Convenzione n. 269/88 - Studio di nuove possibilita' irrigue nella Gallura. Revoca finanziamento. (Deliberazione n. 160/97).(GU n.238 del 11-10-1997)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia; Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; Vista la convenzione n. 269/88, stipulata in data 29 ottobre 1990, fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica per assicurare la elaborazione dello studio di nuove possibilita' irrigue nella Gallura; Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 269/88 che prevede la possibilita' di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa; Considerato che la Cassa depositi e prestiti con nota n. 3328 del 12 marzo 1997 segnalava che l'intervento oggetto della convenzione era stato realizzato in parte e non ravvisava la causa di forza maggiore nella richiesta dell'ente attuatore di una proroga della convenzione scaduta il 29 dicembre 1993; Considerato che in data 3 aprile 1997 era stato comunicato all'ente attuatore l'avvio della procedura di revoca e che, in risposta, l'ente aveva richiesto il termine del 30 giugno 1997 per la presentazione della documentazione; Tenuto conto che detto termine e' trascorso inutilmente e che alla data attuale non e' pervenuta alcuna ulteriore documentazione utile alla chiusura della convenzione; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. E' revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 269/88 concernente la realizzazione dell'elaborazione dello studio di nuove possibilita' irrigue nella Gallura. 2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio procedera' in contraddittorio con l'ente convenzionato all'accertamento dell'utilizzabilita' della parte di elaborati eseguiti decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese. Roma, 5 agosto 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 288