Modificazioni allo statuto dell'Universita' relativamente alle scuole di specializzazione in farmacia ospedaliera e in scienza e tecnica delle piante officinali.(GU n.269 del 18-11-1997 - Suppl. Ordinario n. 231)
IL RETTORE VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Regio Decreto-Legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; VISTO il Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; VISTA la legge 19.11.1990 n. 341 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; VISTO il D.M. del 6.9.1995 e successive integrazioni relativo all'ordinamento didattico universitario delle Scuole di Specializzazione del settore farmaceutico; VISTE le proposte di riordinamento delle Scuole di Specializzazione del settore farmaceutico formulate dalle Autorita' Accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del Consiglio della Facolta' di Farmacia del 19.2.1997; del Senato Accademico dell'11.4.1997 e del Consiglio di Amministrazione del 25.3.1997; VISTO l'art. 17 - comma 95 - della legge n. 127/1997 che stabilisce che l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e' disciplinato dagli Atenei, in conformita' a criteri generali determinati dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con uno o piu' decreti; VISTO l'art. 17 - comma 101 della legge n. 127/1997 che stabilisce che in ogni Universita' o Istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge; VISTO l'atto di indirizzo datato 5.8.1997 protocollo n. 2079 con il quale il M.U.R.S.T. , nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 17 - comma 95 - della legge n. 127/1997, ha autorizzato, in via generale, le modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alla relative tabelle; VISTO che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, emanato con Decreto Rettorale n. 5626 del 18.10.1995, pubblicato nella G.U. n. 233 del 5.10.1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio Statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato Testo Unico, ed approvato con Regio Decreto del 20.4.1939, n. 1162 e successive modificazioni ed integrazioni; D E C R E T A Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli relativi alle Scuole di Specializzazione in Farmacia ospedaliera e in Scienza e tecnica delle piante officinali afferenti alla Facolta' di Farmacia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA Art. 1 - Presso l'Universita' degli Studi di Napoli Federico II e' istituita la Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera che conferisce il Diploma di specializzazione in Farmacia ospedaliera. La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due settori: a) Farmacia delle istituzioni ospedaliere; b) Farmacia delle istituzioni operanti nel territorio. Art. 2 - La Scuola rilascia il titolo di specialista in Farmacia ospedaliera. Il corso degli studi ha durata triennale. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Le aeree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali dovranno essere dedicate almeno 2400 ore sono specificate nel successivo articolo 9. Art. 3 - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10.3.1982 n. 162. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal Consiglio della scuola. La Scuola afferisce al Dipartimento di Chimica farmaceutica e tossicologica. La sede della Scuola e' la Facolta' di Farmacia. Tutti gli insegnamenti afferiscono alla Facolta di Farmacia. I titolari degli insegnamenti possono essere proposti anche tra i professori di ruolo di altre Facolta', nei termini previsti dalla legislazione vigente. Art. 4 - Alla scuola sono ammessi i laureati in: Chimica e tecnologia Farmaceutiche, e in Farmacia. Per l'iscrizione e' richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista. Sono altresi' ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Universita' italiana e straniera, accettato dalle competenti Autorita' italiane dal Consiglio della scuola e Senato Accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta Scuola. Art. 5 - Il Consiglio della Scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi. Il Consiglio determina, pertanto: - gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; - la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 6 - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, il Consiglio della Scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche indicate nel successivo articolo 9. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 7 - All'inizio di ciascun corso gli Specializzandi dovranno concordare con il Consiglio della Scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal Consiglio della Scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il Consiglio della Scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla Specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 8 - L'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola, stabilisce convenzioni con Enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli Specializzandi ai sensi del D.P.R. dell'11.7.1980, n. 382 e del D.P.R. del 10.3.1982, n. 162. E' consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. Art. 9 - Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto al precedente articolo 6, il Consiglio della Scuola deve comprendere le seguenti aree didattiche, per un minimo di 50 ore per ciascuna area: Area 1) Biologica. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia in condizioni normali che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia. Settori scientifico-disciplinari E07X Farmacologia F04A Patologia generale F05X Microbiologia e microbiologia clinica F22A Igiene generale ed applicata. Area 2) Chimico-analitica farmaceutica Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline chimicofarmaceutiche con particolare riguardo ai rapporti struttura-attivita' ed alle problematiche analitiche dei medicinali, degli alimenti e dei campioni biologici. Settori scientifico-disciplinari A02B Probabilita' e statistica matematica C07X Chimica farmaceutica C09X Chimica bromatologica S01B Statistica per la ricerca sperimentale. Area 3) Tecnologico-applicativa. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline tecnologiche dei medicinali con particolare riferimento alla produzione galenica e all'impiantistica relativa, deve altresi' approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la preformulazione dei medicinali e tutte le tecniche piu' avanzate per il rilascio mirato dei farmaci ed il direzionamento verso organi bersaglio. Settori scientifico-disciplinari C08X Farmaceutico tecnologico applicativo SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA E TECNICA DELLE PIANTE OFFICINALI Art. 1 - Presso l'Universita' degli Studi di Napoli Federico II e' istituita la Scuola di Specializzazione in Scienza e tecnica delle piante officinali. La Scuola afferisce e ha sede presso la Facolta' di Farmacia. Il conseguimento del Diploma di Specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di Specialista. La scuola ha lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel settore delle piante officinali, in relazione alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e/o regionale riguardo a specialisti in erboristeria da inserire nelle strutture operanti sul territorio. Art. 2 - Il corso degli studi ha durata triennale e prevede almeno 1.000 ore di didattica complessiva. Art. 3 - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10.3.1982 n. 162. Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal Consigiio della Scuola. Al funzionamento della Scuola provvede la Facolta' di Farmacia. I titolari degli insegnamenti possono essere proposti anche tra i professori di ruolo e ricercatori confermati di altre Facolta', nei termini previsti dalla legislazione vigente. Art. 4 - Alla Scuola sono ammessi i laureati in: Chimica, Chimica Industriale, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze Agrarie, Scienze Biologiche, Scienze Forestali, Scienze Naturali. Sono altresi' ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Universita' italiana e straniera, accettato dalle competenti Autorita' italiane dal Consiglio della Scuola e dal Senato Accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta Scuola. Art. 5 - Il Consiglio della Scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi. Il Consiglio determina, pertanto: - gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; - la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 6 - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, il Consiglio della Scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo articolo 7 alle quali dovranno essere dedicate almeno 1.000 ore di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quaie si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 7 - Le aeree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali dovranno essere dedicate a norma del precedente art. 6 almeno 1000 ore sono le seguenti: Area 1) Propedeutica L'obiettivo e' quello di fornire agli specializzandi le conoscenze delle piante officinali in rapporto all'ambiente, ai meccanismi genetici che le condizionano, all'attivita' fisiologica, alla lotta contro i parassiti vegetali, nonche' le basi agronomiche e le tecniche specifiche di coltivazione delle piu' importanti specie officinali. Settori scientifico-disciplinari E01D Ecologia vegetale G02A Agronomia e coltivazioni erbacee G04X Genetica agraria G06B Patologia vegetale. Area 2) Teorico-sperimentale L'obiettivo e' quello di fornire agli specializzandi le conoscenze delle piu importanti classi chimiche a cui appartengono i principi attivi di interesse farmacologico, le tecniche di estrazione e di purificazione di tali costituenti, la possibilita' di considerare le piante officinali come integratori alimentari, nonche' i meccanismi di azione delle droghe vegetali e dei loro costituenti, le loro attivita' e tossicita'. Settori scientifico-disciplinari C07X Chimica farmaceutica E07X Farmacologia E08X Biologia farmaceutica. Area 3) Tecnico-applicativa Con le discipline previste in questa area e' intendimento fornire le conoscenze delle tecniche di preparazione dei prodotti erboristici e/o delle specialita' contenenti i loro principi attivi allo stato puro, quelle del mercato relativo alla produzione nazionale ed internazionale compreso il problema delle importazioni, nonche' gli aspetti legislativi riguardanti la produzione e il commercio dei prodotti erboristici. Settori scientifico-disciplinari C08X Farmaceutico tecnologico applicativo N05X Diritto dell'economia P02A Economia aziendale. Art. 8 - All'inizio di ciascun corso gli Specializzandi dovranno concordare con il Consiglio della Scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal Consiglio della Scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il Consiglio della Scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla Specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 9 - L'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola, stabilisce convenzioni con Enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli Specializzandi ai sensi del D.P.R. dell'11.7.1980, n. 382 e del D.P.R. del 10.3.1982, n. 162. E' consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. Il presente Decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Napoli, 2 ottobre 1997 Il rettore: TESSITORE