Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle del Tirso".(GU n.228 del 30-9-1997)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere l'integrazione dell'art. 2, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle del Tirso" approvato con decreto dirigenziale 12 ottobre 1995; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1985, di riconoscimento della indicazione geografica "Valle del Tirso" per i vini da tavola, prodotti nel corrispondente territorio, che autorizzava, a decorrere dalla vendemmia 1985, l'uso del vitigno "Vernaccia" a completamento del nome "Valle del Tirso"; Vista la richiesta presentata dalla regione autonoma della Sardegna tendente ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche "Barbagia", "Colli del Limbara", "Marmilla", "Nurra", "Ogliastra", "Parteolla", "Planargia", "Provincia di Nuoro", "Romangia", "Sibiola", "Tharros", "Trexenta", "Valle del Tirso", "Valli di Porto Pino", "Isola dei Nuraghi" per i vini prodotti nel territorio della regione Sardegna ed in particolare il divieto, contenuto nell'art. 7 dei disciplinari di produzione proposti, di fare riferimento al nome del vitigno "Vernaccia" per tutte le indicazioni geografiche tipiche per le quali si chiedeva il riconoscimento, ad eccezione dell'indicazione geografica tipica "Valle del Tirso"; Visto il citato decreto dirigenziale 12 ottobre 1995, con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Barbagia", "Colli del Limbara", "Marmilla", "Nurra", "Ogliastra", "Parteolla", "Planargia", "Provincia di Nuoro", "Romangia", "Sibiola", "Tharros", "Trexenta", "Valle del Tirso", "Valli di Porto Pino", "Isola dei Nuraghi" per i vini prodotti nel territorio della regione Sardegna e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visti in particolare gli articoli 2 dei predetti disciplinari di produzione nei quali e' stato previsto il divieto di fare riferimento al nome del vitigno Vernaccia nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografiche tipica prodotti nel territorio della regione Sardegna; Vista l'istanza presentata dagli interessati tendente ad integrare il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica "Valle del Tirso" mediante l'eliminazione del divieto, previsto all'art. 2, di fare riferimento al nome del vitigno Vernaccia nella designazione e presentazione della indicazione geografica tipica in argomento; Visto il parere favorevole espresso dalla regione autonoma della Sardegna alla integrazione del disciplinare di produzione sopra citato nei termini sopra indicati; Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - l'integrazione al disciplinare di produzione di cui trattasi nel testo come di seguito riportato. Proposta di integrazione dell'annesso "O" - Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle del Tirso" Art. 2. (Omissis). Al terzo comma sono eliminate le parole "e Vernaccia".