UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1997 

    Modificazioni  allo  statuto  dell'Universita' relativamente alle
scuole di specializzazione in farmacia ospedaliera  e  in  scienza  e
tecnica delle piante officinali.
(GU n.269 del 18-11-1997 - Suppl. Ordinario n. 231)

                             IL RETTORE
    VISTO  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con Regio Decreto 31 agosto  1933,  n.  1592  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    VISTO  il Regio Decreto-Legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
    VISTO il Regio Decreto 30 settembre 1938, n.  1652  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
    VISTA  la  legge  19.11.1990  n.  341 relativa alla riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
    VISTO il D.M. del 6.9.1995  e  successive  integrazioni  relativo
all'ordinamento    didattico    universitario    delle    Scuole   di
Specializzazione del settore farmaceutico;
    VISTE   le   proposte   di   riordinamento   delle   Scuole    di
Specializzazione  del  settore farmaceutico formulate dalle Autorita'
Accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del  Consiglio
della  Facolta'  di  Farmacia  del  19.2.1997;  del Senato Accademico
dell'11.4.1997 e del Consiglio di Amministrazione del 25.3.1997;
    VISTO l'art. 17  -  comma  95  -  della  legge  n.  127/1997  che
stabilisce  che  l'ordinamento  degli  studi  dei  corsi  di  diploma
universitario, di laurea e di specializzazione e' disciplinato  dagli
Atenei,  in  conformita'  a criteri generali determinati dal Ministro
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con uno  o
piu' decreti;
    VISTO  l'art.  17  -  comma  101  della  legge  n.  127/1997  che
stabilisce  che  in  ogni  Universita'  o  Istituto   di   istruzione
universitaria,  nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al
comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di
entrata in vigore della predetta legge;
    VISTO l'atto di indirizzo datato 5.8.1997 protocollo n.  2079 con
il quale il M.U.R.S.T. , nelle more dell'emanazione  dei  decreti  di
cui  all'articolo  17  -  comma  95  -  della  legge  n. 127/1997, ha
autorizzato, in via generale, le modifiche all'ordinamento  didattico
proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alla relative tabelle;
    VISTO che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di
Napoli  Federico  II,  emanato  con  Decreto  Rettorale  n.  5626 del
18.10.1995, pubblicato nella G.U. n.  233 del 5.10.1995, non contiene
gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e'  previsto  nel
regolamento didattico di Ateneo;
    CONSIDERATO  che  nelle  more dell'approvazione e dell'emanazione
del  regolamento  didattico   di   Ateneo   le   modifiche   relative
all'ordinamento  degli  studi dei corsi di laurea, di diploma e delle
scuole di  specializzazione  vengono  operate  sul  vecchio  Statuto,
emanato  ai  sensi  dell'art.  17  del  sopracitato  Testo  Unico, ed
approvato con Regio Decreto  del  20.4.1939,  n.  1162  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
                            D E C R E T A
    Lo  Statuto  dell'Universita'  degli Studi di Napoli Federico II,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
    Gli articoli relativi alle Scuole di Specializzazione in Farmacia
ospedaliera  e in Scienza e tecnica delle piante officinali afferenti
alla Facolta' di Farmacia sono soppressi e  sostituiti  dai  seguenti
nuovi articoli:
         SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA
    Art.  1  - Presso l'Universita' degli Studi di Napoli Federico II
e' istituita la Scuola di Specializzazione  in  Farmacia  ospedaliera
che   conferisce   il   Diploma   di   specializzazione  in  Farmacia
ospedaliera.
    La scuola ha lo scopo di assicurare  ai  laureati  in  discipline
farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due settori:
    a) Farmacia delle istituzioni ospedaliere;
    b) Farmacia delle istituzioni operanti nel territorio.
    Art.  2 - La Scuola rilascia il titolo di specialista in Farmacia
ospedaliera.
    Il corso degli studi ha durata triennale.
    La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
    Le aeree didattiche che caratterizzano questo corso e alle  quali
dovranno  essere  dedicate  almeno  2400  ore  sono  specificate  nel
successivo articolo 9.
    Art. 3 - Il numero degli iscritti a ciascun anno di  corso  viene
fissato  in  base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed
attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10.3.1982 n.
162.
    Le modalita' delle eventuali prove di ammissione  sono  stabilite
dal Consiglio della scuola.
    La  Scuola  afferisce  al  Dipartimento di Chimica farmaceutica e
tossicologica.
    La sede della Scuola e' la Facolta' di Farmacia.
    Tutti gli insegnamenti afferiscono alla Facolta  di  Farmacia.  I
titolari  degli  insegnamenti  possono  essere  proposti  anche tra i
professori di ruolo di altre Facolta',  nei  termini  previsti  dalla
legislazione vigente.
    Art.  4  -  Alla  scuola  sono  ammessi  i laureati in: Chimica e
tecnologia Farmaceutiche, e in Farmacia.
    Per l'iscrizione e' richiesta l'abilitazione all'esercizio  della
professione di farmacista.
    Sono  altresi'  ammessi  alla scuola coloro che siano in possesso
del titolo  di  studio,  conseguito  presso  Universita'  italiana  e
straniera,   accettato   dalle   competenti  Autorita'  italiane  dal
Consiglio della  scuola  e  Senato  Accademico  e  che  sia  ritenuto
equipollente  anche  limitatamente  ai  fini  dell'iscrizione a detta
Scuola.
    Art. 5 -  Il  Consiglio  della  Scuola  determina,  con  apposito
regolamento,  in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del Corso di
Specializzazione ed il relativo piano di studi.
    Il Consiglio determina, pertanto:
    - gli insegnamenti fondamentali obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici;
    -  la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita'
di laboratorio, pratiche e di tirocinio.
    Art.  6  -  Nel  determinare  il piano degli studi secondo quanto
previsto dal precedente articolo 5, il Consiglio della Scuola  dovra'
comprendere   nell'ordinamento   le   aree  didattiche  indicate  nel
successivo articolo 9.
    Per ciascuna area i settori definiscono  l'ambito  scientifico  e
disciplinare   nel  quale  si  sviluppera'  l'attivita'  didattica  e
verranno reperiti i docenti.
    Art. 7 - All'inizio di ciascun corso gli Specializzandi  dovranno
concordare  con  il  Consiglio della Scuola la scelta degli eventuali
corsi opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno
della  specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato
dal Consiglio della Scuola.
    Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed  alle  attivita'
pratiche  il  Consiglio  della Scuola potra' riconoscere utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
Specializzazione   svolta   in  Italia  e  all'estero  in  laboratori
universitari o extra universitari.
    Art. 8 - L'Universita', su proposta del Consiglio  della  Scuola,
stabilisce  convenzioni con Enti pubblici o privati, con finalita' di
sovvenzione e di utilizzazione di strutture extra  universitarie  per
lo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche degli Specializzandi ai
sensi del D.P.R.  dell'11.7.1980, n. 382 e del D.P.R. del  10.3.1982,
n. 162.
    E' consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi
distaccate.
    Art.  9  -  Nel  determinare  il  piano  di  studi secondo quanto
previsto al precedente articolo 6, il  Consiglio  della  Scuola  deve
comprendere  le seguenti aree didattiche, per un minimo di 50 ore per
ciascuna area:
    Area 1) Biologica.
    Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle
discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia  in  condizioni
normali  che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione
ed alla microbiologia.
    Settori scientifico-disciplinari
    E07X Farmacologia
    F04A Patologia generale
    F05X Microbiologia e microbiologia clinica
    F22A Igiene generale ed applicata.
    Area 2) Chimico-analitica farmaceutica
    Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle
discipline chimicofarmaceutiche con particolare riguardo ai  rapporti
struttura-attivita'  ed alle problematiche analitiche dei medicinali,
degli alimenti e dei campioni biologici.
    Settori scientifico-disciplinari
    A02B Probabilita' e statistica matematica
    C07X Chimica farmaceutica
    C09X Chimica bromatologica
    S01B Statistica per la ricerca sperimentale.
    Area 3) Tecnologico-applicativa.
    Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle
discipline tecnologiche dei medicinali  con  particolare  riferimento
alla  produzione galenica e all'impiantistica relativa, deve altresi'
approfondire  le  problematiche  inerenti  la   formulazione   e   la
preformulazione  dei medicinali e tutte le tecniche piu' avanzate per
il rilascio mirato dei farmaci  ed  il  direzionamento  verso  organi
bersaglio.
    Settori scientifico-disciplinari
    C08X Farmaceutico tecnologico applicativo
           SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA E TECNICA
                       DELLE PIANTE OFFICINALI
    Art.  1  - Presso l'Universita' degli Studi di Napoli Federico II
e' istituita la Scuola di Specializzazione in Scienza e tecnica delle
piante officinali. La Scuola afferisce e ha sede presso  la  Facolta'
di Farmacia.
    Il  conseguimento  del  Diploma di Specializzazione consente, nei
vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di
Specialista.
    La scuola ha lo scopo di promuovere lo studio e  la  ricerca  nel
settore  delle  piante  officinali,  in  relazione  alle esigenze del
Servizio Sanitario Nazionale e/o regionale riguardo a specialisti  in
erboristeria da inserire nelle strutture operanti sul territorio.
    Art.  2  -  Il  corso  degli  studi ha durata triennale e prevede
almeno 1.000 ore di didattica complessiva.
    Art. 3 - Il numero degli iscritti a ciascun anno di  corso  viene
fissato  in  base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed
attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10.3.1982 n.
162.
    Le  modalita'  delle  prove  di  ammissione  sono  stabilite  dal
Consigiio della Scuola.
    Al funzionamento della Scuola provvede la Facolta' di Farmacia. I
titolari  degli  insegnamenti  possono  essere  proposti  anche tra i
professori di ruolo e ricercatori confermati di altre  Facolta',  nei
termini previsti dalla legislazione vigente.
    Art. 4 - Alla Scuola sono ammessi i laureati in: Chimica, Chimica
Industriale, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Medicina e
Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze Agrarie, Scienze Biologiche,
Scienze Forestali, Scienze Naturali.
    Sono  altresi'  ammessi  alla Scuola coloro che siano in possesso
del titolo  di  studio,  conseguito  presso  Universita'  italiana  e
straniera,   accettato   dalle   competenti  Autorita'  italiane  dal
Consiglio della Scuola e dal Senato Accademico  e  che  sia  ritenuto
equipollente  anche  limitatamente  ai  fini  dell'iscrizione a detta
Scuola.
    Art. 5 -  Il  Consiglio  della  Scuola  determina,  con  apposito
regolamento,  in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del Corso di
Specializzazione ed il relativo piano di studi.
    Il Consiglio determina, pertanto:
    - gli insegnamenti fondamentali obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici;
    -  la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita'
di laboratorio, pratiche e di tirocinio.
    Art. 6 - Nel determinare il  piano  degli  studi  secondo  quanto
previsto  dal precedente articolo 5, il Consiglio della Scuola dovra'
comprendere  nell'ordinamento  le  aree  didattiche  specificate  nel
successivo  articolo  7  alle  quali  dovranno essere dedicate almeno
1.000 ore di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area.
    Per  ciascuna  area  i settori definiscono l'ambito scientifico e
disciplinare  nel  quaie  si  sviluppera'  l'attivita'  didattica   e
verranno reperiti i docenti.
    Art.  7  -  Le aeree didattiche che caratterizzano questo corso e
alle quali dovranno essere dedicate a norma  del  precedente  art.  6
almeno 1000 ore sono le seguenti:
    Area 1) Propedeutica
    L'obiettivo   e'   quello   di  fornire  agli  specializzandi  le
conoscenze delle  piante  officinali  in  rapporto  all'ambiente,  ai
meccanismi  genetici  che le condizionano, all'attivita' fisiologica,
alla lotta contro i parassiti vegetali, nonche' le basi agronomiche e
le tecniche specifiche di coltivazione delle piu'  importanti  specie
officinali.
    Settori scientifico-disciplinari
    E01D Ecologia vegetale
    G02A Agronomia e coltivazioni erbacee
    G04X Genetica agraria
    G06B Patologia vegetale.
    Area 2) Teorico-sperimentale
    L'obiettivo   e'   quello   di  fornire  agli  specializzandi  le
conoscenze delle piu importanti classi chimiche a cui appartengono  i
principi attivi di interesse farmacologico, le tecniche di estrazione
e   di   purificazione   di  tali  costituenti,  la  possibilita'  di
considerare le piante officinali come integratori alimentari, nonche'
i meccanismi di azione delle droghe vegetali e dei loro  costituenti,
le loro attivita' e tossicita'.
    Settori scientifico-disciplinari
    C07X Chimica farmaceutica
    E07X Farmacologia
    E08X Biologia farmaceutica.
    Area 3) Tecnico-applicativa
    Con le discipline previste in questa area e' intendimento fornire
le conoscenze delle tecniche di preparazione dei prodotti erboristici
e/o  delle  specialita'  contenenti i loro principi attivi allo stato
puro, quelle  del  mercato  relativo  alla  produzione  nazionale  ed
internazionale  compreso  il problema delle importazioni, nonche' gli
aspetti legislativi riguardanti la  produzione  e  il  commercio  dei
prodotti erboristici.
    Settori scientifico-disciplinari
    C08X Farmaceutico tecnologico applicativo
    N05X Diritto dell'economia
    P02A Economia aziendale.
    Art.  8 - All'inizio di ciascun corso gli Specializzandi dovranno
concordare con il Consiglio della Scuola la  scelta  degli  eventuali
corsi  opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento all'interno
della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e  di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato
dal Consiglio della Scuola.
    Ai  fini  della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il Consiglio della Scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
Specializzazione  svolta  in  Italia  e  all'estero   in   laboratori
universitari o extra universitari.
    Art.  9  - L'Universita', su proposta del Consiglio della Scuola,
stabilisce convenzioni con Enti pubblici o privati, con finalita'  di
sovvenzione  e  di utilizzazione di strutture extra universitarie per
lo svolgimento delle attivita'  didattiche  degli  Specializzandi  ai
sensi  del D.P.R.  dell'11.7.1980, n. 382 e del D.P.R. del 10.3.1982,
n. 162.
    E' consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi
distaccate.
    Il presente Decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana.
    Napoli, 2 ottobre 1997
                                                Il rettore: TESSITORE