Modificazione al regolamento del personale del C.N.R.(GU n.238 del 11-10-1997)
IL PRESIDENTE Visti gli articoli 8 e 20 della legge 9 maggio 1989, n. 189; Visto il regolamento del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, approvato con D.P.C.N.R. n. 6241 in data 7 settembre 1979, successivamente modificato, da ultimo con D.P.C.N.R. n. 13047 in data 3 novembre 1994; Vista la deliberazione n. 614 adottata dal consiglio di presidenza nella riunione in data 18 luglio 1996, in ordine alla modifica da apportare all'art. 77 del regolamento del personale; Vista la nota prot. n. 152052 in data 23 dicembre 1996 con cui questo Consiglio ha trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la suddetta deliberazione del consiglio di presidenza, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 della legge n. 168/1989; Considerato che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 8 della legge n. 168/1989, non ha sollevato alcuna eccezione in merito alla modifica, che pertanto puo' intendersi approvata; Ravvisata l'opportunita' di provvedere; Decreta: L'art. 77 del regolamento del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, approvato con D.P.C.N.R. n. 6241 in data 7 settembre 1979, successivamente modificato, da ultimo con D.P.C.N.R. n. 13047 in data 3 novembre 1994, e' modificato come segue: comma 7: "Allo scadere dell'incarico il responsabile dell'organismo di ricerca interessato e' tenuto a trasmettere all'ente una relazione sull'attivita' svolta dall'incaricato che verra' sottoposta all'esame del competente Comitato nazionale di consulenza. Il responsabile di area trasmettera' la relazione di cui sopra, che verra' sottoposta al consiglio di amministrazione"; comma 8: "Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti direttamente dal direttore dell'istituto o del centro di studio, previo parere favorevole del consiglio scientifico e del competente Comitato nazionale di consulenza, nonche' direttamente dal direttore dell'area della ricerca, previo parere favorevole del comitato di area e deliberazione del consiglio di amministrazione. La loro durata coincide di norma con l'anno solare. Gli incarichi stessi possono essere rinnovati, previa motivata proposta"; comma 9: soppresso; comma 10: soppresso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Roma, 24 settembre 1997 Il presidente: Bianco