MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere  del Comitato  nazionale  per la  tutela  e la  valorizzazione
  delle  denominazioni di  origine  e  delle indicazioni  geografiche
  tipiche  dei vini  sulla domanda  di modifica  del disciplinare  di
  produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli"
  Aquileia.
(GU n.226 del 27-9-1997)

  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Friuli"  Aquileia ha  espresso parere favorevole  al suo
accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
dirigenziale, il disciplinare  di produzione secondo il  testo di cui
appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati  al  Ministero  per  le  politiche  agricole  -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e  delle indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini,  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                            ____________
           Proposta di disciplinare di produzione dei vini
      a denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia
                               Art. 1.
  La   denominazione   di   origine  controllata   "Friuli"   seguita
obbligatoriamente dalla  specificazione Aquileia  ("Friuli" Aquileia)
riservata  ai  vini,  dell'omonima  zona  di  produzione  di  cui  al
successivo art.  3, che  rispondono alle  condizioni ed  ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  La denominazione  "Friuli" Aquileia con le  seguenti specificazioni
di vitigno:
    Merlot;
    Cabernet;
    Cabernet Franc;
    Cabernet Sauvignon;
    Refosco dal peduncolo rosso;
    Tocai Friulano;
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Riesling;
    Sauvignon;
    Traminer aromatico;
    Chardonnay;
    Verduzzo Friulano;
    Malvasia Istriana;
    Muller Thurgau;
  e'  riservata  ai  vini  ottenuti da  uve  provenienti  da  vigneti
costituiti,   nell'ambito   aziendale,   per  almeno   il   90%   dai
corrispondenti vitigni.  Possono concorrere alla produzione  di detti
vini  anche le  uve dei  vitigni sopra  indicati purche'  a bacca  di
colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10%.
  Per   la  produzione   del   vino   Cabernet  possono   concorrere,
disgiuntamente e congiuntamente  le uve dei vitigni  Cabernet Franc e
Cabernet Sauvignon.
  Per la  produzione del vino  "Refosco dal peduncolo  rosso" possono
concorrere, nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal vitigno
Refosco nostrano.
  La  denominazione "Friuli"  Aquileia  seguita dalla  specificazione
"Bianco"  e'  riservata  ai  vini  ottenuti  da  uve,  mosti  e  vini
provenienti da vigneti composti da una  o piu' varieta' tra i vitigni
a  bacca  bianca di  cui  al  presente  articolo, ad  esclusione  del
Traminer aromatico e Muller Thurgau.
  La  denominazione "Friuli  Aquileia"  seguita dalla  specificazione
"Rosso"  e'  riservata  ai  vini   ottenuti  da  uve,  mosti  e  vini
provenienti da vigneti composti da una  o piu' varieta' tra i vitigni
a bacca rossa di cui al presente articolo.
  La  denominazione "Friuli"  Aquileia  seguita dalla  specificazione
"Rosato"  e' riservata  al vino  ottenuto dalle  uve provenienti  dal
vitigno Merlot.
                               Art. 3
  Le  uve  devono  essere  prodotte  nella  zona  di  produzione  che
comprende  in   tutto  il  territorio  comunale   di  Bagnaria  Arsa,
Cervignano del  Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa  Vicentina, Ruda,
Campolongo al Torre, Capogliano, Aiello  del Friuli, Visco e San Vito
al Torre ed in parte il  territorio comunale di Santa Maria La Longa,
Palmanova, Terzo di Aquileia,  Chiopris - Viscone, Trivignano Udinese
e Gonars.
  Tale  zona e'  cosi delimitata:  dalla foce  del canale  Anfora, il
limite risale lungo  questi per seguire poi  all'ansa, in prossimita'
di C.  Trebano l'argine che  in direzione nord  - ovest passa  ad est
delle C. se Salmastro all'altezza  delle quali supera il collettore e
segue la strada verso est per  breve tratto fino ad incrociare quella
che in  direzione nord  porta alle  C. se  Baiana, prosegue  per tale
strada fino ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e
lo segue  verso nord - est  fino ad incrociare quello  Cerviniano del
Friuli quindi prosegue lungo  quest'ultimo verso nord costeggiando il
F. Aussa prima e il canale Balduzzi poi fino ad incontrare il confine
comunale di  Bagnaria Arsa (loc.  Tre Ponti) lungo il  quale prosegue
prima  verso  ovest e  poi  in  direzione  nord  fino al  p.te  della
Portella, segue  quindi la  strada per  Bagnaria Arsa,  attraversa il
centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad
incontrare l'autostrada  Palmanova-Latisana e da qui  lungo la stessa
fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la
strada  che  costeggia ad  ovest  la  ferrovia, raggiunge  la  strada
statale 352  che segue verso  nord attraversando i centri  abitati di
Meretto di  Capitolo e Santa Maria  La Longa ed a  S. Stefano Udinese
prende la  strada per Trivignano  Udinese che raggiunge  passando per
Merlana e Meraloro.
  A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a F. Torre
(q. 45) e discende quindi verso  sud lungo tale corso d'acqua sino ad
incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e
quindi verso sud lungo il confine  tra le province di Udine e Gorizia
raggiunge prima  la costa e  poi procedendo  verso ovest la  foce del
canale Anfora chiudendo la delimitazione.
                               Art. 4.
  Le  condizioni ambientali  di  coltura dei  vigneti destinati  alla
produzione  dei  vini  di  cui   all'art.  2,  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte  a conferire alle uve ed ai
vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
nell'albo previsto nell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
unicamente  i vigneti  ubicati in  terreni di  natura prevalentemente
sabbiosiargillosa, mentre  sono da  escludere quelli siti  in terreni
umidi o freschi, o di risorgiva.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati, e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
  E'  vietata   ogni  pratica  di  forzatura;   tuttavia  e'  ammessa
l'irrigazione  di  soccorso  per  un   massimo  di  due  volte  prima
dell'invaiatura.
  La  produzione  massima per  ettaro  in  coltura specializzata  dei
vigneti destinati alla produzione dei vini "Friuli" Aquileia non deve
essere superiore  a quintali 130 di  uva per i tipi:  Tocai friulano,
Pinot  grigio, Riesling,  Malvasia  istriana,  Muller Thurgau,  Pinot
bianco, Sauvignon, Verduzzo friulano e Chardonnay; a quintali 120 per
i tipi: Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Cabernet, Cabernet Franc
e Cabernet Sauvignon; a quintali 100 per il tipo Traminer aromatico.
  Fermi restando i limiti massimi  sopra indicati, la resa per ettaro
in vigneto in  coltura promiscua deve essere  calcolata rispetto alla
specializzata, in  rapporto alla  effettiva superficie  coperta dalla
vite.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Friuli"  Aquileia devono essere riportati  nei limiti di
cui sopra purche'  la produzione globale non superi del  20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa  uva / vino per i quantitativi
di cui trattasi.
  La regione Friuli - Venezia Giulia, con proprio decreto, sentite le
parti  interessate,  puo'  stabilire,  di anno  in  anno,  un  limite
inferiore  di uva  per ettaro  avente diritto  alla denominazione  di
origine controllata, dandone immediata comunicazione al Ministero per
le  politiche  agricole  comitato   nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni  di  origine  dei  vini ed  alle  camere  di  commercio
competenti per territorio.
  Le  uve destinate  alla vinificazione  devono assicurare  un titolo
alcolometrico  volumico  naturale  minimo  del:  9,5%  per  il  Tocai
friulano, 10,5%  per il Tocai  friulano superiore; 10% per  tutti gli
altri  tipi; 11%  per le  tipologie  facenti riferimento  al nome  di
vitigno qualificate "superiore".
                               Art. 5.
  Le  operazioni di  vinificazione e  di invecchiamento  obbligatorio
devono essere effettuate all'interno della  zona di produzione di cui
al precedente art. 3.
  Tuttavia tenuto  conto delle situazioni tradizionali  di produzione
il Ministero  per le politiche  agricole - Comitato nazionale  per la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini puo' consentire, su apposita
domanda  delle  ditte  interessate,  che le  suddette  operazioni  di
vinificazione, oltre che nella zona  di produzione di cui all'art. 3,
possono effettuarsi  anche nei comuni limitrofi  alla stessa, nonche'
in stabilimenti di trasformazione  situati all'interno del territorio
regionale a condizione che le ditte medesime:
  dimostrino di avere i terreni  vitati iscritti all'Albo dei vigneti
della zona  di produzione della denominazione  di origine controllata
in questione e di aver  eseguito le operazioni di vinificazione delle
uve fuori della  zona stessa e nell'ambito  della delimitazione sopra
specificata, prima  dell'entrata in vigore del  presente disciplinare
di produzione;
  presentino richiesta  motivata e corredata dal  parere degli organi
tecnici  della  regione  autonoma   Friuli  -  Venezia  Giulia  sulla
rispondenza  tecnica degli  impianti di  vinificazione e  sulla reale
possibilita'  delle aziende  di  vinificare le  proprie uve  iscritte
all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata.
  Le  operazioni  di  spumantizzazione  del  tipo  "Friuli"  Aquileia
Chardonnay, ossia le pratiche enologiche per  la presa di spuma e per
la  stabilizzazione, nonche'  le operazioni  di imbottigliamento  per
tale tipologia,  e le operazioni  di elaborazione dei  vini frizzanti
devono  essere effettuate  nell'ambito del  territorio della  regione
Friuli - Venezia Giulia.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a  conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
  La resa massima dell'uva in vino  non deve essere superiore del 60%
per il Picolit ed al 70% per tutti gli altri vini.
  Per la  trasformazione delle  uve Merlot destinate  alla produzione
del tipo  rosato deve  attuarsi una spremitura  soffice con  un breve
periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la
dovuta tonalita' di colore.
  I  vini  "Friuli"  Aquileia, nella  varieta'  Chardonnay,  Malvasia
Istriana,  Muller  Thurgau  e   rosato  possono  essere  elaborati  e
commercializzati come vino "frizzante"  la cui anidride carbonica sia
ottenuta  esclusivamente  da  fermentazione  naturale  in  recipiente
chiuso.
  Tali vini  devono essere presentati  al consumo finale  con residuo
zuccherino, espresso in grammi litro, non superiore a 15.
  E'  consentito elaborare  nella  tipologia "Novello"  i vini  rossi
nella denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia.
                               Art. 6.
  I vini  a denominazione  di origine controllata  "Friuli" Aquileia,
all'atto dell'immissione, al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
   Bianco:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, fine;
    sapore: armonico, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Rosso:
  colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
    odore: vinoso, intenso, fine;
    sapore: asciutto, morbido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Novello:
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, fruttato;
    sapore: sapido, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: l8 per mille.
   Rosato:
    colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
    odore: vinoso, intenso, gradevole;
  sapore: asciutto, armonico, pieno, vivace nel tipo specifico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Merlot:
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, caratteristico;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Pinot grigio:
    colore: giallo dorato o ramato;
    odore: caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Cabernet:
  colore: rosso rubino piu' o meno intenso con sfumature violacee;
    odore: vinoso, intenso, gradevole, erbaceo;
  sapore: asciutto, armonico, fine, erbaceo caratteristico;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Cabernet Franc:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: caratteristico erbaceo, gradevole;
  sapore: erbaceo caratteristico, fine, asciutto, armonico;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Cabernet Sauvignon:
    colore: rosso rubino con riflessi granati;
    odore: caratteristico, gradevole, intenso;
    sapore: asciutto, rotondo, armonico;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    estratto secco netto minimo: l8 per mille.
   Riesling:
    colore: giallo paglierino chiaro;
    odore: caratteristico;
    sapore: asciutto, leggermente acidulo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Sauvignon:
    colore: giallo paglierino scarico;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Traminer:
    colore: giallo paglierino intenso;
    odore: con aroma specifico;
    sapore: aromatico, pieno, robusto;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Verduzzo friulano:
    colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino;
    odore: vinoso, delicato, gradevole;
  sapore: asciutto oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie,
di corpo, lievemente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Chardonnay:
    colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
    odore: leggero profumo caratteristico;
  sapore:  secco,  vellutato,  morbido,  armonico,  vivace  nel  tipo
specifico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Malvasia Istriana:
    colore: paglierino;
    odore: gradevole;
  sapore: asciutto,  vellutato, non molto  di corpo, vivace  nel tipo
specifico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Muller Thurgau:
    colore: paglierino;
    odore: intenso, caratteristico, gradevole;
  sapore: asciutto, rotondo, armonico, vivace nel tipo specifico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  La   denominazione  di   origine   controllata  "Friuli"   Aquileia
Chardonnay puo' essere utilizzata per  designare il tipo spumante che
all'atto  dell'immissione al  consumo deve  rispondere alle  seguenti
caratteristiche:
    spuma: fine, vivace, persistente;
    colore: paglierino chiaro;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: secco e gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e   delle  indicazioni  geografiche  tipiche   dei  vini  di
modificare, con proprio  decreto, i limiti minimi  sopra indicati per
ciascun vino relativamente all'acidita' totale e all'estratto secco.
                               Art. 7.
  In  sede di  designazione,  la  sottodenominazione "Aquileia"  deve
essere  indicata  in  etichetta  immediatamente  al  di  sotto  della
menzione   specifica    tradizionale   "denominazione    di   origine
controllata" e, pertanto, non puo' essere interposta tra quest'ultima
dicitura e la denominazione "Friuli".
  Nella designazione dei  vini "Friuli" Aquileia il  nome del vitigno
deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la denominazione di origine.
  Nella designazione  del vino spumante "Friuli"  Aquileia Chardonnay
deve figurare in etichetta il termine "brut" o "secco" in conformita'
delle vigenti norme di legge.
  E'  vietato  usare  assieme alla  denominazione  "Friuli"  Aquileia
qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal
presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, vecchio e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento  a nomi,  ragioni  sociali o  marchi  privati non  aventi
significato  laudativo   e  non  idonei   a  trarre  in   inganno  il
consumatore.
  Le   indicazioni  tendenti   a  specificare   l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore   quali  "viticoltore",   "fattoria",  "podere",
"cascina"  ed altri  termini similari  sono consentite  in osservanza
delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
  E'  consentito,  altresi',  l'uso   di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche  che  facciano  riferimento a  unita'  amministrative,
frazioni,  aree,   zone  e   localita'  dalle   quali  effettivamente
provengono le uve da cui il  vino cosi qualificato e' stato ottenuto,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
  L'indicazione  dell'annata di  produzione  delle  uve, veritiera  e
documentabile, e':
  a) obbligatoria:  per i  vini designati  come superiore,  riserva o
novello;
  b) facoltativa: per i vini  di cui al presente disciplinare diversi
da quelli indicata alla lettera a).
  I  vini   rossi,  ottenuti   da  uve   che  assicurino   un  titolo
alcolometrico  volumico  minimo   naturale  dell'11,5%  che  all'atto
dell'immissione al  consumo abbiano un titolo  alcolometrico volumico
totale minimo  almeno il 12%,  possono essere designati  e presentati
con la menzione "riserva", qualora siano stati invecchiati per almeno
due  anni, in  contenitori di  legno o  altro materiale,  a decorrere
dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.
  I vini  a denominazione  di origine controllata  "Friuli" Aquileia,
limitatamente  ai  vini  rossi  di cui  all'art.  2,  possono  essere
designati   e  presentati   con  il   termine  novello,   purche'  la
vinificazione,  l'estrazione dalla  cantina e  la commercializzazione
rispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.
                               Art. 8.
  Le tipologie  contraddistinte dalla menzione riserva  devono essere
presentate  al  consumo,  diretto   in  recipienti  di  capienza  non
superiore a 750 ml.
  Sono tuttavia ammesse  le bottiglie bordolesi da  litri 1,5 nonche'
recipienti di vetro di capienza maggiore per particolari confezioni.