Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.226 del 27-9-1997)
Con decreto ministeriale n. 23195 del 28 luglio 1997, sono accertati presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223 / 1991, relativi al periodo dal 13 aprile 1997 al 12 ottobre 1997 in favore della S.c. a r.l. L.T.R. - OC - Linea Tranviaria Rapida - Opere civili, con sede in Napoli e unita' di Napoli. A seguito dell'accertamento di cui all'art. 1, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della S.c. a r.l. L.T.R. - OC - Linea Tranviaria Rapida - Opere civili con sede e unita' in Napoli per il periodo dal 13 aprile 1997 al 12 ottobre 1997. L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23196 del 28 luglio 1997, e' approvato il programma di ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 18 aprile 1994 al 16 settembre 1995, della ditta S.p.a. SAIAG Industria, con sede in Cirie' (Torino) e unita' di Frosinone A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. SAIAG Industria, con sede in Cirie' (Torino) e unita' di Frosinone per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994. Istanza presentata il 28 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra disposta e' prorogata dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 22 maggio 1995 al 16 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 29 maggio 1995 con decorrenza 18 aprile 1996, art. 7, comma 1, legge n. 236 / 1993. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 23080 del 7 luglio 1997. Con decreto ministeriale n. 23197 del 28 luglio 1997, in base al combinato disposto dell'art. 22, comma 2, legge n. 223 / 1991 e dell'art. 2, comma 5, legge n. 675 / 1997 citate in preambolo e' accertata, la permanenza delle condizioni di crisi aziendale della ditta S.p.a. Gargiulo con sede ed unita' di Caserta relativamente al periodo dal 3 novembre 1987 al 16 febbraio 1988 per i seguenti motivi: "non avendo trovato concreta attuazione le previsioni in base alle quali il C.I.P.I., in data 4 novembre 1987, si era pronunciato negativamente in ordine all'istanza di proroga in questione (cessione del mandato di vendita degli autoveicoli Lancia e Alfa Romeo; vantaggi conseguenti alla chiusura della concessionaria OM)". A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata lal corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Gargiulo, con sede in Caserta e unita' di Caserta, per il periodo dal 3 novembre 1987 al 16 febbraio 1988. L'I.N.P.S., e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23198 del 28 luglio 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 febbraio 1996 al 7 maggio 1997, della ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unita' dell'Area aeronautica Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Napoli Centro R. Bonifacio Pomigliano (Napoli), sede di Roma viale M. Pilsudski n. 92, Torino. A seguito dell'appprovazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unita' dell'Area aeronautica Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Napoli Centro R. Bonifacio Pomigliano (Napoli), sede di Roma viale M. Pilsudski n. 92, Torino, per il periodo dall'8 febbraio 1996 al 7 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 8 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 2 e' prorogata dall'8 agosto 1996 al 7 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 8 agosto 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23199 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tessitura di Merate, con sede in Merate (Como) e unita' di Merate (Como), per un massimo di 53 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998. L'I.N.P.S., e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988. L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23200 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3P, con sede in Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Citta' di Castello fraz. Romano (Perugia), per un massimo di 29 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 giugno 1997 al 12 dicembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 13 dicembre 1997 al 12 giugno 1998. L'I.N.P.S., e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988. L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23201 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jucker, con sede in Milano e unita' di Lomagna (Milano), per un massimo di 12 dipendenti, e unita' di Milano, per un massimo di 11 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 6 settembre 1997 al 5 marzo 1998. L'I.N.P.S., e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988. L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23202 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per un massimo di 150 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1997 al 14 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998. L'I.N.P.S., e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988. L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23203 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Co.Fi.S., con sede in Carasco (Genova) e unita' di Volvera (Torino), per un massimo di 24 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 1997 al 29 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 30 settembre 1997 al 29 marzo 1998. L'I.N.P.S., e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988. L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23204 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sigma elettronica, con sede in Torino e unita' di Barone Canavese (Torino), per un massimo di 62 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 febbraio 1997 al 12 agosto 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 13 agosto 1997 al 12 febbraio 1998. L'I.N.P.S., e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988. L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23205 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unita' di Acqui Terme (Alessandria), per un massimo di 43 dipendenti; unita' di Alpignano (Torino), per un massimo di 25 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998. L'I.N.P.S., e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988. L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23206 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fagnus, con sede in Umbertide (Perugia) e unita' di Umbertide - Z.I. Madonna del Moro (Perugia), per un massimo di 104 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 1997 al 2 dicembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 3 dicembre 1997 al 2 giugno 1998. L'I.N.P.S., e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988. L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23207 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Colorado, con sede in Caraglio (Cuneo) e unita' di Caraglio (Cuneo), per un massimo di 18 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 marzo 1997 al 9 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 10 settembre 1997 al 9 marzo 1998. L'I.N.P.S., e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988. L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23208 del 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pat 2, con sede in Aci S. Antonio - contrada Lavinaio (Catania) e unita' di Aci S. Antonio - contrada Lavinaio (Catania), per un massimo di 45 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998. L'I.N.P.S., e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988. L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23211 del 28 luglio 1997: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.r.l. DMV Stainless Italia - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo). Parere comitato tecnico dell'11 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.r.l. DMV Stainless Italia - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza 1 marzo 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. DMV Stainless Italia - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata dal 1 agosto 1994 con decorrenza 1 settembre 1994. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23212 del 28 luglio 1997: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 19 aprile 1995 al 18 aprile 1997, della ditta S.p.a. O.A.N. - Officine Aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino (Napoli) . Parere comitato tecnico del 9 luglio 1997: favorevole. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. O.A.N. - Officine Aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino (Napoli) per il periodo dal 19 ottobre 1995 al 18 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1995 con decorrenza 19 ottobre 1995. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ga' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.A.N. - Officine Aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino (Napoli) per il periodo dal 19 aprile 1996 al 18 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 19 aprile 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995; 3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ga' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.A.N. - Officine Aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino (Napoli) per il periodo dal 19 ottobre 1996 al 18 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 19 ottobre 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23213 del 28 luglio 1997, e' approvata la modifica del programma per conversione aziendale, relativo al periodo dal 6 maggio 1997 al 5 maggio 1998, della ditta S.p.a. Montello, con sede in Montello (Bergamo) e unita' di Montello (Bergamo). Parere comitato tecnico del 2 luglio 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1997 con effetto dal 6 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Montello, con sede in Montello (Bergamo) e unita' di Montello (Bergamo) per il periodo dal 6 maggio 1997 al 5 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1997 con decorrenza 6 maggio 1997. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23214 del 28 luglio 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1996 al 30 settembre 1997, della ditta S.p.a. Ve.Ba.D. - Vetrerie Baresi Duraccio, con sede in Gioia del Colle (Bari) e unita' di Gioia del Colle (Bari). Parere comitato tecnico del 12 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Ve.Ba.D. - Vetrerie Baresi Duraccio, con sede in Gioia del Colle (Bari) e unita' di Gioia del Colle (Bari) per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Istanza aziendale presentata l'11 ottobre 1996 con decorrenza 1 ottobre 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23215 del 28 luglio 1997: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 settembre 1996 al 31 agosto 1997, della ditta S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e unita' di Bari. Parere comitato tecnico del 10 giugno 1997: favorevole. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 13 luglio 1995 con effetto dal 1 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e unita' di Bari per il periodo dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1996 con decorrenza 1 settembre 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ga' disposta con decreto ministeriale del 13 luglio 1995 con effetto dal 1 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali, con sede in Bari e unita' di Bari per il periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1997 con decorrenza 1 marzo 1997. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 28 ottobre 1996 al 31 giugno 1998, della ditta S.r.l. Bayer biologicals, con sede in Milano e unita' di localita' Bellaria fraz. Rosia Sovicille (Siena). Parere comitato tecnico del 10 giugno 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta: S.r.l. Bayer biologicals, con sede in Milano e unita' di localita' Bellaria fraz. Rosia Sovicille (Siena) per il periodo dal 28 ottobre 1996 al 27 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 28 ottobre 1996. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23216 del 28 luglio 1997: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223 / 1991, relativi al periodo dal 15 luglio 1997 al 14 gennaio 1998 della ditta S.p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari e unita' di Bari, Palermo e Pomezia (Roma). Art. 3-bis, legge n. 135 / 1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo gia' disposta con decreto ministeriale del 2 agosto 1996 con effetto dal 15 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti della ditta S.p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari e unita' di Bari, Palermo e Pomezia (Roma) per il periodo dal 15 luglio 1997 al 14 gennaio 1998. Art. 3, comma 2, legge n. 223 / 1991, decreto tribunale del 15 luglio 1996. Contributo addizionale: no. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 novembre 1995 al 30 novembre 1995 della ditta S.p.a. Marcotex, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Dairago (Milano) e Melfi (Potenza). Art. 3-bis, legge n. 135 / 1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti della ditta S.p.a. Marcotex, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Dairago (Milano) e Melfi (Potenza) per il periodo dal 1 novembre 1995 al 30 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 1 dicembre 1995 con decorrenza 1 novembre 1995. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23217 del 28 luglio 1997: 1) e' approvato il programma di crisi aziendale relativo al periodo dal 26 agosto 1996 al 25 agosto 1997 della ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unita' di Alpignano (Torino). Parere comitato tecnico del 2 aprile 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unita' di Alpignano (Torino) per il periodo dal 26 agosto 1996 al 25 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 26 agosto 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 maggio 1997, n. 22797 / 2. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 26 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Kaimano, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unita' di Alpignano (Torino) per il periodo dal 26 febbraio 1997 al 4 maggio 1997. Istanza aziendale presentata dal 13 marzo 1997 con decorrenza 26 febbraio 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 maggio 1997, n. 22797 / 3. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23230 del 30 luglio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.N.P. - Cantieri Navali Partenopei, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per un massimo di 64 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 5 agosto 1997 al 4 febbraio 1998. L'I.N.P.S., e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 / 1988. L'I.N.P.S., verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.