Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.237 del 10-10-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983 n. 837 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980 n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione; Vista la legge 14 agosto 1982 n. 590, istituzione di nuove universita'; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare il primo comma dell'articolo 16 relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992 relativo alla nuova tabella VIII ordinamento didattico universitario, concernente i corsi di laurea della facolta' di economia; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 (modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994) relativo ai settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari; Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996 (modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di economia); Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta' di economia del 20 marzo 1997; Senato accademico del 28 aprile 1997; consiglio di amministrazione del 30 aprile 1997); Rilevata la necessita' di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 relativa all'autonomia didattica; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 5 agosto 1997, protocollo n. 2079/Ufficio I, recante art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo; Visto il piano triennale di sviluppo 1994 - 96 dell'Universita' degli studi dell'Aquila; Visto Il parere favorevole espresso, dal comitato di coordinamento regionale delle universita' abruzzesi nella seduta del 6 febbraio 1997; Visto l'articolo 10 dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, della scuole di specializzazione e dirette a fini speciali vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Presso la facolta' di economia dell'Universita' degli studi dell'Aquila e' istituito il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese; sono pertanto inseriti nello statuto dell'Ateneo aquilano i seguenti nuovi articoli dal n. 45 al n. 53, con conseguente slittamento della numerazione degli articoli successivi: Art. 45 (Corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese). - La facolta' di economia, qualora siano disponibili le risorse necessarie, puo' deliberare l'attivazione del corso del diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese. La durata del corso e' di tre anni. Il diploma comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso, ed altri insegnamenti equivalenti in numero di quattro annualita'. Per il conseguimento del diploma universitario devono altresi' essere superate le prove di idoneita' di cui al successivo articolo 49 ed il colloquio finale di cui al successivo articolo 50. Art. 46 (Insegnamenti fondamentali). - Gli insegnamenti fondamentali devono fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientificodisciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la facolta' attiva tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 18 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 (modificato dai decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994 e del 6 giugno 1994) secondo la seguente distribuzione: uno nell'elenco P01A (economia politica); uno nell'elenco P02A (economia aziendale); uno nell'elenco N01X (diritto privato); uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico); uno nell'elenco S01A (statistica); uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche). Gli insegnamenti che compaiono in piu' elenchi o settori scientificidisciplinari possono essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facolta'. Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nel primo anno di corso. Art. 47 (Piani di studio). - La facolta' nel rispetto dell'ordinamento, individua con il proprio regolamento i criteri per la formazione del piano di studi e degli eventuali indirizzi - non menzionati nel diploma universitario - prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici. La facolta' puo' assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali recanti la stessa denominazione svolti in anni o semestri successivi potra' soltanto essere aggiunta una indicazione numerica secondo l'ordine di propedeuticita'. La facolta' puo' autorizzare lo studente ad inserire nel piano di studio fino a quattro insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Ateneo o in altre universita' anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la facolta' dovra' determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'articolo 45 e delle altre prescrizioni dell'ordinamento. Art. 48 (Articolazione dei corsi). - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali trentacinque ore. La facolta' stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso corso annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici fino a tre corsi annuali o sei semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivo uguale di ore. Art. 49 (Prove di idoneita'). - Per il conseguimento del diploma universitario, lo studente deve superare una prova di idoneita' in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base. La facolta' puo' stabilire che sia superata una prova di idoneita' in una seconda lingua straniera moderna. Possono essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su piu' corsi annuali. In tal caso la facolta' puo' sostituire le prove di idoneita' con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'articolo 46 anche ai fini della determinazione della media. Le prove di idoneita' possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Art. 50 (Esami di profitto e colloquio finale). - Il consiglio di facolta' stabilisce le modalita' degli esami di profitto, dalle prove di idoneita' e del colloquio finale nel rispetto dei vincoli posti dai regolamenti degli altri organi d'Ateneo. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage. Art. 51 (Corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese). - Il corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50. L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese e' quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti esterni, le diverse attivita' connesse alla organizzazione e alla gestione. Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia ed amministrazione delle imprese i seguenti: Area economica: economia applicata; geografia economica; scienza delle finanze; storia economica; Area aziendale: analisi e contabilita' dei costi; finanza aziendale; gestione informatica dei dati aziendali; marketing; organizzazione aziendale; programmazione e controllo; revisione aziendale; tecnica bancaria; tecnica industriale e commerciale; tecnologia dei cicli produttivi. Area giuridica: diritto commerciale; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto del mercato finanziario; diritto fallimentare; diritto tributario. Area matematico - statistica: statistica aziendale; matematica finanziaria. Art. 52 (Piano di studi per il diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese). - Il piano di studi per il conseguimento del diploma in economia ed amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno: tre insegnamenti dell'area economica; cinque insegnamenti dell'area aziendale; tre insegnamenti dell'area giuridica; due insegnamenti dell'area matematico - statistica. Nell'ambito dei corsi previsti per il diploma universitario, la facolta' deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. La facolta' per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, puo' organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. Art. 53 (Indirizzi). - Nell'ambito del corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese, il consiglio di facolta', qualora siano disponibili le risorse necessarie, puo' deliberare l'attivazione di indirizzi per favorire la specializzazione professionale, fermi restando tutti i vincoli previsti dai precedenti articoli. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, 17 settembre 1997 Il rettore: Bignardi