MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 luglio 1997 

  Dichiarazione di  notevole interesse pubblico  dell'area Miralfiore
sita nel comune di Pesaro.
(GU n.237 del 10-10-1997)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista  la legge  29 giugno  1939, n.  1497, sulla  protezione delle
bellezze naturali;
  Visto il regio  decreto 3 giugno 1940, n.  1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio l996, registrato alla Corte
dei conti  il 18 giugno  1996, registro n. 1,  foglio n. 225,  con il
quale  sono state  delegate all'on.  Sottosegretario di  Stato Willer
Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno
1939, n. 1497;
  Viste le note n.  03060 dell'11 marzo 1991 e n.  6574 del 13 giugno
199l  nelle  quali   la  soprintentenza  per  i   beni  ambientali  e
architettonici delle Marche dichiarava  di ritenere l'area Miralfiore
sita nel comune di Pesaro sottoposta a vincolo ope legis ai sensi del
quinto comma  dell'art. 82  del citato  decreto del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616, cosi' come introdotto dall'art. 1
della legge 8  agosto 1985, n. 431, in quanto  "trattasi di complesso
costituito da villa, giardino  all'italiana, verde organizzato e zone
coltivate o aventi l'aspetto di bosco costituenti un insieme unitario
 ...";
  Viste le note n. 211 del 4 giugno  1991 e n. 4988 del 30 marzo 1992
con  le quali  la regione  Marche  ha dichiarato  di non  considerare
l'area suddetta soggetta  alla tutela prevista dalla  citata legge n.
431/1985;
  Vista la decisione resa dal tribunale del riesame di Pesaro in data
18 luglio 1996,  depositata, in cancelleria il 20  luglio 1996, nella
quale si  afferma: "...  l'area boschiva  in localita'  Miralfiore di
Pesaro non  e' soggetta  al vincolo  ambientale previsto  dall'art. 1
della legge n. 431 dell'8 agosto 1985 ...";
  Vista  la ministeriale  della ex  divisione II  dell'allora ufficio
centrale  per   i  beni  ambientali,   architettonici,  archeologici,
artistici e  storici n. 1267/IIG del  19 giugno 1993 con  la quale si
invitava  la predetta  soprintendenza  a  valutare l'opportunita'  di
imporre un  vincolo ai sensi  della citata  legge 29 giugno  1939, n.
1497,  sull'area in  questione ed  il successivo  sollecito formulato
dalla medesima Divisione con fax n. 21593 /IIG2 del 2 novembre 1994 e
dall'ufficio centrale per i beni ambientali e architettonici con nota
n. 6726 / G2 del 29 febbraio 1996;
  Vista  la nota  n.  15453  dell'8 novembre  1995  con  la quale  la
soprintendenza   sopramenzionata   invitava  gli   organi   regionali
competenti a  formulare con urgenza  una proposta di vincolo  ex lege
1497 /  l939 per  le areeviciniori  al bosco  Miralfiore "al  fine di
contenere   il  quadro   d'insieme  in   un  ambito   di  particolare
protezione", invitando tutti gli altri enti competenti in sede locale
ad impedire qualsiasi variazione dello stato dei luoghi;
  Rilevata l'inerzia degli organi regionali;
  Vista la ministeriale  n. SD / 201  / 37831 / 1996  del 28 novembre
1996  con  la  quale  e' stato  richiesto  alla  soprintendenza  gia'
menzionata di voler predisporre gli  atti idonei all'emanazione di un
provvedimento di vincolo  ex lege 1497 / 1939  per l'area Miralfiore,
di  rilevante  interesse  paesaggistico  e  naturalistico  in  quanto
boscata e ricca di arbusti e piante protette;
  Considerato che nel1a  citata ministeriale n. SD / 201  / 37831 del
28 novembre  1996, appreso  del rilascio  di concessioni  edilizie da
parte  del  comune  di  Pesaro  per  interventi  ricadenti  nell'area
predetta e di  relativa attivita' edilizia in  corso, veniva altresi'
formulato  un   invito  allo  stesso  ufficio   periferico  affinche'
valutasse   l'opportunita'  di   predisporre   un  provvedimento   di
sospensione dei lavori in corso, nelle more dell'adozione del decreto
ministeriale di vincolo;
  Considerato  che  con  nota  n.  18062  del  19  dicembre  1996  la
soprintendenza   medesima   trasmetteva   la  bozza   del   richiesto
provvedimento  di sospensione  dei lavori  in corso  sottolineando la
lesivita' degli stessi rispetto alle valenze ambientali dell'area;
  Considerato  che tale  provvedimento e'  stato emanato  in data  20
dicembre 1996  e notificato  dalla prefettura di  Pesaro e  Urbino in
data 21 dicembre 1996;
  Considerato che  con nota n. 18163  del 20 dicembre 1996  la citata
soprintendenza ha inoltrato la proposta  di vincolo ex lege 1497/1939
per  l'area Miralfiori,  sita  nel  comune di  Pesaro  e distinta  al
catasto al foglio 27,  particelle numeri 1181 - 1210 -  1209 - 1207 -
1206 - 1263 - 1267 - 1271 - 1258 - 1256 - 1257 - 1270 - 1266 - 1180 -
1265 - 1269 - 1255 - 1253 - 1254 - 1268 - 1264 - 1278 - 1277 - 1279 -
1217 - 1251 - 1250 - 1261 - 1274 - 1276 - 1248 - 1249 - 1247 - 1246 -
1272 - 1170 - 1172 - 1273 - 1275 - 1259 - 1244 - 1243 - 1245 - 1205 -
1204 - 1242 - 1241 - 1260 - 1262 - 1237 - 1238 - 1240 - 1239 - 1252 -
1235 - 1236 - 1234 - 1231 - 1226 - 1229 - 1227 - 1212 - 1211 - 1228 -
1230 - 1218 - 1232 - 1225 - 1169 - 1215 - 1214 - 1222 - 1223 - 1219 -
1221 - 1220 -  1202 - 1203 - 1201 -  102 - 58 - 1153 -  1224 - 1233 -
1186 parte,  confinanti con le particelle  numeri 177 - 1254  - 103 -
via Cimarosa  - via  Solferino -  numeri 1184  - 1183  - 1182  - 1186
restante parte 1178 - 1177 - 60 - 59 stesso foglio 27;
  Considerato che  tale area e  costituita da terreni agricoli  ed in
parte da un bosco tutelato dal regio  decreto n. 3267 / 1923 di oltre
sette ettari, dovuto  ad un'intervento realizzato nel  1977 dal Corpo
forestale dello Stato ed  e' caratterizzata da elementi naturalistici
di particolare pregio;
  Considerato  che  l'area  medesima,   insieme  alla  omonima  Villa
Miralfiore,  vincolata ex  lege 1  giugno 1939,  n. 1089  con decreto
ministeriale del 13 gennaio 1957,  situata nel centro della citta' di
Pesaro, oltre  a costituire un  vero e  proprio polmone di  verde, si
configura quale polo architettonicopaesistico della citta' stessa;
  Considerato che la zona  sopradelimitata e' stata sempre utilizzata
a scopi  agricoli e di  asservimento del contesto fondiario  di Villa
Miralfiore e  conserva pertanto ancora intatti  profili paesaggistici
di notevole valore;
  Considerato che  gli strumenti  urbanistici vigenti  consentono una
parziale edificazione dell'area stessa  e di conseguenza sussistono i
presupposti per la realizzazione di insediamenti edilizi residenziali
non confacenti  per proporzioni, altezze  e densita' ne'  alla tutela
delle pregevoli  valenze ambientali dell'area, ne'  alla tutela della
stessa  villa il  cui interesse  storico  - artistico  e' stato  gia'
riconosciuto con il citato decreto ministeriale del 13 gennaio 1957;
  Rilevata pertanto  la necessita'  e l'urgenza di  sottoporre 1'area
sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela che ne preservi le
caratteristiche  sopra riconosciute  e  garantisca  una effettiva  ed
efficace tutela delle stesse;
  Considerato che  il comitato  di settore per  i beni  ambientali ed
architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  cultura1i  e
ambientali  nella  seduta  del  29 aprile  1997  ha  espresso  parere
favorevole  alla   proposta  di  vincolo  formulata   dalla  predetta
soprintendenza;
                              Decreta:
  L'area  Miralfiore sita  nel  comune di  Pesaro,  cosi' come  sopra
delimitata  e' dichiarata  di  notevole interesse  pubblico ai  sensi
della legge 29 giugno 1939, n.  1497, ed in applicazione dell'art. 82
del decreto del  Presidente della Repubblica 24 luglio  1977, n. 616,
ed e' pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge
stessa ed a quelle previste  nel citato decreto, del Presidente della
Repubblica. La soprintendenza per  i beni ambienta1i e architettonici
delle  Marche  provvedera'  a  che  copia  della  Gazzetta  Ufficiale
contenente  il presente  decreto venga  affissa  ai sensi  e per  gli
effetti dell'art. 4 della legge 29  giugno 1939, n. 1497, e dell'art.
12,  del regolamento  3 giugno  1940,  n. 1357,  all'albo del  comune
interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa
planimetria da allegare, venga  depositata presso i competenti uffici
del comune suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al  tribunale   amministrativo   regionale
competente  per territorio  o, a  scelta dell'interessato,  avanti al
tribunale amministrativo regionale del  Lazio, secondo le modalita di
cui alla  legge 6 dicembre 1971,  n. 1034, ovvero e'  ammesso ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato,   ai  sensi  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   24    novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente  entro sessanta  e  centoventi giorni  dalla data  di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 9 luglio 1997
                                  Il Sottosegretario di Stato: Bordon
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 279