MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere  del Comitato  nazionale  per la  tutela  e la  valorizzazione
  delle  denominazioni di  origine  e  delle indicazioni  geografiche
  tipiche dei vini sulla domanda  di integrazione del disciplinare di
  produzione  dei vini  ad indicazione  geografica tipica  "Valle del
  Tirso".
(GU n.228 del 30-9-1997)

  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a  norma dell'art. 17, della legge  10 febbraio 1992,
n.  164,  esaminata  la  domanda intesa  ad  ottenere  l'integrazione
dell'art. 2, del  disciplinare di produzione dei  vini ad indicazione
geografica   tipica  "Valle   del   Tirso"   approvato  con   decreto
dirigenziale 12 ottobre 1995;
  Visto  il decreto  ministeriale  5 luglio  1985, di  riconoscimento
della indicazione geografica "Valle del  Tirso" per i vini da tavola,
prodotti nel corrispondente territorio,  che autorizzava, a decorrere
dalla vendemmia  1985, l'uso del vitigno  "Vernaccia" a completamento
del nome "Valle del Tirso";
  Vista la richiesta presentata dalla regione autonoma della Sardegna
tendente ad ottenere il  riconoscimento delle indicazioni geografiche
tipiche  "Barbagia",   "Colli  del  Limbara",   "Marmilla",  "Nurra",
"Ogliastra",   "Parteolla",   "Planargia",  "Provincia   di   Nuoro",
"Romangia",  "Sibiola",  "Tharros",  "Trexenta", "Valle  del  Tirso",
"Valli di  Porto Pino", "Isola dei  Nuraghi" per i vini  prodotti nel
territorio  della  regione Sardegna  ed  in  particolare il  divieto,
contenuto  nell'art. 7  dei disciplinari  di produzione  proposti, di
fare  riferimento  al  nome  del vitigno  "Vernaccia"  per  tutte  le
indicazioni  geografiche   tipiche  per  le  quali   si  chiedeva  il
riconoscimento,  ad  eccezione   dell'indicazione  geografica  tipica
"Valle del Tirso";
  Visto il citato decreto dirigenziale  12 ottobre 1995, con il quale
sono   state   riconosciute   le  indicazioni   geografiche   tipiche
"Barbagia",  "Colli del  Limbara", "Marmilla",  "Nurra", "Ogliastra",
"Parteolla",   "Planargia",   "Provincia   di   Nuoro",   "Romangia",
"Sibiola", "Tharros", "Trexenta", "Valle  del Tirso", "Valli di Porto
Pino", "Isola dei  Nuraghi" per i vini prodotti  nel territorio della
regione Sardegna  e sono stati  approvati i relativi  disciplinari di
produzione;
  Visti in  particolare gli articoli  2 dei predetti  disciplinari di
produzione nei quali e' stato previsto il divieto di fare riferimento
al nome del vitigno Vernaccia  nella designazione e presentazione dei
vini  da  tavola  ad  indicazione  geografiche  tipica  prodotti  nel
territorio della regione Sardegna;
  Vista l'istanza presentata dagli  interessati tendente ad integrare
il  disciplinare di  produzione della  indicazione geografica  tipica
"Valle  del  Tirso"  mediante l'eliminazione  del  divieto,  previsto
all'art. 2, di  fare riferimento al nome del  vitigno Vernaccia nella
designazione e  presentazione della indicazione geografica  tipica in
argomento;
  Visto il  parere favorevole  espresso dalla regione  autonoma della
Sardegna  alla  integrazione  del disciplinare  di  produzione  sopra
citato nei termini sopra indicati;
  Ha espresso parere favorevole al  suo accoglimento, proponendo - ai
fini   dell'emanazione   del    relativo   decreto   ministeriale   -
l'integrazione  al disciplinare  di  produzione di  cui trattasi  nel
testo come di seguito riportato.
  Proposta  di  integrazione  dell'annesso   "O"  -  Disciplinare  di
produzione  dei  vini  ad  indicazione  geografica  tipica "Valle del
Tirso"
                               Art. 2.
   (Omissis).
   Al terzo comma sono eliminate le parole "e Vernaccia".