Revoca della somma di L. 37.983.605 di cui all'ordinanza n. 1089/FPC/ZA del 28 luglio 1987 concernente "Interventi per la rimozione del pericolo nel comune di Frugarolo (Alessandria)". (Ordinanza n. 2659).(GU n.228 del 30-9-1997)
IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Ministro dell'interno, in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, e' delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Effettuata la ricognizione da parte del dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1089/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 1987, con la quale e' stata assegnata, al comune di Frugarolo la somma di L. 1.000.000.000 per interventi di consolidamento e ricostruzione della chiesa parrocchiale; Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi e che a valere sulla predetta assegnazione l'ultima erogazione risale al mese di settembre 1994; Considerato, altresi', che sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la predetta somma di L. 37.983.605; Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa e' revocata la somma di L. 37.983.605 a valere sull'ordinanza n. 1089/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 1987. 2. La somma di cui al comma precedente e' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 settembre 1997 p. Il Ministro: Barberi