editoriale  S.A.,  con sede  in Milano  e
unita' di  Milano per  il periodo  dal 1 febbraio  1997 al  31 luglio
1997.