Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina".(GU n.226 del 27-9-1997)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere l'integrazione degli articoli 2, 4 e 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" approvato con decreto dirigenziale 21 novembre 1995 ed integrato con decreto dirigenziale 27 febbraio 1996; Visti i pareri favorevoli espressi dalla regione Veneto e dalla provincia autonoma di Trento sulla domanda sopra citata; Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996, contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale ed in particolare quelle riportate nell'art. 1 che elevano, in via definitiva, i limiti massimi di produzione delle uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, indicati negli articoli 4 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica, nella misura del 20%, con arrotondamento alla tonnellata di uva prodotta, per tutti i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio nazionale; Visto il decreto dirigenziale 13 agosto 1997 contenente disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - le integrazioni al disciplinare di produzione di cui trattasi nel testo come di seguito riportato. ______________ Proposta di integrazione dell'annesso G - Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" Art. 2. (O m i s s i s) Al secondo comma e' aggiunto il seguente paragrafo: "Possono concorrere alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" i prodotti provenienti dai terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti a denominazione di origine controllata della provincia di Trento, aventi i requisiti previsti dal presente disciplinare". Al terzo comma, nella parte riguardante la provincia di Trento, l'elenco dei vitigni e' modificato mediante l'esclusione del vitigno Marzemino e l'inserimento del vitigno Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata). All'ultimo comma, prima della parola "limitatamente" e' inserita la parola "quest'ultimo". Art. 4. (O m i s s i s) Il secondo comma e' sostituito per intero dal testo che di seguito si riporta: "La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, per i vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina", nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 23". Art. 5. Al primo comma e' aggiunto il seguente paragrafo: "Fermo restando che i vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" designati con il nome del vitigno devono provenire per almeno l'85% dalle uve dello stesso vitigno e da vigneti iscritti agli elenchi delle vigne con la specificazione della medesima varieta', e' consentito effettuare la tradizionale pratica della correzione con uve, mosti o vini provenienti da vigneti anche non iscritti nell'elenco delle vigne relativo al vino da correggere".