MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 settembre 1997 

  Modificazione   al   disciplinare   di  produzione   dei   vini   a
denominazione di origine controllata "Colli Euganei".
(GU n.237 del 10-10-1997)

                            IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento  di riconoscimento  di denominazione di  origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata  dei  vini "Colli  Euganei",  ed  e' stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione;
  Visti il decreto  del Presidente della Repubblica  26 febbraio 1983
ed il  decreto ministeriale 10  ottobre 1994  con i quali  sono state
apportate  alcune  modifiche  al  disciplinare  di  produzione  sopra
citato;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
riduzione del valore minimo dell'acidita' totale per alcune tipologie
dei vini  a denominazione di  origine controllata "Colli  Euganei" ai
sensi  dell'art. 6  del disciplinare  di produzione  dei vini  di cui
trattasi;
  Sentito il  Comitato nazionale  per la  tutela e  la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini;
  Ritenuta l'opportunita',  in relazione alle  particolari condizioni
ambientali  della zona  di produzione  ed alle  esigenze tecniche  di
elaborazione del vino  in discorso, di accogliere  la richiesta degli
interessati;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il limite minimo  dell'acidita' totale dei vini  a denominazione di
origine controllata  "Colli Euganei",  di seguito elencati,  e' cosi'
modificato:
                                           da           a
                                           --           --
"Colli Euganei" bianco                   5,5 g/l      5,0 g/l
"Colli Euganei" Chardonnay               5,5 g/l      5,0 g/l
"Colli Euganei" Pinot bianco             5,5 g/l      5,0 g/l
"Colli Euganei" Cabernet                 5,5 g/l      5,0 g/l
"Colli Euganei" Cabernet franc           5,5 g/l      5,0 g/l
"Colli Euganei" Cabernet Sauvignon       5,5 g/l      5,0 g/l
"Colli Euganei" Merlot                   5,5 g/l      5,0 g/l
"Colli Euganei" rosso                    5,5 g/l      5,0 g/l
"Colli Euganei"Riserva (per tutte
  versioni)                              5,0 g/l      4,5 g/l
"Colli Euganei" novello                  5,5 g/l      4,5 g/l
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 1997Il dirigente: Adinolfi