Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.237 del 10-10-1997)
Con decreto ministeriale n. 23348, dell'11 settembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 4 novembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unita' di Fiumeveneto (Pordenone), per il periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1997 con decorrenza 4 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamente ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23349, dell'11 settembre 1997, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 maggio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 maggio 1996 con effetto dal 1 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. R.C.S. libri e grandi opere - Gruppo Rizzoli, con sede in Milano e unita' di Milano, Roma, Firenze, Napoli, per il periodo dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 1 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamente ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23350, dell'11 settembre 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 settembre 1996 al 15 settembre 1997, della ditta: S.p.a. Industrie metalmeccaniche Martino, con sede in Caserta e unita' di S. Salvatore Telesino (Benevento) per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997. Parere comitato tecnico del 17 luglio 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Industrie metalmeccaniche Martino, con sede in Caserta e unita' di S. Salvatore Telesino (Benevento) per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1996 con decorrenza 16 settembre 1996. Esclusivamente ai lavoratori dipendenti dalle industrie metalmeccaniche Martino S.p.a. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamente ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23351, dell'11 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova) e unita' in Abano Terme (Padova), per un massimo di 605 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 gennaio 1997 al 10 giugno 1997. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dall'11 giugno 1997 al 10 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8 comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamente ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.