Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia.(GU n.226 del 27-9-1997)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ____________ Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia Art. 1. La denominazione di origine controllata "Friuli" seguita obbligatoriamente dalla specificazione Aquileia ("Friuli" Aquileia) riservata ai vini, dell'omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione "Friuli" Aquileia con le seguenti specificazioni di vitigno: Merlot; Cabernet; Cabernet Franc; Cabernet Sauvignon; Refosco dal peduncolo rosso; Tocai Friulano; Pinot bianco; Pinot grigio; Riesling; Sauvignon; Traminer aromatico; Chardonnay; Verduzzo Friulano; Malvasia Istriana; Muller Thurgau; e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno il 90% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni sopra indicati purche' a bacca di colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10%. Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente e congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Per la produzione del vino "Refosco dal peduncolo rosso" possono concorrere, nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal vitigno Refosco nostrano. La denominazione "Friuli" Aquileia seguita dalla specificazione "Bianco" e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a bacca bianca di cui al presente articolo, ad esclusione del Traminer aromatico e Muller Thurgau. La denominazione "Friuli Aquileia" seguita dalla specificazione "Rosso" e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a bacca rossa di cui al presente articolo. La denominazione "Friuli" Aquileia seguita dalla specificazione "Rosato" e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Merlot. Art. 3 Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo al Torre, Capogliano, Aiello del Friuli, Visco e San Vito al Torre ed in parte il territorio comunale di Santa Maria La Longa, Palmanova, Terzo di Aquileia, Chiopris - Viscone, Trivignano Udinese e Gonars. Tale zona e' cosi delimitata: dalla foce del canale Anfora, il limite risale lungo questi per seguire poi all'ansa, in prossimita' di C. Trebano l'argine che in direzione nord - ovest passa ad est delle C. se Salmastro all'altezza delle quali supera il collettore e segue la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in direzione nord porta alle C. se Baiana, prosegue per tale strada fino ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue verso nord - est fino ad incrociare quello Cerviniano del Friuli quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F. Aussa prima e il canale Balduzzi poi fino ad incontrare il confine comunale di Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e poi in direzione nord fino al p.te della Portella, segue quindi la strada per Bagnaria Arsa, attraversa il centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad incontrare l'autostrada Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia, raggiunge la strada statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitati di Meretto di Capitolo e Santa Maria La Longa ed a S. Stefano Udinese prende la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e Meraloro. A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a F. Torre (q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le province di Udine e Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce del canale Anfora chiudendo la delimitazione. Art. 4. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto nell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbiosiargillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi, o di risorgiva. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia e' ammessa l'irrigazione di soccorso per un massimo di due volte prima dell'invaiatura. La produzione massima per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Friuli" Aquileia non deve essere superiore a quintali 130 di uva per i tipi: Tocai friulano, Pinot grigio, Riesling, Malvasia istriana, Muller Thurgau, Pinot bianco, Sauvignon, Verduzzo friulano e Chardonnay; a quintali 120 per i tipi: Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Cabernet, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon; a quintali 100 per il tipo Traminer aromatico. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva / vino per i quantitativi di cui trattasi. La regione Friuli - Venezia Giulia, con proprio decreto, sentite le parti interessate, puo' stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alle camere di commercio competenti per territorio. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del: 9,5% per il Tocai friulano, 10,5% per il Tocai friulano superiore; 10% per tutti gli altri tipi; 11% per le tipologie facenti riferimento al nome di vitigno qualificate "superiore". Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini puo' consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'art. 3, possono effettuarsi anche nei comuni limitrofi alla stessa, nonche' in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale a condizione che le ditte medesime: dimostrino di avere i terreni vitati iscritti all'Albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata in questione e di aver eseguito le operazioni di vinificazione delle uve fuori della zona stessa e nell'ambito della delimitazione sopra specificata, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione; presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli - Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilita' delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata. Le operazioni di spumantizzazione del tipo "Friuli" Aquileia Chardonnay, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonche' le operazioni di imbottigliamento per tale tipologia, e le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Friuli - Venezia Giulia. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore del 60% per il Picolit ed al 70% per tutti gli altri vini. Per la trasformazione delle uve Merlot destinate alla produzione del tipo rosato deve attuarsi una spremitura soffice con un breve periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la dovuta tonalita' di colore. I vini "Friuli" Aquileia, nella varieta' Chardonnay, Malvasia Istriana, Muller Thurgau e rosato possono essere elaborati e commercializzati come vino "frizzante" la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso. Tali vini devono essere presentati al consumo finale con residuo zuccherino, espresso in grammi litro, non superiore a 15. E' consentito elaborare nella tipologia "Novello" i vini rossi nella denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia, all'atto dell'immissione, al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, fine; sapore: armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Rosso: colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato; odore: vinoso, intenso, fine; sapore: asciutto, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Novello: colore: rosso rubino; odore: vinoso, fruttato; sapore: sapido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: l8 per mille. Rosato: colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue; odore: vinoso, intenso, gradevole; sapore: asciutto, armonico, pieno, vivace nel tipo specifico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Merlot: colore: rosso rubino; odore: vinoso, caratteristico; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Pinot grigio: colore: giallo dorato o ramato; odore: caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Cabernet: colore: rosso rubino piu' o meno intenso con sfumature violacee; odore: vinoso, intenso, gradevole, erbaceo; sapore: asciutto, armonico, fine, erbaceo caratteristico; acidita' totale minima: 4,5 per mille; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Cabernet Franc: colore: rosso rubino intenso; odore: caratteristico erbaceo, gradevole; sapore: erbaceo caratteristico, fine, asciutto, armonico; acidita' totale minima: 4,5 per mille; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino con riflessi granati; odore: caratteristico, gradevole, intenso; sapore: asciutto, rotondo, armonico; acidita' totale minima: 4,5 per mille; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; estratto secco netto minimo: l8 per mille. Riesling: colore: giallo paglierino chiaro; odore: caratteristico; sapore: asciutto, leggermente acidulo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Sauvignon: colore: giallo paglierino scarico; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Traminer: colore: giallo paglierino intenso; odore: con aroma specifico; sapore: aromatico, pieno, robusto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Verduzzo friulano: colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino; odore: vinoso, delicato, gradevole; sapore: asciutto oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie, di corpo, lievemente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Chardonnay: colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole; odore: leggero profumo caratteristico; sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, vivace nel tipo specifico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Malvasia Istriana: colore: paglierino; odore: gradevole; sapore: asciutto, vellutato, non molto di corpo, vivace nel tipo specifico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Muller Thurgau: colore: paglierino; odore: intenso, caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, rotondo, armonico, vivace nel tipo specifico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. La denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia Chardonnay puo' essere utilizzata per designare il tipo spumante che all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, vivace, persistente; colore: paglierino chiaro; odore: caratteristico, delicato; sapore: secco e gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativamente all'acidita' totale e all'estratto secco. Art. 7. In sede di designazione, la sottodenominazione "Aquileia" deve essere indicata in etichetta immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale "denominazione di origine controllata" e, pertanto, non puo' essere interposta tra quest'ultima dicitura e la denominazione "Friuli". Nella designazione dei vini "Friuli" Aquileia il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine. Nella designazione del vino spumante "Friuli" Aquileia Chardonnay deve figurare in etichetta il termine "brut" o "secco" in conformita' delle vigenti norme di legge. E' vietato usare assieme alla denominazione "Friuli" Aquileia qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve, veritiera e documentabile, e': a) obbligatoria: per i vini designati come superiore, riserva o novello; b) facoltativa: per i vini di cui al presente disciplinare diversi da quelli indicata alla lettera a). I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,5% che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno il 12%, possono essere designati e presentati con la menzione "riserva", qualora siano stati invecchiati per almeno due anni, in contenitori di legno o altro materiale, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia. I vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia, limitatamente ai vini rossi di cui all'art. 2, possono essere designati e presentati con il termine novello, purche' la vinificazione, l'estrazione dalla cantina e la commercializzazione rispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia. Art. 8. Le tipologie contraddistinte dalla menzione riserva devono essere presentate al consumo, diretto in recipienti di capienza non superiore a 750 ml. Sono tuttavia ammesse le bottiglie bordolesi da litri 1,5 nonche' recipienti di vetro di capienza maggiore per particolari confezioni.