UNIVERSITA' DELL' AQUILA

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.237 del 10-10-1997)

                             IL RETTORE
  Visto   lo  statuto   dell'Universita'  degli   studi  dell'Aquila,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983
n. 837 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con regio  decreto 31  agosto 1933,  n. 1592  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al  testo unico  delle leggi  sull'istruzione superiore
convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni  relativo  a  disposizioni  sull'ordinamento  didattico
universitario;
  Vista la legge  11 aprile 1953, n. 312, libera  inclusione di nuovi
insegnamenti complementari  negli statuti  delle universita'  e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la  legge 21 febbraio  1980 n. 28,  delega al Governo  per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 relativo al riordinamento  della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione;
  Vista  la  legge  14  agosto  1982 n.  590,  istituzione  di  nuove
universita';
  Vista  la legge  9  maggio 1989,  n.  168, con  la  quale e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  ed  in  particolare  il  primo  comma  dell'articolo  16
relativo alle modifiche di statuto;
  Vista  la legge  19 novembre  1990, n.  341, relativa  alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto  ministeriale 27 ottobre 1992  relativo alla nuova
tabella VIII ordinamento didattico universitario, concernente i corsi
di laurea della facolta' di economia;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 luglio  1992  (modificato  dai
decreti del  Presidente della  Repubblica 12 aprile  1994 e  6 giugno
1994) relativo ai settori scientifico disciplinari degli insegnamenti
universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale 26  febbraio  1996  (modificazioni
all'ordinamento  didattico universitario  relativamente  ai corsi  di
laurea della facolta' di economia);
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta'
di economia del 20 marzo 1997;  Senato accademico del 28 aprile 1997;
consiglio di amministrazione del 30 aprile 1997);
  Rilevata  la necessita'  di approvare  con urgenza  la modifica  di
statuto in  deroga al  termine triennale di  cui all'articolo  17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la  legge 15  maggio  1997,  n. 127  relativa  all'autonomia
didattica;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria
e  gli studenti)  del 5  agosto 1997,  protocollo n.  2079/Ufficio I,
recante art. 17, commi  95, 101 e 119 della legge  15 maggio 1997, n.
127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;
  Visto il  piano triennale  di sviluppo  1994 -  96 dell'Universita'
degli studi dell'Aquila;
  Visto Il parere favorevole  espresso, dal comitato di coordinamento
regionale  delle universita'  abruzzesi nella  seduta del  6 febbraio
1997;
  Visto  l'articolo 10  dello statuto  di autonomia  dell'Universita'
degli studi dell'Aquila emanato con  decreto rettorale 196 - 0072 del
30 dicembre 1996;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi  dei  corsi  di  laurea, di  diploma,  della  scuole  di
specializzazione  e  dirette  a  fini speciali  vengono  operate  sul
vecchio statuto, emanato ai sensi  dell'art. 17 del sopracitato testo
unico, ed  approvato con decreto  del Presidente della  Repubblica 27
ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;
                              Decreta:
  Presso  la  facolta'  di   economia  dell'Universita'  degli  studi
dell'Aquila  e'  istituito il  diploma  universitario  in economia  e
amministrazione delle  imprese; sono pertanto inseriti  nello statuto
dell'Ateneo aquilano  i seguenti nuovi articoli  dal n. 45 al  n. 53,
con   conseguente  slittamento   della  numerazione   degli  articoli
successivi:
  Art.   45  (Corso   di   diploma  universitario   in  economia   ed
amministrazione delle  imprese). -  La facolta' di  economia, qualora
siano   disponibili   le    risorse   necessarie,   puo'   deliberare
l'attivazione  del corso  del  diploma universitario  in economia  ed
amministrazione delle imprese.
  La durata del corso e' di tre anni.
  Il diploma  comprende sei insegnamenti  fondamentali, l'equivalente
di sei insegnamenti annuali scelti  tra i caratterizzanti il corso di
diploma  stesso,  ed  altri  insegnamenti equivalenti  in  numero  di
quattro annualita'.
  Per  il conseguimento  del  diploma  universitario devono  altresi'
essere superate le  prove di idoneita' di cui  al successivo articolo
49 ed il colloquio finale di cui al successivo articolo 50.
  Art.   46   (Insegnamenti   fondamentali).   -   Gli   insegnamenti
fondamentali devono  fornire agli studenti  i principi e  i contenuti
basilari  dei rispettivi  comparti scientificodisciplinari,  anche in
vista  del ruolo  propedeutico  e  complementare per  l'apprendimento
degli altri insegnamenti del corso di diploma.
  Nel rigoroso rispetto delle condizioni  di cui al comma precedente,
la  facolta' attiva  tali  insegnamenti scegliendoli  tra quelli  che
compaiono negli elenchi  di cui all'art. 18  del decreto ministeriale
31  luglio   1992  (modificato  dai  decreti   del  Presidente  della
Repubblica  del 12  aprile  1994  e del  6  giugno  1994) secondo  la
seguente distribuzione:
   uno nell'elenco P01A (economia politica);
   uno nell'elenco P02A (economia aziendale);
   uno nell'elenco N01X (diritto privato);
   uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);
   uno nell'elenco S01A (statistica);
   uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).
  Gli  insegnamenti   che  compaiono   in  piu'  elenchi   o  settori
scientificidisciplinari  possono essere  scelti da  uno qualsiasi  di
essi  in  relazione alle  esigenze  didattiche  e scientifiche  della
facolta'.
  Gli insegnamenti fondamentali  sono annuali e sono  svolti di norma
nel primo anno di corso.
  Art.   47  (Piani   di  studio).   -  La   facolta'  nel   rispetto
dell'ordinamento, individua con il  proprio regolamento i criteri per
la formazione  del piano di studi  e degli eventuali indirizzi  - non
menzionati   nel   diploma   universitario  -   prevedendo   adeguate
possibilita' di scelta per gli  studenti, anche con la determinazione
di un sistema di crediti didattici.
  La facolta' puo' assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne
specifichino i contenuti effettivi o  li differenzino nel caso in cui
essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali
recanti la stessa denominazione svolti  in anni o semestri successivi
potra'  soltanto essere  aggiunta  una  indicazione numerica  secondo
l'ordine di propedeuticita'.
  La facolta' puo'  autorizzare lo studente ad inserire  nel piano di
studio  fino  a  quattro  insegnamenti  attivati  in  altre  facolta'
dell'Ateneo o  in altre universita'  anche straniere, fatto  salvo il
riconoscimento  degli  studi  effettuati  all'estero  nell'ambito  di
accordi interuniversitari. In tal caso la facolta' dovra' determinare
la categoria  e l'area di  appartenenza dei suddetti  insegnamenti ai
fini  del  rispetto  dell'articolo  45  e  delle  altre  prescrizioni
dell'ordinamento.
  Art.  48  (Articolazione dei  corsi).  -  Gli insegnamenti  annuali
comprendono  di norma  settanta ore  di didattica,  quelli semestrali
trentacinque ore.
  La  facolta' stabilisce  quali insegnamenti  non fondamentali  sono
svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e  due  corsi  semestrali.  Uno  stesso  corso  annuale  puo'  essere
articolato  in due  corsi  semestrali, anche  con  distinte prove  di
esame.
  Ferma  restando  la  possibilita'   di  riconoscimento  di  crediti
didattici fino  a tre corsi  annuali o sei semestrali  possono essere
svolti  coordinando moduli  didattici  di durata  piu' breve,  svolti
anche da docenti diversi, per un numero complessivo uguale di ore.
  Art. 49  (Prove di idoneita').  - Per il conseguimento  del diploma
universitario, lo  studente deve superare  una prova di  idoneita' in
una lingua straniera moderna ed  una prova di conoscenze informatiche
di base.
  La facolta' puo' stabilire che  sia superata una prova di idoneita'
in una seconda lingua straniera moderna.
  Possono  essere attivati  insegnamenti di  informatica e  di lingue
straniere moderne,  anche articolati  su piu'  corsi annuali.  In tal
caso la facolta'  puo' sostituire le prove di idoneita'  con esami di
profitto, che si aggiungono a  quelli previsti nell'articolo 46 anche
ai fini della determinazione della media.
  Le  prove di  idoneita'  possono essere  sostenute  anche senza  la
frequenza ai corsi eventualmente attivati.
  Art. 50 (Esami  di profitto e colloquio finale). -  Il consiglio di
facolta' stabilisce le modalita' degli esami di profitto, dalle prove
di idoneita'  e del colloquio  finale nel rispetto dei  vincoli posti
dai regolamenti degli altri organi d'Ateneo.
  Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella
discussione orale, con gli  opportuni riferimenti alle discipline del
corso  di  diploma,  di  un tipico  problema  professionale  o  nella
presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.
  Art.   51  (Corso   di   diploma  universitario   in  economia   ed
amministrazione delle  imprese). - Il corso  di diploma universitario
in economia  ed amministrazione delle imprese  e' disciplinato, oltre
che dal presente articolo, dagli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50.
  L'obiettivo  del  corso di  diploma  universitario  in economia  ed
amministrazione delle imprese e' quello di formare diplomati in grado
di  svolgere,  sia  all'interno  dell'azienda,  sia  come  consulenti
esterni,  le diverse  attivita' connesse  alla organizzazione  e alla
gestione.
  Sono insegnamenti caratterizzanti del  corso di diploma in economia
ed amministrazione delle imprese i seguenti:
  Area economica:
   economia applicata;
   geografia economica;
   scienza delle finanze;
   storia economica;
  Area aziendale:
   analisi e contabilita' dei costi;
   finanza aziendale;
   gestione informatica dei dati aziendali;
   marketing;
   organizzazione aziendale;
   programmazione e controllo;
   revisione aziendale;
   tecnica bancaria;
   tecnica industriale e commerciale;
   tecnologia dei cicli produttivi.
  Area giuridica:
   diritto commerciale;
   diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   diritto del mercato finanziario;
   diritto fallimentare;
   diritto tributario.
  Area matematico - statistica:
   statistica aziendale;
   matematica finanziaria.
  Art. 52 (Piano di studi per il diploma universitario in economia ed
amministrazione  delle  imprese).   -  Il  piano  di   studi  per  il
conseguimento  del  diploma  in  economia  ed  amministrazione  delle
imprese,    nel    complesso   degli    insegnamenti    fondamentali,
caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno:
   tre insegnamenti dell'area economica;
   cinque insegnamenti dell'area aziendale;
   tre insegnamenti dell'area giuridica;
   due insegnamenti dell'area matematico - statistica.
  Nell'ambito  dei corsi  previsti per  il diploma  universitario, la
facolta' deve  riservare non  meno di  duecento ore  di esercitazioni
pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.
  La  facolta' per  l'approfondimento della  formazione professionale
specifica  del corso  di diploma  universitario, puo'  organizzare la
permanenza degli studenti, sotto la  sorveglianza di un tutor, presso
le aziende, enti  o altri organismi per stages della  durata da tre a
sei mesi.
  Art.   53  (Indirizzi).   -  Nell'ambito   del  corso   di  diploma
universitario  in  economia  ed  amministrazione  delle  imprese,  il
consiglio  di   facolta',  qualora   siano  disponibili   le  risorse
necessarie, puo'  deliberare l'attivazione di indirizzi  per favorire
la  specializzazione professionale,  fermi restando  tutti i  vincoli
previsti dai precedenti articoli.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   L'Aquila, 17 settembre 1997
                                                 Il rettore: Bignardi