MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti   concernenti   il   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale
(GU n.239 del 13-10-1997)

  Con  decreto  ministeriale  n.  23365 del  17  settembre  1997,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5
maggio 1997 al  4 maggio 1998, della ditta: S.p.a.  Aturia Pompe, con
sede in Gessate (Milano) e unita'  di Gessate (Milano) per il periodo
dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi  aziendale, della ditta S.p.a.  Aturia Pompe, con
sede in Gessate (Milano) e unita'  di Gessate (Milano) per il periodo
dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  17 giugno  1997 con  decorrenza 5
maggio 1997.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23366 del 17 settembre 1997:
  1)  E' approvata  la  modifica del  programma per  ristrutturazione
aziendale, relativa  al periodo dal 5  giugno 1996 al 4  giugno 1997,
della  ditta S.p.a.  Sirti,  con sede  in Milano  e  unita' di  Bari,
Benevento, Milano, Roma e Torino.
   Parere comitato tecnico del 31 luglio 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  dell'8  febbraio 1997  con  effetto dal  5
giugno 1995,  in favore  dei lavoratori interessati  dipendenti dalla
ditta S.p.a. Sirti,  con sede in Milano e unita'  di Bari, Benevento,
Milano, Roma e Torino, per il periodo dal 5 giugno 1996 al 4 dicembre
1996.
  Istanza aziendale  presentata il  24 luglio  1996 con  decorrenza 5
giugno 1996;
  2)   A  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il presente  decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto  ministeriale
dell'8 febbraio  1997 con effetto  dal 5  giugno 1995, in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede
in Milano e unita' di Bari,  Benevento, Milano, Roma e Torino, per il
periodo dal 5 dicembre 1996 al 4 giugno 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  gennaio 1997 con  decorrenza 5
dicembre 1996;
  3)  E'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 6 maggio 1996 al 5  maggio 1997, della ditta
S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Potenza.
   Parere comitato tecnico del 31 luglio 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Sirti, con sede in Milano
e unita' di Potenza,  per il periodo dal 6 maggio  1996 al 5 novembre
1996.
  Istanza aziendale  presentata il  18 giugno  1996 con  decorrenza 6
maggio 1996.
  4)  E'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 5 giugno 1995 al 4  giugno 1997, della ditta
S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Catanzaro e Cosenza.
   Parere comitato tecnico del 31 luglio 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Sirti, con sede in Milano
e unita' di Catanzaro e Cosenza, per  il periodo dal 5 giugno 1995 al
4 dicembre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il  25 luglio  1995 con  decorrenza 5
giugno 1995.
  5) A  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  effetto dal 5 giugno 1995,
in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Sirti, con  sede in Milano  e unita' di  Catanzaro e Cosenza,  per il
periodo dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 25  gennaio 1996 con  decorrenza 5
dicembre 1995;
  6)   A  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il presente  decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione  salariale, gia'  disposta con  effetto dal  5 giugno
1995, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Catanzaro e Cosenza, per
il periodo dal 5 giugno 1996 al 4 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  24 luglio  1996 con  decorrenza 5
giugno 1996;
  7)   A  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il presente  decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione  salariale, gia'  disposta con  effetto dal  5 giugno
1995, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di Catanzaro e Cosenza, per
il periodo dal 5 dicembre 1996 al 4 giugno 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  gennaio 1997 con  decorrenza 5
dicembre 1996;
  8)  E'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al periodo  dal 5 giugno 1995 al 4  giugno 1997, della ditta
S.p.a. Sirti, con sede in Milano  e unita' di Salerno, per il periodo
dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1997.
   Parere comitato tecnico del 31 luglio 1997 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Sirti, con sede in Milano
e unita' di Salerno,  per il periodo dal 5 giugno  1995 al 4 dicembre
1995.
  Istanza aziendale  presentata il  25 luglio  1995 con  decorrenza 5
giugno 1995;
  9) A  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  effetto dal 5 giugno 1995,
in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Sirti, con sede in  Milano e unita' di Salerno, per  il periodo dal 5
dicembre 1995 al 4 giugno 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 25  gennaio 1996 con  decorrenza 5
dicembre 1995;
  10)  A   seguito  dell'approvazione   relativa  al   programma  per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il presente  decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione  salariale, gia'  disposta con  effetto dal  5 giugno
1995, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Sirti, con sede in Milano  e unita' di Salerno, per il periodo
dal 5 giugno 1996 al 4 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  24 luglio  1996 con  decorrenza 5
giugno 1996;
  11)  A   seguito  dell'approvazione   relativa  al   programma  per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il presente  decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione  salariale, gia'  disposta con  effetto dal  5 giugno
1995, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Sirti, con sede in Milano  e unita' di Salerno, per il periodo
dal 5 dicembre 1996 al 4 giugno 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  gennaio 1997 con  decorrenza 5
dicembre 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23367 del 17 settembre 1997:
  1)  E' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 1  luglio 1996  al 30  giugno 1997,  della ditta  S.r.l.
TU.CA.M.,  con sede  in Macchia  di Ferrandina  (Matera) e  unita' di
Roseto Val  Fortore (Foggia) e  ufficio e stabilimento di  Macchia di
Ferrandina (Matera).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l.  TU.CA.M.,  con  sede in  Macchia  di
Ferrandina (Matera) e unita' di Roseto Val Fortore (Foggia) e ufficio
e stabilimento di Macchia di Ferrandina (Matera) per il periodo dal 1
luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
  Istanza  aziendale presentata  il 9  agosto 1996  con decorrenza  1
luglio 1996.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 luglio 1996, in favore dei
lavoratori interessati,  dipendenti della ditta S.r.l.  TU.CA.M., con
sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unita' di Roseto Val Fortore
(Foggia) e ufficio  e stabilimento di Macchia  di Ferrandina (Matera)
per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  gennaio 1997 con  decorrenza 1
gennaio 1997.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23380 del  17  settembre  1997,  e'
approvato il programma  per ristrutturazione aziendale, limitatamente
al periodo dal  5 giugno 1995 al 28 ottobre  1996, della ditta S.p.a.
Sirti, con sede in Milano e unita' di Cagliari.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Sirti, con sede in Milano
e unita' di Cagliari, per il periodo  dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre
1995.
  Istanza aziendale  presentata il  25 luglio  1995 con  decorrenza 5
giugno 1995.
  La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 5
dicembre 1995 al 4 giugno 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 25  gennaio 1996 con  decorrenza 5
dicembre 1995.
  La corresponsione  del trattamento sopra disposta  e' ulteriormente
prorogata dal 5 giugno 1996 al 28 ottobre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  24 luglio  1996 con  decorrenza 5
giugno 1996.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23381  del 17 settembre 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  De Angeli industrie, con sede
in Ascoli  Piceno e  unita' in  Ascoli Piceno per  un massimo  di 146
dipendenti, Cameri (Novara) per un massimo di 14 dipendenti e Caronno
Pertusella (Varese) per un massimo di 18 dipendenti la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 maggio
1997 al 18 novembre 1997.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6
agosto 1997, n. 23273.
  La corresponsione  del trattamento  sopra disposta dal  19 novembre
1997 al 18 maggio 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23382  del 17 settembre 1997, in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  Italpan, con sede in  Roma e
unita' di  Roma per  un massimo  di 2  dipendenti, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 22 febbraio 1996 al 21 agosto 1996.
  La corresponsione  del trattamento sopra disposta  e' prorogata dal
22 agosto 1996 al 21 febbraio 1997.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23383  del 17 settembre 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Di Raffaele, con sede in Rive
d'Arcano (Udine) e  unita' in Udine per un massimo  di 34 dipendenti,
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 13 maggio 1997 al 12 novembre 1997.
  La corresponsione  del trattamento sopra disposta  e' prorogata dal
13 novembre 1997 al 12 maggio 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23386  del 17 settembre 1997, a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  25  maggio  1995  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25
maggio 1995,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a.  Baldan Antonio, con  sede ed  unita' in Padova,  per il
periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.
  Istanza aziendale  presentata il  1 agosto  1995 con  decorrenza 29
maggio 1994.
  La  concessione del  trattamento di  integrazione salariale,  sopra
disposta,  sara'  revocata  qualora  la decisione  nel  merito  della
controversia, in qualunque grado,  dovesse avere esito favorevole per
l'amministrazione resistente.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23387  del 17 settembre 1997, a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto ministeriale  del  28 dicembre  1994,  e' autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28
dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Calcografia  & cartevalori (dal 31  dicembre 1994 S.p.a.
Poligrafico  calcografia  &  cartevalori),  con sede  in  San  Donato
Milanese (Milano) (dal  31 dicembre 1994 Tito - Potenza)  e unita' di
Benevento per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
  Istanza  aziendale presentata  il 5  luglio 1995  con decorrenza  1
luglio 1994.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23369  del 17 settembre 1995, a seguito
dell'approvazione   della  proroga   complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 7  luglio 1997,  e' autorizzata  la ulteriore  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto  ministeriale 9 febbraio  1995 con effetto dal  28 giugno
1994, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unita' di Cassino (Frosinone),
Mirafiori   carrozzeria  (Torino),   Mirafiori  meccanica   (Torino),
Mirafiori presse e stampaggi  plastici (Torino), Napoli stabilimento,
Nardo'   servizio   autopiste    sperimentali   (Lecce),   Pomigliano
carrozzerie  e  presse(Napoli),  Pomigliano enti  centrali  (Napoli),
Pomigliano   meccanica   (Napoli),  Pomigliano   stampaggi   plastici
(Napoli), Rivalta  carrozzeria e  presse (Torino),  Rivalta meccanica
(Torino),  Rivalta  stampaggi   plastici  (Torino),  Termini  Imerese
(Palermo),  Arese (Milano),  Termoli (Campobasso),  Sulmona (Aquila),
Verrone (Vercelli), per il periodo dal  28 dicembre 1996 al 27 giugno
1997.
  Istanza aziendale presentata  il 28 gennaio 1997  con decorrenza 28
dicembre 1996.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23370 del 17 settembre 1995:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale 6 agosto 1997, e' autorizzata
la   ulteriore  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, gia'  disposta  con  decreto ministeriale  6
agosto 1997 con effetto dal 7  gennaio 1997, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l.  C.I.R.  -  Cooperativa
industriale romagnola, con sede in Imola e unita' di Imola (Bologna),
per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  28 luglio  1997 con  decorrenza 7
luglio 1997;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con   il  decreto   ministeriale  18  giugno   1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia'  disposta con decreto ministeriale 18
giugno 1997 con effetto dal 1  gennaio 1997, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. HTM  Sport, con  sede in
Rapallo  (Genova) e  unita'  di  Maser -  div.  Skitboots e  Trekking
(Treviso), per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 4  agosto 1997  con decorrenza  1
luglio 1997.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23368 del  17  settembre  1997,  e'
autorizzata   la  concessione   del   trattamento  straordinario   di
integrazione  salariale,   ai  sensi   dell'art.  5,  comma   8,  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni,
nella legge 20 dicembre 1996, n.  642, per un ulteriore periodo dal 1
agosto 1997  al 30  settembre 1997,  in favore  numero massimo  di 31
lavoratori  sospesi  dal  lavoro  o  lavoratori  ad  orario  ridotto,
dipendenti dalla  S.c. a  r.l. Consorzio agrario  interprovinciale di
Bari e Brindisi, con sede legale  in Bari e unita' di Modugno (Bari),
Altamura (Bari) e Brindisi.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.