Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Valsusa".(GU n.224 del 25-9-1997)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Valsusa" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinate di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione del vino a denomiazione di origine controllata "Valsusa" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Valsusa" e' risevata al vino rosso, anche nella tipologia "novello", che risponde alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Valsusa" e' riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione amplografica: Avana', Barbera, Dolcetto e Neretta cuneese da soli o congiuntamente: minimo 60%; altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Torino, da soli o congiuntamente, per il restante 40%. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento del vino atto ad essere designato con la denominazione di origine controllata "Valsusa", comprende l'intero territorio amministativo dei seguenti comuni della provincia di Torino: Almese; Borgone di Susa; Bruzolo; Bussoleno; Caprie; Chianocco; Chiomonte; Condove; Exilles; Giaglione; Gravere; Mattie; Meana di Susa; Mompantero; Rubiana; San Didero; San Giorio di Susa; Susa; Villarforchiardo. Art. 4. Le condizini ambientali e di cultura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto considerate idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti o pedemontani e su grave. Sono esclusi i terreni umidi o non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino di cui all'art. 2 ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti: Vino Resa uva Titolo alcolometrico tonn./Ha vol. min, naturale - - - "Valsusa Rosso" 9,00 9,5% Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valsusa" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo delle comunita' montane, Alta Valle di Susa (Torino) e Bassa Valle di Susa e Val Cenischia (Torino). Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata "Valsusa", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alla seguenti caratteristiche: "Valsusa" Rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati; odore: intenso, caratteristico, vinoso, con evidenti note fruttate; sapore: asciutto, armonico, acidulo, moderatamente tannico, talvolta con lieve sentore di legno; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: minimo 20 per mille. Art. 7. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine",, "selezionato", "superiore", "riserva", "vecchio" e similari. Per la denominazione di origine controllata "Valsusa" e' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.