Modificazione al decreto direttoriale 5 novembre 1994 concernente l'individuazione dei profili professionali dell'Istituto superiore di sanita' per l'accesso ai quali si richiede il possesso della cittadinanza italiana.(GU n.222 del 23-9-1997)
IL DIRETTORE Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 7 agosto 1943, n. 519, concernente modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, relativo al recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il provvedimento del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1996, che recepisce il CCNL del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il riordinamento dell'Istituto superiore di sanita' a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, relativo al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'; Visto l'art. 48 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; Visto il trattato sull'Unione euroea, firmato a Maastricht il 17 febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con legge 3 novembre 1992, n. 454; Vista la parte prima, titolo II, del regolamento n. 1612/1968 del Consiglio delle Comunita' europee del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita'; Visto l'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in applicazione del quale i cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela degli interessi nazionali; Visto l'art. 37, comma 2, del citato decreto, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1 del medesimo articolo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche previsto dal citato art. 31, secondo comma, del decreto legislativo n. 29/1993; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, nonche' successive modificazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 sopracitato, per l'accesso ai profili professionali della dirigenza amministrativa non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana; Vista la deliberazione n. 1/A, allegata al verbale n. 166 del 29 marzo 1994, con la quale il comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanita' ha individuato, tenuto conto di quanto indicato negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i profili professionali dell'Istituto medesimo per l'accesso ai quali si ritiene indispensabile il possesso della cittadinanza italiana; Visto il decreto direttoriale 5 novembre 1994, registrato dalla Corte dei conti l'8 febbraio 1995, registro n. 1 Sanita', foglio n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1995, concernente l'individuazione dei profili e dei livelli dell'Istituto superiore di sanita' per l'accesso ai quali si richiede il possesso della cittadinanza italiana; Vista la nota del 6 febbraio 1996 della Commissione europea, trasmessa a questo Istituto dalla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea a Bruxelles, nella quale, avendo preso visione del citato decreto direttoriale 5 novembre 1994, la commissione sostiene che la ricerca ai fini civili non giustifica l'applicazione dell'eccezione di cui all'art. 48.4 del trattato CEE e, quindi, ritiene che l'esclusione di cittadini dell'Unione europea non italiani dalle procedure di reclutamento dei posti per l'area di ricerca dell'Istituto superiore di sanita' possa considerarsi discriminatoria ed in palese violazione dell'art. 48 del suddetto trattato CEE e del regolamento n. 1612/1968, non configurandosi, per i profili in questione, esercizio di poteri concernenti interessi generali dello Stato; Visto il verbale n. 8/1996 del Consiglio dei direttori di laboratorio che, a seguito della citata nota del 6 febbraio 1996 della Commissione europea, nella seduta dell'11 luglio 1996, ha espresso il parere di porre un quesito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in merito alla problematica concernente l'esclusione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non italiani, da alcuni concorsi pubblici indetti dall'Istituto superiore di sanita'; Viste le note di questo Istituto prot. n. 8944/SP 4.3, del 1 ottobre 1996 e n. 41209/SP 4.3, del 9 novembre 1996 con le quali e' stato richiesto un parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in merito alla problematica di cui sopra; Visto il telefax n. 9188 del 4 marzo 1997 del Dipartimento della funzione pubblica in questione, relativo al parere richiesto di cui sopra, con il quale il suddetto Dipartimento ha rappresentato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia della CEE, le mansioni che la figura del ricercatore e' chiamato a svolgere sono di natura prevalentemente tecnica e non riguardano la tutela di interessi generali dello Stato; Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanita' che nella seduta del 21 maggio 1997, ha riesaminato la materia di cui al decreto direttoriale 5 novembre 1994 sopracitato ed ha espresso il proprio parere in merito; Vista la deliberazione n. 12 allegata al verbale n. 194 del 4 giugno 1997, con la quale il comitato amministrativo dell'Istituto di cui sopra, riesaminata la problematica concernente l'esclusione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non italiani da alcuni concorsi pubblici indetti dall'Istituto medesimo, ha espresso parere favorevole all'ammissione dei cittadini in questione ai profili di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo (primo livello), primo ricercatore e primo tecnologo (secondo livello), ricercatore e teconologo (terzo livello), modificando la precedente delibera n. 1/A, allegata al verbale n. 166 del 29 marzo 1994, che li escludeva; Ritenuto di recepire quanto deliberato dal comitato amministrativo nella seduta del 4 giugno 1997 sopraindicata, facendo proprie le motivazioni rappresentate dal comitato medesimo; Decreta: L'articolo unico di cui al decreto direttoriale 5 novembre 1994, citato nelle premesse, viene modificato come segue: "I profili ed i livelli dell'Istituto superiore di sanita' per l'accesso ai quali si richiede il possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti: dirigente generale - primo livello; dirigente prima fascia - secondo livello; dirigente -terzo livello; funzionario di amministrazione - quarto e quinto livello". Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 10 luglio 1997 Il direttore: Benagiano Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 286