PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 settembre 1997 

  Revoca  della  somma  di  L. 48.833.773  di  cui  all'ordinanza  n.
2183/FPC  del 4  dicembre  1991 concernente  "Interventi urgenti  per
danni  causati  dal  maltempo  dal  giugno  1990  al  gennaio  1991".
(Ordinanza n. 2654).
(GU n.228 del 30-9-1997)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno, in data 5 giugno 1996,
con  il quale  vengono  delegate al  sottosegretario  di Stato  prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno in data 21 luglio 1997,
con il  quale il Sottosegretario  di Stato, prof. Franco  Barberi, e'
delegato  all'adozione   dei  provvedimenti  di  revoca   di  cui  al
sopracitato art. 8 del  decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle
assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento
della  protezione civile  di data  antecedente all'entrata  in vigore
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Effettuata  la   ricognizione  da  parte  del   dipartimento  della
protezione  civile prevista  dal  comma 2  dell'art.  8 del  medesimo
decreto;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile n.  2183/FPC del 4 dicembre  1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 287 del  7 dicembre
1991,  con la  quale e'  stata assegnata,  tra l'altro,  alla regione
Piemonte  la  somma  di  L. 4.500.000.000  per  la  realizzazione  di
interventi di  ripristino dei danni  causati dal maltempo  dal giugno
1990 al gennaio 1991 nella medesima regione;
  Considerato   che  alla   data  odierna   risultano  ultimati   gli
intervneti,  per  i  quali  e' stata  realizzata  un'economia  di  L.
48.833.773;
  Considerato, altresi', che sul capitolo  7595 della rubrica 6 dello
stato  di  previsione della  Presidenza  del  Consiglio dei  Ministri
risulta disponibile la predetta somma di L. 48.833.773;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in  premessa e' revocata la somma di
L. 48.833.773 di  cui all'ordinanza n. 2183/FPC del  4 dicembre 1991,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 287
del 7 dicembre 1991.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8  del decreto-legge 12  novembre 1996, n.  576 convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 settembre 1997
                                              p. Il Ministro: Barberi