ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

DECRETO DIRETTORIALE 10 luglio 1997 

  Modificazione al  decreto direttoriale 5 novembre  1994 concernente
l'individuazione dei profili professionali dell'Istituto superiore di
sanita'  per  l'accesso  ai  quali  si  richiede  il  possesso  della
cittadinanza italiana.
(GU n.222 del 23-9-1997)

                             IL DIRETTORE
  Visto  il testo  unico  delle disposizioni  concernenti lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica  10 gennaio  1957, n.  3, e  le relative
norme  di  esecuzione  approvate  con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
  Vista  la legge  7 agosto  1943, n.  519, concernente  modifiche ai
compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di
sanita';
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 12 febbraio 1991,
n.  171,  relativo  al   recepimento  delle  norme  risultanti  dalla
disciplina   prevista   dall'accordo   per  il   triennio   1988-1990
concernente il personale delle istituzioni  e degli enti di ricerca e
sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il  provvedimento del Consiglio  dei Ministri 7  giugno 1996,
che recepisce il CCNL del  comparto del personale delle istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il
riordinamento dell'Istituto superiore di sanita' a norma dell'art. 1,
comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 754,  relativo al  regolamento concernente l'organizzazione  ed il
funzionamento dell'Istituto superiore di sanita';
  Visto l'art. 48 del trattato  che istituisce la Comunita' economica
europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo
con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
  Visto il  trattato sull'Unione euroea,  firmato a Maastricht  il 17
febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con legge 3 novembre 1992,
n. 454;
  Vista la parte  prima, titolo II, del regolamento  n. 1612/1968 del
Consiglio delle Comunita'  europee del 15 ottobre  1968 relativo alla
libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita';
  Visto l'art. 37, comma 1,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, in applicazione del quale i cittadini degli Stati membri della
Comunita'  economica  europea possono  accedere  ai  posti di  lavoro
presso  le  amministrazioni  pubbliche che  non  implicano  esercizio
diretto o  indiretto di  pubblici poteri,  ovvero non  attengono alla
tutela degli interessi nazionali;
  Visto l'art. 37,  comma 2, del citato decreto, che  prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono individuati i posti e le
funzioni  per  i  quali  non puo'  prescindersi  dal  possesso  della
cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso
dei cittadini di cui al comma 1 del medesimo articolo;
  Visto  il  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  7
febbraio  1994,  n. 174,  concernente  il  regolamento recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli  Stati membri dell'Unione europea ai
posti  di lavoro  presso  le amministrazioni  pubbliche previsto  dal
citato art. 31, secondo comma, del decreto legislativo n. 29/1993;
  Vista la legge 14 gennaio  1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi   nelle  pubbliche   amministrazioni  e   le  modalita'   di
svolgimento dei concorsi,  dei concorsi unici e delle  altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi, nonche' successive modificazioni di
cui al  decreto del Presidente  della Repubblica 30 ottobre  1996, n.
693;
  Considerato che,  ai sensi dell'art.  1 del decreto  del Presidente
del Consiglio dei Ministri n.  174/1994 sopracitato, per l'accesso ai
profili  professionali   della  dirigenza  amministrativa   non  puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana;
  Vista la  deliberazione n. 1/A, allegata  al verbale n. 166  del 29
marzo  1994, con  la quale  il comitato  amministrativo dell'Istituto
superiore di sanita' ha individuato,  tenuto conto di quanto indicato
negli articoli  1 e 2  del decreto  del Presidente del  Consiglio dei
Ministri n. 174/1994, i  profili professionali dell'Istituto medesimo
per l'accesso  ai quali si  ritiene indispensabile il  possesso della
cittadinanza italiana;
  Visto  il decreto  direttoriale 5  novembre 1994,  registrato dalla
Corte dei conti  l'8 febbraio 1995, registro n. 1  Sanita', foglio n.
30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 57 del
9 marzo 1995, concernente l'individuazione  dei profili e dei livelli
dell'Istituto superiore di sanita' per l'accesso ai quali si richiede
il possesso della cittadinanza italiana;
  Vista  la  nota del  6  febbraio  1996 della  Commissione  europea,
trasmessa a questo Istituto  dalla rappresentanza permanente d'Italia
presso  l'Unione  europea  a  Bruxelles, nella  quale,  avendo  preso
visione  del   citato  decreto  direttoriale  5   novembre  1994,  la
commissione sostiene  che la  ricerca ai  fini civili  non giustifica
l'applicazione dell'eccezione  di cui all'art. 48.4  del trattato CEE
e, quindi, ritiene che  l'esclusione di cittadini dell'Unione europea
non italiani dalle procedure di  reclutamento dei posti per l'area di
ricerca  dell'Istituto   superiore  di  sanita'   possa  considerarsi
discriminatoria  ed in  palese violazione  dell'art. 48  del suddetto
trattato CEE e del regolamento  n. 1612/1968, non configurandosi, per
i  profili in  questione, esercizio  di poteri  concernenti interessi
generali dello Stato;
  Visto  il  verbale  n.  8/1996   del  Consiglio  dei  direttori  di
laboratorio  che, a  seguito della  citata nota  del 6  febbraio 1996
della  Commissione  europea, nella  seduta  dell'11  luglio 1996,  ha
espresso il parere di porre  un quesito alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri -  Dipartimento della funzione pubblica,  in merito alla
problematica  concernente  l'esclusione  dei  cittadini  degli  Stati
membri dell'Unione europea non  italiani, da alcuni concorsi pubblici
indetti dall'Istituto superiore di sanita';
  Viste  le note  di  questo Istituto  prot. n.  8944/SP  4.3, del  1
ottobre 1996 e n.  41209/SP 4.3, del 9 novembre 1996  con le quali e'
stato richiesto un parere alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento  della funzione pubblica, in  merito alla problematica
di cui sopra;
  Visto il  telefax n. 9188 del  4 marzo 1997 del  Dipartimento della
funzione pubblica in  questione, relativo al parere  richiesto di cui
sopra, con  il quale il  suddetto Dipartimento ha  rappresentato che,
secondo  l'orientamento giurisprudenziale  della  Corte di  giustizia
della CEE,  le mansioni che la  figura del ricercatore e'  chiamato a
svolgere sono di  natura prevalentemente tecnica e  non riguardano la
tutela di interessi generali dello Stato;
  Sentito  il consiglio  dei direttori  di laboratorio  dell'Istituto
superiore  di  sanita'  che  nella  seduta del  21  maggio  1997,  ha
riesaminato la materia di cui al decreto direttoriale 5 novembre 1994
sopracitato ed ha espresso il proprio parere in merito;
  Vista  la deliberazione  n. 12  allegata al  verbale n.  194 del  4
giugno 1997, con la quale il comitato amministrativo dell'Istituto di
cui sopra,  riesaminata la problematica concernente  l'esclusione dei
cittadini  degli Stati  membri  dell'Unione europea  non italiani  da
alcuni concorsi pubblici indetti  dall'Istituto medesimo, ha espresso
parere  favorevole  all'ammissione  dei  cittadini  in  questione  ai
profili  di  dirigente  di   ricerca  e  dirigente  tecnologo  (primo
livello),  primo ricercatore  e  primo  tecnologo (secondo  livello),
ricercatore e  teconologo (terzo livello), modificando  la precedente
delibera n. 1/A, allegata al verbale n. 166 del 29 marzo 1994, che li
escludeva;
  Ritenuto di recepire quanto  deliberato dal comitato amministrativo
nella  seduta del  4 giugno  1997 sopraindicata,  facendo proprie  le
motivazioni rappresentate dal comitato medesimo;
                              Decreta:
  L'articolo unico  di cui al  decreto direttoriale 5  novembre 1994,
citato nelle premesse, viene modificato come segue:
  "I  profili ed  i livelli  dell'Istituto superiore  di sanita'  per
l'accesso  ai  quali  si  richiede  il  possesso  della  cittadinanza
italiana sono i seguenti:
   dirigente generale - primo livello;
   dirigente prima fascia - secondo livello;
   dirigente -terzo livello;
  funzionario di amministrazione - quarto e quinto livello".
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione.
   Roma, 10 luglio 1997
                                              Il direttore: Benagiano
Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 286