Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Euganei".(GU n.237 del 10-10-1997)
IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli Euganei", ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1983 ed il decreto ministeriale 10 ottobre 1994 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale per alcune tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Euganei" ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi; Sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Euganei", di seguito elencati, e' cosi' modificato: da a -- -- "Colli Euganei" bianco 5,5 g/l 5,0 g/l "Colli Euganei" Chardonnay 5,5 g/l 5,0 g/l "Colli Euganei" Pinot bianco 5,5 g/l 5,0 g/l "Colli Euganei" Cabernet 5,5 g/l 5,0 g/l "Colli Euganei" Cabernet franc 5,5 g/l 5,0 g/l "Colli Euganei" Cabernet Sauvignon 5,5 g/l 5,0 g/l "Colli Euganei" Merlot 5,5 g/l 5,0 g/l "Colli Euganei" rosso 5,5 g/l 5,0 g/l "Colli Euganei"Riserva (per tutte versioni) 5,0 g/l 4,5 g/l "Colli Euganei" novello 5,5 g/l 4,5 g/l Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 1997Il dirigente: Adinolfi