MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere  del Comitato  nazionale  per la  tutela  e la  valorizzazione
  delle  denominazioni di  origine  e  delle indicazioni  geografiche
  tipiche dei vini sulla domanda  di integrazione del disciplinare di
  produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina".
(GU n.226 del 27-9-1997)

  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata la  domanda intesa  ad ottenere  l'integrazione degli
articoli  2,  4 e  5  del  disciplinare  di  produzione dei  vini  ad
indicazione  geografica tipica  "Vallagarina"  approvato con  decreto
dirigenziale 21  novembre 1995 ed integrato  con decreto dirigenziale
27 febbraio 1996;
  Visti i  pareri favorevoli  espressi dalla  regione Veneto  e dalla
provincia autonoma di Trento sulla domanda sopra citata;
  Visto   il  decreto   dirigenziale   2   agosto  1996,   contenente
disposizioni integrative  dei disciplinari di produzione  dei vini ad
indicazione  geografica  tipica  prodotti nelle  regioni  e  province
autonome del territorio nazionale  ed in particolare quelle riportate
nell'art.  1 che  elevano, in  via  definitiva, i  limiti massimi  di
produzione delle uve per ettaro  di vigneto in coltura specializzata,
nell'ambito aziendale, indicati negli  articoli 4 dei disciplinari di
produzione dei  vini ad  indicazione geografica tipica,  nella misura
del  20%, con  arrotondamento alla  tonnellata di  uva prodotta,  per
tutti i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio
nazionale;
  Visto   il  decreto   dirigenziale   13   agosto  1997   contenente
disposizioni concernenti  l'utilizzazione del riferimento al  nome di
due vitigni nella designazione e  presentazione dei vini da tavola ad
indicazione geografica  tipica prodotti nel territorio  della regione
Veneto e della provincia autonoma di Trento,
  ha espresso parere favorevole al  suo accoglimento, proponendo - ai
fini  dell'emanazione   del  relativo   decreto  ministeriale   -  le
integrazioni al disciplinare di produzione  di cui trattasi nel testo
come di seguito riportato.
                           ______________
      Proposta di integrazione dell'annesso G - Disciplinare di
 produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina"
                               Art. 2.
                           (O m i s s i s)
   Al secondo comma e' aggiunto il seguente paragrafo:
  "Possono  concorrere  alla  produzione   dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica  "Vallagarina" i  prodotti provenienti  dai terreni
vitati  iscritti agli  albi dei  vigneti a  denominazione di  origine
controllata della  provincia di  Trento, aventi i  requisiti previsti
dal presente disciplinare".
  Al terzo  comma, nella  parte riguardante  la provincia  di Trento,
l'elenco dei vitigni e'  modificato mediante l'esclusione del vitigno
Marzemino  e l'inserimento  del vitigno  Enantio (Lambrusco  a foglia
frastagliata).
  All'ultimo comma, prima della parola "limitatamente" e' inserita la
parola "quest'ultimo".
                               Art. 4.
                           (O m i s s i s)
  Il secondo comma e' sostituito per  intero dal testo che di seguito
si riporta:
  "La  produzione massima  di uva  per ettaro  di vigneto  in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non  deve essere superiore, per
i  vini   ad  indicazione  geografica  tipica   "Vallagarina",  nelle
tipologie bianco,  rosso e  rosato, anche  con la  specificazione del
vitigno, a tonnellate 23".
                               Art. 5.
   Al primo comma e' aggiunto il seguente paragrafo:
  "Fermo  restando  che  i  vini  ad  indicazione  geografica  tipica
"Vallagarina" designati con il nome  del vitigno devono provenire per
almeno l'85%  dalle uve  dello stesso vitigno  e da  vigneti iscritti
agli  elenchi  delle  vigne  con  la  specificazione  della  medesima
varieta',  e' consentito  effettuare  la  tradizionale pratica  della
correzione con  uve, mosti  o vini provenienti  da vigneti  anche non
iscritti nell'elenco delle vigne relativo al vino da correggere".