MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 14 maggio 1997 

  Art. 2688 codice civile -  Effetti della mancanza della continuita'
delle trascrizioni  nei registri  di pubblicita' navale  tenuti dagli
uffici marittimi.
(GU n.233 del 6-10-1997)

                                  A tutte le capitanerie di porto
                                     e, per conoscenza:
                                  Al     Comando    generale    delle
                                  capitanerie di porto
  Sono  stati  proposti a  questa  amministrazione  quesiti circa  il
comportamento  che gli  uffici marittimi,  conservatori dei  registri
della proprieta' navale, devono tenere riguardo ad un atto trascritto
in assenza  di continuita' delle  trascrizioni: cio' in  relazione al
disposto dell'art. 2688  del codice civile in base al  quale nei casi
in cui un atto di acquisto  sia soggetto a trascrizione, le eventuali
successive trascrizioni o iscrizioni non  producono effetto se non e'
stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
  I  quesiti,  riferiti  alle  imbarcazioni e  navi  da  diporto,  ma
estensibili  alle navi  in  genere, riguardano  dubbi e  perplessita'
insorti circa la portata e le  conseguenze del citato articolo ed, in
particolare, se  la mancata  produzione di  effetti da  esso prevista
implichi   il  disconoscimento   anche   da   parte  della   Pubblica
amministrazione  del soggetto  a favore  del quale  l'atto sia  stato
trascritto. I problemi sollevati, che  attengono anche al rilascio di
atti  quali  documenti  di abilitazione  alla  navigazione,  assumono
maggiore rilievo  quando debbano emettersi atti  o autorizzazioni che
comportino la  cancellazione dai pubblici registri  (per demolizione,
per vendita all'estero ecc.) per i quali e' particolarmente rilevante
il  riconoscimento   giuridico  della  legittima   titolarita'  della
proprieta'.
  Allo  scopo di  fornire  a  codesti uffici  un  uniforme quadro  di
riferimento   valutativo  quale   ausilio  nello   svolgimento  delle
attivita'  di istituto,  e sentita  in materia  l'Avvocatura generale
dello Stato, si rappresenta quanto segue.
  Va  preliminarmente considerato  che la  pubblicita' degli  atti di
disposizione dei  diritti concernenti navi ed  imbarcazioni, non solo
da diporto, rappresenta  un onere che grava sull'acquirente  e il cui
adempimentoha effetti dichiarativi, non costitutivi.
  Si tratta, in altre parole, di  un onere che non e' richiesto dalla
legge ad substantiam e nemmeno ad probationem, ma che riguarda quella
particolare   efficacia   della  situazione   giuridica   dichiarata,
consistente  nella sua  opponibilita' ai  terzi (come  chiaramente si
deduce dal  dettato dell'art.  2644 del codice  civile, espressamente
richiamato dal  comma 2 dell'art.  2688 del codice civile;  vedi art.
250 del codice navale).
  Da  cio'  discende  innanzitutto  che  la  validita'  dell'atto  di
acquisto  non  puo' in  alcun  modo  essere inficiata  dalla  mancata
trascrizione del medesimo; e lo stesso deve dirsi nell'ipotesi in cui
la  mancata trascrizione  concerna  il precedente  acquisto da  parte
dell'attuale dante causa.
  Con  specifico riferimento  all'esigenza di  una continuita'  delle
trascrizioni,  dunque, si  puo'  ritenere, a  conferma di  precedente
orientamento in  tal senso dell'amministrazione, che  il conservatore
dei  registri  non  puo'  imporre   la  trascrizione  degli  atti  di
disposizione dei diritti relativi alla nave, e, conseguentemente, non
e' in alcun modo legittimato a  richiedere, per la trascrizione di un
atto, che  venga completata la  serie precedente di  trascrizioni. Il
titolo per ottenere la trascrizione  stessa, infatti, non risiede nel
completo assolvimento dei pregressi oneri pubblicitari concernenti il
bene  acquistato,   ma  trae  origine  dall'esistenza   dell'atto  di
acquisto,  la  cui  validita'  in  genere,  e  quella  riferita  alla
legittimazione del dante causa in particolare, il conservatore non e'
tenuto a sindacare.
  Venendo agli  specifici quesiti circa  la portata e  le conseguenze
del  citato art.  2688  del codice  civile,  occorre considerare  che
l'effetto  cui  si  riferisce  la   norma  concerne  i  rapporti  tra
l'acquirente del bene, sul quale  grava l'onere della pubblicita', ed
eventuali terzi  che rivendichino diritti  sul bene stesso.  In altre
parole, la trascrizione ha una funzione che puo' definirsi "tipica" e
che  si concreta  in  una  forma di  tutela  dei  privati, diretta  a
dirimere  i  conflitti  tra  aventi  causa  dal  medesimo  venditore,
garantendo la certezza dei rapporti giuridici.
  E'  indubbio  che  "il  riconoscimento  giuridico  della  legittima
titolarita' della proprieta'" possa  rilevare ai fini di procedimenti
amministrativi relativi  a navi ed imbarcazioni;  tuttavia questo non
consente agli uffici di porre  in discussione la realta' dei rapporti
resi pubblici  in osservanza delle  citate disposizioni, ne'  giova a
delineare una  funzione delle disposizioni stesse,  diversa da quella
propria del regime di pubblicita'.
  L'amministrazione, in quanto incaricata  della tenuta dei registri,
non e'  autorizzata ad  ipotizzare conflitti tra  terzi in  ordine al
titolo  di  proprieta'  reso pubblico,  ne'  asupplire  all'eventuale
carenza di iniziativa dei terzi stessi: si introdurrebbero altrimenti
limitazioni non  previste dai principi fondamentali  dell'apparenza e
dell'autoresponsabilita' che presiedono al sistema.
  Ne discende  che la  mancanza della continuita'  delle trascrizioni
non osta al  rilascio di documenti di  abilitazione alla navigazione,
che,  avendo  carattere  certificativo,   non  possono  risentire  di
situazioni   diverse   da   quelle  portate   a   legale   conoscenza
dell'amministrazione  la quale  non e'  tenuta a  farsi carico  della
realta' dei rapporti intercorrenti tra privati.
  Parimenti tale mancanza  e' ininfluente ai fini  del rilascio delle
autorizzazioni alla  dismissione di  bandiera ed alla  demolizione di
navi  dovendosi aver  riguardo  a  chi in  base  a  titolo idoneo  si
presenti  come  proprietario.  Tuttavia,   ai  fini  della  procedura
autorizzativa,  occorre  che  il  titolo  sia  stato  preventivamente
trascritto, assumendosi il richiedente  ogni responsabilita' alla sua
iniziativa,  anche   derivante  dal  difetto  di   continuita'  delle
trascrizioni. La  cancellazione del  mezzo nautico dalle  matricole e
dai registri  puo' infatti  avvenire soltanto  dietro domanda  di chi
dalle matricole o dai registri risulti proprietario.
  In  termini  sostanzialmente  coincidenti su  quesito  inerente  le
unita' da  diporto si era  in precedenza espressa  anche l'Avvocatura
distrettuale di  Firenze, facendo  salva l'opportunita'  di segnalare
agli  uffici   finanziari  l'esistenza  di  passaggi   di  proprieta'
intermedi non trascritti.
  Si pregano le capitanerie di  porto in indirizzo di voler estendere
la presente ai propri uffici dipendenti.
 Il Ministro: Burlando
Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1997
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 261