Proposta di integrazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Arancia rossa di Sicilia" registrata ai sensi del regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96.(GU n.240 del 14-10-1997)
Il Ministero per le politiche agricole ha esaminato la richiesta intesa ad ottenere una integrazione al disciplinare di produzione della I.G.P. "Arancia rossa di Sicilia", registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1107 / 96 in base al disposto del regolamento (CEE) n. 2081 / 92, acquisendo il parere favorevole della regione autonoma Sicilia sulla relativa stesura integrata. In considerazione del fatto che il regolamento (CEE) n. 535 / 97 del Consiglio, che modifica il richiamato regolamento (CEE) n. 2081/ 92, prevede la facolta' da parte degli Stati membri di attuare a titolo transitorio modificazioni ai disciplinari di produzione, gia' sanciti in ambito comunitario, in attesa del completamento delle relative procedure e tenuto conto delle risultanze delle riunioni con la regione autonoma Sicilia dalle quali e' emersa la volonta' di addivenire ad una integrazione del disciplinare di produzione della I.G.P. "Arancia rossa di Sicilia" di cui al regolamento (CE) n. 1107 / 96, ritiene di accogliere la modificazione proposta che concerne i seguenti principali aspetti: inclusione di un clone locale, ampliamento della zona delimitata limitatamente ad alcuni comuni, lievi variazioni nel sistema colturale. Nel testo annesso e' riportato il disciplinare di produzione integrato della I.G.P. "Arancia rossa di Sicilia" nei termini esposti. Eventuali istanze avverse alla presente proposta di disciplinare integrato dell'"Arancia rossa di Sicilia" dovranno essere presentate al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana da parte degli eventuali soggetti interessati, adeguatamente motivate. Decorso tale termine in assenza di istanze avverse, il predetto disciplinare integrato sara' notificato ai competenti organi comunitari ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081 / 92, in quanto modifica al preesistente disciplinare. Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Arancia rossa di Sicilia" Art. 1. La indicazione geografica protetta "Arancia rossa di Sicilia" e' riservata ai frutti pigmentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. La indicazione geografica protetta "Arancia rossa di Sicilia" e' riservata alle seguenti varieta': Tarocco, con i cloni: Tarocco Comune, Tarocco Galice, Tarocco Gallo, Tarocco dal Muso, Tarocco Nocellare 57 - 1E - 1, Tarocco Nucellare 61 - 1E - 4, Tarocco Catania, Tarocco Scire', Tarocco rosso; Moro, con i seguenti varieta' e cloni: Moro Comune, Moro Nucellare 58 - 8D - 1; Sanguinello, con le varieta' ed i cloni: Sanguinello Comune, Sanguinello Moscato, Sanguinello Moscato Nucellare 49 - 5 - 3, Sanguinello Moscato Nucellare 49 - 5 - 5, Sanguinello Moscato Cuscuna'; coltivate, in purezza varietale, nel territorio idoneo della regione Sicilia definito nel successivo art. 3. Art. 3. La zona di produzione dell'"Arancia rossa di Sicilia" comprende il territorio idoneo della Sicilia orientale per la coltivazione dell'arancia ed e' cosi' individuato: Provincia di Catania - Territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti comuni: Catania, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paterno', Ramacca, Santa Maria di Licodia, Scordia e Randazzo limitatamente all'area detta "isola di Spano'". Provincia di Siracusa - Territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti comuni: Lentini, Francofonte, Carlentini, Buccheri, Melilli, Augusta, Priolo, Siracusa, Floridia, Solarino, Sortino e Noto. Provincia di Enna - Territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti comuni: Centuripe, Regalbuto, Catenanuova e Troina limitatamente all'area detta "Cugno di Troina". Provincia di Ragusa: Acate, Comiso, Chiaramonte e Vittoria. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura degli aranceti destinati alla produzione dell'"Arancia rossa di Sicilia" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo della pianta oltre ad una normale aereazione e soleggiamento della stessa. La densita' di piante per ettaro e' normalmente compresa tra 230 e 420. Per gli impianti esistenti e destinati ad esaurimento e' ammessa una densita' fino ad un massimo di 725 piante per ettaro. Per i sesti dinamici la densita' e' compresa tra 600 e 840 piante per ettaro. Per i nuovi impianti sono ammessi altri sesti su proposta dell'assessorato per l'agricoltura della regione Sicilia, previo parere dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale, purche' non siano modificate le caratteristiche dei frutti. I portainnesti idonei sono i seguenti: arancio amaro, citrange Troyer, citrange Carrizo, Poncirus trifoliata, esenti da virosi e dotati di alta stabilita' genetica. Le operazioni colturali e le modalita' di raccolta, devono essere quelli generalmente utilizzati, il distacco dei frutti viene effettuato con l'ausilio di forbicine di raccolta che operano il taglio del peduncolo. La produzione unitaria massima consentita di "Arancia rossa di Sicilia" per le tre varieta' e' fissata in quintali 300 per ettaro. Per le selezioni clonali "Tarocco Nucellare", "Moro Nucellare" e "Sanguinello Nucellare" la produzione unitaria massima consentita e' di q.li 360 per ettaro. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita, purche' la produzione globale dell'agrumeto non superi di oltre il 30 per cento detti limiti. E' fatto assoluto divieto di praticare la deverdizzazione dei frutti. Art. 5. La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' e' accertata dalla regione Sicilia. Gli aranceti idonei alla produzione dell'"Arancia rossa di Sicilia" sono inseriti in apposito aIbo tenuto, attivato, aggiornato e pubblicato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Copia di tale albo deve essere depositata presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione. Il Ministero per le politiche agricole, ai fini dell'attivazione del suddetto albo emanera' apposite disposizioni ove saranno stabilite le modalita' per le iscrizioni agli albi, per le denuncie di produzione, per la modulistica da adottarsi per un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta. Saranno altresi' stabiliti criteri e norme per l'eventuale delega dei controlli ai sensi del regolamento (CEE) 2081 / 92 nonche' per le caratteristiche del logo figurativo della indicazione geografica protetta. Art. 6. I frutti di "Arancia rossa di Sicilia" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Arancia rossa di Sicilia Tarocco: forma: obovata o globosa, con base piu' o meno prominente ("Muso" lungo o corto); colore della buccia: arancio con parti colorate in rosso granato piu' o meno intenso; colore della polpa: arancio con screziature rosse piu' o meno intense in relazione all'epoca di raccolta; calibro: minimo 10 (diam. mm. 60 / 68); resa in succo: minima 40%, determinata mediante spremiagrumi con birillatrice; contenuto di solidi solubili totali nel succo: minimo 10,0 espresso in gradi Brix; rapporto di maturazione: minimo 7,0, determinato come rapporto Brix / acidi, esprimendo gli acidi come acido citrico anidro. Arancia rossa di Sicilia Moro: forma: globosa o ovoidale; colore della buccia: arancio con sfumature rosso vinose piu' intense su un lato del frutto; colore della polpa: interamente rosso vinoso a maturazione avanzata; calibro: minimo 10 (diam. mm. 60 / 68); resa in succo: minima 40%, determinata mediante spremiagrumi con birillatrice; contenuto di solidi solubili totali nel succo: minimo 10, espresso in gradi Brix; rapporto di maturazione: minimo 6,5, determinato come rapporto Brix / acidi, esprimendo gli acidi come acido citrico anidro. Puo' essere tollerato il rapporto di 5,5 per i frutti raccolti nel mese di dicembre. Arancia rossa di Sicilia Sanguinello: forma: globosa o obovata; colore della buccia: arancio con sfumature rosse; colore della polpa: arancio con screziature rosse; calibro: minimo 10 (diam. mm. 60 / 68); resa in succo: minima 40% determinata mediante spremiagrumi con birillatrice; contenuto di solidi solubili totali nel succo: minimo 10,0 espresso in gradi Brix; rapporto di maturazione: minimo 8,0 determinato come rapporto Brix / acidi, esprimendo gli acidi come acido citrico anidro. Il colore della buccia e della polpa dei frutti delle tre cultivar puo' presentare variazione della descrizione suddetta in relazione all'epoca di raccolta ed alla caratteristica del clone. Su proposta dei produttori interessati, il Ministro per le politiche agricole, nell'ambito delle linee del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata e del codice di buona pratica agricola di cui alla direttiva (CEE n. 91 / 676, allegato IV) puo' stabilire limiti di residui di fitofarmaci, operazioni agronomiche e colturali atte al mantenimento del livello qualitativo stabilito nel presente disciplinare. Art. 7. L'Arancia rossa di Sicilia e' immessa al consumo con il logo della indicazione geografica protetta figurante su ogni frutto e confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo. Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili e da ogni altra scritta la denominazione "Arancia rossa di Sicilia", immediatamente seguita dalla indicazione varietale (Tarocco, Moro o Sanguinello). Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione "indicazione geografica protetta". E' vietata l'aggiunta alla indicazione di cui al comma precedente di qualsiasi qualificazione o menzioni diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: tipo, fine, extra, superiore, selezionato, scelto, e similari. E' altresi' vietato utilizzare nomi di varieta' diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione. E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche' l'eventuale nome di aziende o di aranceti dai quali effettivamente provengono le arance. Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, peso lordo all'origine. E' facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta dei frutti.