Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area Miralfiore sita nel comune di Pesaro.(GU n.237 del 10-10-1997)
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Visto il decreto ministeriale 28 maggio l996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497; Viste le note n. 03060 dell'11 marzo 1991 e n. 6574 del 13 giugno 199l nelle quali la soprintentenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche dichiarava di ritenere l'area Miralfiore sita nel comune di Pesaro sottoposta a vincolo ope legis ai sensi del quinto comma dell'art. 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, cosi' come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto "trattasi di complesso costituito da villa, giardino all'italiana, verde organizzato e zone coltivate o aventi l'aspetto di bosco costituenti un insieme unitario ..."; Viste le note n. 211 del 4 giugno 1991 e n. 4988 del 30 marzo 1992 con le quali la regione Marche ha dichiarato di non considerare l'area suddetta soggetta alla tutela prevista dalla citata legge n. 431/1985; Vista la decisione resa dal tribunale del riesame di Pesaro in data 18 luglio 1996, depositata, in cancelleria il 20 luglio 1996, nella quale si afferma: "... l'area boschiva in localita' Miralfiore di Pesaro non e' soggetta al vincolo ambientale previsto dall'art. 1 della legge n. 431 dell'8 agosto 1985 ..."; Vista la ministeriale della ex divisione II dell'allora ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici n. 1267/IIG del 19 giugno 1993 con la quale si invitava la predetta soprintendenza a valutare l'opportunita' di imporre un vincolo ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'area in questione ed il successivo sollecito formulato dalla medesima Divisione con fax n. 21593 /IIG2 del 2 novembre 1994 e dall'ufficio centrale per i beni ambientali e architettonici con nota n. 6726 / G2 del 29 febbraio 1996; Vista la nota n. 15453 dell'8 novembre 1995 con la quale la soprintendenza sopramenzionata invitava gli organi regionali competenti a formulare con urgenza una proposta di vincolo ex lege 1497 / l939 per le areeviciniori al bosco Miralfiore "al fine di contenere il quadro d'insieme in un ambito di particolare protezione", invitando tutti gli altri enti competenti in sede locale ad impedire qualsiasi variazione dello stato dei luoghi; Rilevata l'inerzia degli organi regionali; Vista la ministeriale n. SD / 201 / 37831 / 1996 del 28 novembre 1996 con la quale e' stato richiesto alla soprintendenza gia' menzionata di voler predisporre gli atti idonei all'emanazione di un provvedimento di vincolo ex lege 1497 / 1939 per l'area Miralfiore, di rilevante interesse paesaggistico e naturalistico in quanto boscata e ricca di arbusti e piante protette; Considerato che nel1a citata ministeriale n. SD / 201 / 37831 del 28 novembre 1996, appreso del rilascio di concessioni edilizie da parte del comune di Pesaro per interventi ricadenti nell'area predetta e di relativa attivita' edilizia in corso, veniva altresi' formulato un invito allo stesso ufficio periferico affinche' valutasse l'opportunita' di predisporre un provvedimento di sospensione dei lavori in corso, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di vincolo; Considerato che con nota n. 18062 del 19 dicembre 1996 la soprintendenza medesima trasmetteva la bozza del richiesto provvedimento di sospensione dei lavori in corso sottolineando la lesivita' degli stessi rispetto alle valenze ambientali dell'area; Considerato che tale provvedimento e' stato emanato in data 20 dicembre 1996 e notificato dalla prefettura di Pesaro e Urbino in data 21 dicembre 1996; Considerato che con nota n. 18163 del 20 dicembre 1996 la citata soprintendenza ha inoltrato la proposta di vincolo ex lege 1497/1939 per l'area Miralfiori, sita nel comune di Pesaro e distinta al catasto al foglio 27, particelle numeri 1181 - 1210 - 1209 - 1207 - 1206 - 1263 - 1267 - 1271 - 1258 - 1256 - 1257 - 1270 - 1266 - 1180 - 1265 - 1269 - 1255 - 1253 - 1254 - 1268 - 1264 - 1278 - 1277 - 1279 - 1217 - 1251 - 1250 - 1261 - 1274 - 1276 - 1248 - 1249 - 1247 - 1246 - 1272 - 1170 - 1172 - 1273 - 1275 - 1259 - 1244 - 1243 - 1245 - 1205 - 1204 - 1242 - 1241 - 1260 - 1262 - 1237 - 1238 - 1240 - 1239 - 1252 - 1235 - 1236 - 1234 - 1231 - 1226 - 1229 - 1227 - 1212 - 1211 - 1228 - 1230 - 1218 - 1232 - 1225 - 1169 - 1215 - 1214 - 1222 - 1223 - 1219 - 1221 - 1220 - 1202 - 1203 - 1201 - 102 - 58 - 1153 - 1224 - 1233 - 1186 parte, confinanti con le particelle numeri 177 - 1254 - 103 - via Cimarosa - via Solferino - numeri 1184 - 1183 - 1182 - 1186 restante parte 1178 - 1177 - 60 - 59 stesso foglio 27; Considerato che tale area e costituita da terreni agricoli ed in parte da un bosco tutelato dal regio decreto n. 3267 / 1923 di oltre sette ettari, dovuto ad un'intervento realizzato nel 1977 dal Corpo forestale dello Stato ed e' caratterizzata da elementi naturalistici di particolare pregio; Considerato che l'area medesima, insieme alla omonima Villa Miralfiore, vincolata ex lege 1 giugno 1939, n. 1089 con decreto ministeriale del 13 gennaio 1957, situata nel centro della citta' di Pesaro, oltre a costituire un vero e proprio polmone di verde, si configura quale polo architettonicopaesistico della citta' stessa; Considerato che la zona sopradelimitata e' stata sempre utilizzata a scopi agricoli e di asservimento del contesto fondiario di Villa Miralfiore e conserva pertanto ancora intatti profili paesaggistici di notevole valore; Considerato che gli strumenti urbanistici vigenti consentono una parziale edificazione dell'area stessa e di conseguenza sussistono i presupposti per la realizzazione di insediamenti edilizi residenziali non confacenti per proporzioni, altezze e densita' ne' alla tutela delle pregevoli valenze ambientali dell'area, ne' alla tutela della stessa villa il cui interesse storico - artistico e' stato gia' riconosciuto con il citato decreto ministeriale del 13 gennaio 1957; Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre 1'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela che ne preservi le caratteristiche sopra riconosciute e garantisca una effettiva ed efficace tutela delle stesse; Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni cultura1i e ambientali nella seduta del 29 aprile 1997 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza; Decreta: L'area Miralfiore sita nel comune di Pesaro, cosi' come sopra delimitata e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto, del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambienta1i e architettonici delle Marche provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 9 luglio 1997 Il Sottosegretario di Stato: Bordon Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1997 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 279