MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.237 del 10-10-1997)

  Con  decreto  ministeriale  n.  23348, dell'11  settembre  1997,  a
seguito   dell'approvazione   del  programma   per   ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il  decreto ministeriale  del 24  luglio
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 24  luglio 1997 con effetto dal 4  novembre 1996, in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta:  S.p.a.
Cotonificio  Olcese  Veneziano,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di
Fiumeveneto  (Pordenone), per  il  periodo  dal 4  maggio  1997 al  3
novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  20 giugno  1997 con  decorrenza 4
maggio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamente
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23349, dell'11  settembre  1997,  a
seguito dell'approvazione relativa  al programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il  decreto ministeriale  del 28  maggio
1996,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 28 maggio 1996 con  effetto dal 1 settembre 1995, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
R.C.S. libri  e grandi opere -  Gruppo Rizzoli, con sede  in Milano e
unita'  di  Milano, Roma,  Firenze,  Napoli,  per  il periodo  dal  1
settembre 1996 al 28 febbraio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  ottobre 1996 con  decorrenza 1
settembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamente
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale n.  23350,  dell'11  settembre 1997,  e'
approvato il  programma per  ristrutturazione aziendale,  relativo al
periodo  dal 16  settembre 1996  al 15  settembre 1997,  della ditta:
S.p.a.  Industrie  metalmeccaniche Martino,  con  sede  in Caserta  e
unita' di  S. Salvatore  Telesino (Benevento) per  il periodo  dal 16
settembre 1996 al 15 marzo 1997.
   Parere comitato tecnico del 17 luglio 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Industrie metalmeccaniche
Martino,  con sede  in  Caserta  e unita'  di  S. Salvatore  Telesino
(Benevento) per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 9  ottobre 1996 con  decorrenza 16
settembre 1996.
  Esclusivamente   ai    lavoratori   dipendenti    dalle   industrie
metalmeccaniche Martino S.p.a.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamente
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale n.  23351,  dell'11  settembre 1997,  in
favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Fidia,  con sede  in
Abano Terme (Padova) e unita' in Abano Terme (Padova), per un massimo
di  605 dipendenti,  e' prorogata  la corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dall'11 gennaio 1997  al 10
giugno 1997.
  La corresponsione  del trattamento sopra disposta  e' ulteriormente
prorogata dall'11 giugno 1997 al 10 gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8 comma 8-bis, della legge
n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamente   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.