MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta  di  integrazione  del   disciplinare  di  produzione  della
  indicazione   geografica  protetta   "Arancia  rossa   di  Sicilia"
  registrata  ai  sensi del  regolamento  della  Commissione (CE)  n.
  1107/96.
(GU n.240 del 14-10-1997)

  Il Ministero  per le politiche  agricole ha esaminato  la richiesta
intesa  ad ottenere  una integrazione  al disciplinare  di produzione
della I.G.P.  "Arancia rossa di Sicilia",  registrata con regolamento
della  Commissione  (CE)  n.  1107  / 96  in  base  al  disposto  del
regolamento (CEE) n. 2081 / 92, acquisendo il parere favorevole della
regione autonoma Sicilia sulla relativa stesura integrata.
  In considerazione  del fatto che il  regolamento (CEE) n. 535  / 97
del Consiglio, che modifica il  richiamato regolamento (CEE) n. 2081/
92, prevede  la facolta'  da parte  degli Stati  membri di  attuare a
titolo transitorio modificazioni ai  disciplinari di produzione, gia'
sanciti  in ambito  comunitario,  in attesa  del completamento  delle
relative procedure e tenuto conto delle risultanze delle riunioni con
la  regione autonoma  Sicilia dalle  quali e'  emersa la  volonta' di
addivenire ad  una integrazione del disciplinare  di produzione della
I.G.P. "Arancia rossa di Sicilia" di  cui al regolamento (CE) n. 1107
/ 96, ritiene di accogliere  la modificazione proposta che concerne i
seguenti  principali   aspetti:  inclusione   di  un   clone  locale,
ampliamento  della zona  delimitata limitatamente  ad alcuni  comuni,
lievi variazioni nel sistema colturale.
  Nel  testo  annesso  e'  riportato il  disciplinare  di  produzione
integrato  della  I.G.P.  "Arancia  rossa  di  Sicilia"  nei  termini
esposti.
  Eventuali istanze  avverse alla  presente proposta  di disciplinare
integrato dell'"Arancia rossa di  Sicilia" dovranno essere presentate
al Ministero  per le  politiche agricole  - Direzione  generale delle
politiche agricole e agroindustriali nazionali - Via XX Settembre, 20
- 00187 Roma - entro trenta  giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana da parte degli eventuali
soggetti interessati, adeguatamente motivate.
  Decorso tale  termine in  assenza di  istanze avverse,  il predetto
disciplinare   integrato  sara'   notificato  ai   competenti  organi
comunitari ai sensi  dell'art. 9 del regolamento (CEE) n.  2081 / 92,
in quanto modifica al preesistente disciplinare.
   Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
                     "Arancia rossa di Sicilia"
                               Art. 1.
  La indicazione  geografica protetta  "Arancia rossa di  Sicilia" e'
riservata ai frutti  pigmentati che rispondono alle  condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  La indicazione  geografica protetta  "Arancia rossa di  Sicilia" e'
riservata alle seguenti varieta':
  Tarocco,  con  i cloni:  Tarocco  Comune,  Tarocco Galice,  Tarocco
Gallo,  Tarocco dal  Muso, Tarocco  Nocellare 57  - 1E  - 1,  Tarocco
Nucellare  61 -  1E -  4,  Tarocco Catania,  Tarocco Scire',  Tarocco
rosso;
  Moro, con i seguenti varieta'  e cloni: Moro Comune, Moro Nucellare
58 - 8D - 1;
  Sanguinello,  con  le  varieta'  ed i  cloni:  Sanguinello  Comune,
Sanguinello  Moscato,  Sanguinello Moscato  Nucellare  49  - 5  -  3,
Sanguinello  Moscato  Nucellare  49  - 5  -  5,  Sanguinello  Moscato
Cuscuna';
  coltivate,  in  purezza  varietale,  nel  territorio  idoneo  della
regione Sicilia definito nel successivo art. 3.
                               Art. 3.
  La zona di produzione dell'"Arancia  rossa di Sicilia" comprende il
territorio  idoneo  della  Sicilia   orientale  per  la  coltivazione
dell'arancia ed e' cosi' individuato:
  Provincia   di  Catania   -  Territorio   delimitato  in   apposita
cartografia 1:25.000 dei seguenti  comuni: Catania, Adrano, Belpasso,
Biancavilla,  Caltagirone,  Castel  di Judica,  Grammichele,  Licodia
Eubea,  Mazzarrone, Militello  Val di  Catania, Mineo,  Misterbianco,
Motta Sant'Anastasia,  Palagonia, Paterno',  Ramacca, Santa  Maria di
Licodia, Scordia  e Randazzo  limitatamente all'area detta  "isola di
Spano'".
  Provincia  di   Siracusa  -   Territorio  delimitato   in  apposita
cartografia  1:25.000  dei  seguenti  comuni:  Lentini,  Francofonte,
Carlentini, Buccheri,  Melilli, Augusta, Priolo,  Siracusa, Floridia,
Solarino, Sortino e Noto.
  Provincia di  Enna - Territorio delimitato  in apposita cartografia
1:25.000  dei seguenti  comuni: Centuripe,  Regalbuto, Catenanuova  e
Troina limitatamente all'area detta "Cugno di Troina".
  Provincia di Ragusa: Acate, Comiso, Chiaramonte e Vittoria.
                               Art. 4.
  Le condizioni ambientali e di coltura degli aranceti destinati alla
produzione  dell'"Arancia  rossa  di Sicilia"  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire al prodotto che
ne deriva le specifiche caratteristiche di qualita'.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura devono essere  quelli in uso generalizzato  atti a mantenere
un perfetto equilibrio  e sviluppo della pianta oltre  ad una normale
aereazione e  soleggiamento della stessa.  La densita' di  piante per
ettaro e' normalmente compresa tra 230 e 420.
  Per gli  impianti esistenti e  destinati ad esaurimento  e' ammessa
una densita' fino ad un massimo di 725 piante per ettaro.
  Per i sesti  dinamici la densita' e' compresa tra  600 e 840 piante
per ettaro.
  Per  i  nuovi  impianti  sono   ammessi  altri  sesti  su  proposta
dell'assessorato  per  l'agricoltura  della regione  Sicilia,  previo
parere  dell'Istituto sperimentale  per l'agrumicoltura  di Acireale,
purche' non siano modificate le caratteristiche dei frutti.
  I  portainnesti idonei  sono  i seguenti:  arancio amaro,  citrange
Troyer,  citrange Carrizo,  Poncirus trifoliata,  esenti da  virosi e
dotati di alta stabilita' genetica.
  Le operazioni colturali  e le modalita' di  raccolta, devono essere
quelli  generalmente   utilizzati,  il  distacco  dei   frutti  viene
effettuato  con l'ausilio  di forbicine  di raccolta  che operano  il
taglio del peduncolo.
  La  produzione unitaria  massima  consentita di  "Arancia rossa  di
Sicilia" per le  tre varieta' e' fissata in quintali  300 per ettaro.
Per  le selezioni  clonali  "Tarocco Nucellare",  "Moro Nucellare"  e
"Sanguinello Nucellare" la produzione  unitaria massima consentita e'
di q.li 360 per ettaro.
  A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
deve  essere riportata  attraverso una  accurata cernita,  purche' la
produzione globale dell'agrumeto non superi  di oltre il 30 per cento
detti limiti.
  E'  fatto  assoluto divieto  di  praticare  la deverdizzazione  dei
frutti.
                               Art. 5.
  La sussistenza delle condizioni  tecniche di idoneita' e' accertata
dalla regione Sicilia.
  Gli aranceti idonei alla produzione dell'"Arancia rossa di Sicilia"
sono  inseriti  in  apposito  aIbo  tenuto,  attivato,  aggiornato  e
pubblicato  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura competenti per territorio. Copia di tale albo deve essere
depositata  presso   tutti  i  comuni  compresi   nel  territorio  di
produzione.
  Il Ministero  per le  politiche agricole, ai  fini dell'attivazione
del  suddetto   albo  emanera'  apposite  disposizioni   ove  saranno
stabilite le modalita'  per le iscrizioni agli albi,  per le denuncie
di produzione,  per la  modulistica da adottarsi  per un  corretto ed
opportuno controllo della  produzione riconosciuta e commercializzata
annualmente con la indicazione  geografica protetta. Saranno altresi'
stabiliti criteri  e norme  per l'eventuale  delega dei  controlli ai
sensi del regolamento (CEE) 2081  / 92 nonche' per le caratteristiche
del logo figurativo della indicazione geografica protetta.
                               Art. 6.
  I frutti di "Arancia rossa  di Sicilia" all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
                      Arancia rossa di Sicilia
   Tarocco:
  forma: obovata o  globosa, con base piu' o  meno prominente ("Muso"
lungo o corto);
  colore della  buccia: arancio con  parti colorate in  rosso granato
piu' o meno intenso;
  colore  della polpa:  arancio  con screziature  rosse  piu' o  meno
intense in relazione all'epoca di raccolta;
    calibro: minimo 10 (diam. mm. 60 / 68);
  resa in  succo: minima  40%, determinata mediante  spremiagrumi con
birillatrice;
  contenuto di solidi solubili totali nel succo: minimo 10,0 espresso
in gradi Brix;
  rapporto di maturazione: minimo 7,0, determinato come rapporto Brix
/ acidi, esprimendo gli acidi come acido citrico anidro.
                      Arancia rossa di Sicilia
   Moro:
    forma: globosa o ovoidale;
  colore  della  buccia:  arancio  con sfumature  rosso  vinose  piu'
intense su un lato del frutto;
  colore  della   polpa:  interamente  rosso  vinoso   a  maturazione
avanzata;
    calibro: minimo 10 (diam. mm. 60 / 68);
  resa in  succo: minima  40%, determinata mediante  spremiagrumi con
birillatrice;
  contenuto di solidi solubili totali  nel succo: minimo 10, espresso
in gradi Brix;
  rapporto di maturazione: minimo 6,5, determinato come rapporto Brix
/ acidi, esprimendo gli acidi  come acido citrico anidro. Puo' essere
tollerato  il rapporto  di  5,5 per  i frutti  raccolti  nel mese  di
dicembre.
                      Arancia rossa di Sicilia
   Sanguinello:
    forma: globosa o obovata;
    colore della buccia: arancio con sfumature rosse;
    colore della polpa: arancio con screziature rosse;
    calibro: minimo 10 (diam. mm. 60 / 68);
  resa  in succo:  minima 40%  determinata mediante  spremiagrumi con
birillatrice;
  contenuto di solidi solubili totali nel succo: minimo 10,0 espresso
in gradi Brix;
  rapporto di maturazione: minimo  8,0 determinato come rapporto Brix
/ acidi, esprimendo gli acidi come acido citrico anidro.
  Il colore della buccia e della  polpa dei frutti delle tre cultivar
puo' presentare  variazione della  descrizione suddetta  in relazione
all'epoca di raccolta ed alla caratteristica del clone.
  Su  proposta  dei  produttori   interessati,  il  Ministro  per  le
politiche agricole,  nell'ambito delle  linee del piano  nazionale di
lotta fitopatologica integrata e del codice di buona pratica agricola
di cui alla  direttiva (CEE n. 91 / 676,  allegato IV) puo' stabilire
limiti di residui di  fitofarmaci, operazioni agronomiche e colturali
atte al  mantenimento del livello qualitativo  stabilito nel presente
disciplinare.
                               Art. 7.
  L'Arancia rossa di Sicilia e' immessa  al consumo con il logo della
indicazione   geografica  protetta   figurante  su   ogni  frutto   e
confezionata  nel rispetto  delle norme  generali e  metrologiche del
commercio ortofrutticolo.
  Sulle confezioni  deve figurare, in caratteri  chiari, indelebili e
nettamente  distinguibili e  da ogni  altra scritta  la denominazione
"Arancia rossa di Sicilia",  immediatamente seguita dalla indicazione
varietale (Tarocco, Moro o Sanguinello).
  Nello spazio immediatamente sottostante  deve comparire la menzione
"indicazione  geografica   protetta".  E'  vietata   l'aggiunta  alla
indicazione di cui al comma  precedente di qualsiasi qualificazione o
menzioni  diverse  da  quelle  espressamente  previste  nel  presente
disciplinare di  produzione ivi  compresi gli aggettivi:  tipo, fine,
extra, superiore, selezionato, scelto, e similari.
  E' altresi' vietato  utilizzare nomi di varieta'  diverse da quelle
espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.
  E'  tuttavia  consentito  l'utilizzo di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi o ragioni  sociali o marchi privati,  purche' non
abbiano significato laudativo  e non siano tali da  trarre in inganno
l'acquirente; nonche' l'eventuale  nome di aziende o  di aranceti dai
quali effettivamente provengono le arance.
  Debbono inoltre  comparire gli  elementi atti ad  individuare nome,
ragione  sociale   ed  indirizzo   del  confezionatore,   peso  lordo
all'origine. E' facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta
dei frutti.