UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1997 

    Modificazioni  allo  statuto  dell'Universita'  relativamente  al
corso di laurea in scienze biologiche.
(GU n.269 del 18-11-1997 - Suppl. Ordinario n. 231)

                             IL RETTORE
    VISTO  il  Testo  Unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato  con  Regio  Decreto  31  agosto 1933, n. 1592 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    VISTO il Regio Decreto-Legge 20 giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
    VISTO il Regio Decreto 30 settembre 1938, n.  1652  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
    VISTA  la  legge  19.11.1990  n.  341 relativa alla riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
    VISTO il D.M. 26.5.1995 relativo a modificazioni  all'ordinamento
didattico  universitario di cui alla Tabella XXV concernente il Corso
di Laurea in Scienze Biologiche;
    VISTE le proposte  di  modifica  dell'ordinamento  didattico  del
Corso  di  Laurea  in  Scienze  Biologiche  formulate dalle Autorita'
Accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del  Consiglio
della  Facolta'  di  Scienze  Matematiche,  Fisiche  e  Naturali  del
21.4.1997; del Senato Accademico del 19.5.1997  e  del  Consiglio  di
Amministrazione del 21.5.1997;
    VISTO  l'art.  17  -  comma  95  -  della  legge  n. 127/1997 che
stabilisce  che  l'ordinamento  degli  studi  dei  corsi  di  diploma
universitario,  di laurea e di specializzazione e' disciplinato dagli
Atenei, in conformita' a criteri generali  determinati  dal  Ministro
dell'Universita'  e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con uno o
piu' decreti;
    VISTO  l'art.  17  -  comma  101  della  legge  n.  127/1997  che
stabilisce   che   in  ogni  Universita'  o  Istituto  di  istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui  al
comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di
entrata in vigore della predetta legge;
    VISTO l'atto di indirizzo datato 5.8.1997 protocollo n.  2079 con
il  quale  il  M.U.R.S.T. , nelle more dell'emanazione dei decreti di
cui all'articolo 17  -  comma  95  -  della  legge  n.  127/1997,  ha
autorizzato,  in via generale, le modifiche all'ordinamento didattico
proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alla relative tabelle;
    VISTO che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di
Napoli Federico  II,  emanato  con  Decreto  Rettorale  n.  5626  del
18.10.1995, pubblicato nella G.U. n.  233 del 5.10.1995, non contiene
gli  ordinamenti  didattici e che il loro inserimento e' previsto nel
regolamento didattico di Ateneo;
    CONSIDERATO che nelle more  dell'approvazione  e  dell'emanazione
del   regolamento   didattico   di   Ateneo   le  modifiche  relative
all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma  e  delle
scuole  di  specializzazione  vengono  operate  sul  vecchio Statuto,
emanato ai  sensi  dell'art.  17  del  sopracitato  Testo  Unico,  ed
approvato  con  Regio  Decreto  del  20.4.1939,  n. 1162 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    CONSIDERATA la necessita' di  procedere  ad  una  riarticolazione
dello  Statuto,  contenente  gli  ordinamenti  didattici dei corsi di
laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;
                            D E C R E T A
    Lo  Statuto  dell'Universita'  degli Studi di Napoli Federico II,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
    Gli  articoli  relativi  al Corso di Laurea in Scienze Biologiche
della Facolta' di  Scienze  Matematiche,  Fisiche  e  Naturali,  sono
soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:
                CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE
    Art.  1  (Accesso  al  corso  di  laurea) - L'accesso al corso di
laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
    Art. 2 (Durata e articolazione dei corsi) - La durata degli studi
del corso di laurea in Scienze Biologiche e' fissata in cinque  anni,
articolati  in  un  triennio  a  carattere  formativo  di  base ed in
successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno  lo  scopo
di   completare  la  preparazione  dottrinale  e  metodologica  degli
studenti in settori specifici delle  scienze  biologiche  di  cui  al
successivo art. 5.
    Il  Consiglio  di  corso  di  laurea puo' articolare ciascuno dei
cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata
di almeno tredici settimane ciascuno.
    L'attivita' didattico-formativa comportera' un totale  di  almeno
480  ore  per  anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno
nei  bienni  di  indirizzo  e  constera'  di  lezioni,  esercitazioni
teoriche  e  numeriche,  seminari,  corsi monografici, dimostrazioni,
attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali  di  accertamento,
correzione e discussione di elaborati, ecc.
    Parte  dell'attivita'  pratica  potra' essere svolta anche presso
laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente  del
corso,  previo stipula di apposite convenzioni. L'attivita' didattica
formativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite
da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.
    Ogni corso monodisciplinare e'  costituito  da  un'annualita'  di
almeno ottanta ore o unita' didattiche di quaranta ore.
    Il  corso  di  insegnamento  integrato  e'  costituito  da unita'
didattiche coordinate  di  quaranta  ore,  per  un  massimo  di  tre,
impartite  da  piu'  insegnanti e comunque con un unico esame finale.
Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso
integrato.
    I  contenuti  didattico-formativi  del  corso  di   laurea   sono
articolati  in  aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art.
5.
    Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente  dovra'
dimostrare  la  conoscenza  pratica  e  la comprensione di almeno una
lingua straniera di rilevanza scientifica,  di  norma  l'inglese.  Le
modalita'  di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di
laurea.
    Lo studente, durante il triennio di base,  dovra'  frequentare  i
due laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo art. 5,
per  non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le
relative prove.
    Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture
didattiche,  potranno  accorpare  due  corsi  dello  stesso   settore
scientifico-disciplinare  o  della  stessa area didattica in un unico
esame. Comunque,  nello  stabilire  le  prove  di  valutazione  della
preparazione   degli  studenti,  si  fara'  ricorso  al  criterio  di
continuita', di globalita' e di accorpamento in modo da  limitare  il
numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno
di 17 e non piu' di 19 nel triennio comune.
    Lo  studente  dovra'  superare,  inoltre,  l'esame  di laurea che
consistera' nella  discussione  della  tesi,  di  norma  a  carattere
sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui
preparazione  comporta  la  frequenza  di  almeno  un  anno presso un
laboratorio sotto la  guida  del  relatore  designato  dal  corso  di
laurea.
    Superato  l'esame  di  laurea  lo  studente consegue il titolo di
dottore in scienze biologiche.
    Art. 3 (Regolamento d'Ateneo) -  La  facolta'  nel  recepire  nel
regolamento  di  Ateneo  e  nel  regolamento  didattico l'ordinamento
didattico nazionale indichera' per  ciascuna  area  gli  insegnamenti
attingendoli dai settori scientifico- disciplinari indicati nell'art.
5.
    Art.  4  (Manifesto degli studi) - All'atto della predisposizione
del  manifesto  annuale  degli  studi,  i  consigli  delle  strutture
didattiche    determineranno    con   apposito   regolamento   quanto
espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 41 della legge  n.
341/1990.
    In   particolare  il  consiglio  di  facolta',  su  proposta  del
consiglio di corso di laurea:
    a) definisce il piano di studi ufficiale  del  corso  di  laurea,
comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
od   integrati)   che   costituiscono   le   singole  annualita'.  Le
denominazioni di tali corsi dovranno essere  scelte  all'interno  dei
settori   scientifico-disciplinari   con   l'aggiunta   di  eventuali
qualificazioni atte ad identificare il livello e il  contenuto  degli
insegnamenti;
    c)  sceglie  le  discipline  rispettando le indicazioni di cui al
successivo art. 5;
    d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualita' che
vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata  alle
attivita' teorico-pratiche;
    e)  fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una
medesima annualita' integrata;
    f) indica le annualita' di cui lo studente dovra'  aver  ottenuto
l'attestazione  di  frequenza  e  quali  e  quanti  esami dovra' aver
superato  al  fine  di  ottenere  l'iscrizione  all'anno   di   corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
    g)  indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti
attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;
    h)  fissa  le  modalita'  di  organizzazione  dei  laboratori  di
biologia  sperimentale  e  le attivita' teorico-pratiche da svolgersi
nel loro ambito;
    i) indica le  annualita'  e/o  le  unita'  didattiche  comuni  ai
diplomi affini.
    Art. 5 (Articolazione del corso di laurea).
1) LABORATORI DI BIOLOGIA SPERIMENTALE.
    Durante  il  triennio  gli studenti sono tenuti a frequentare due
laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.
    Scopo di questi laboratori, nei quali dovra' essere preminente la
partecipazione   attiva   degli   studenti   agli   esperimenti,   e'
l'acquisizione  delle  conoscenze  e  abilita' pratiche di base nelle
discipline a contenuto biologico,  necessarie  per  l'approfondimento
successivo in particolare nei bienni di indirizzo.
    I  laboratori  che  dispongono  di almeno 80 ore complessive, non
danno luogo a titolarita' e  sono  caratterizzati  da  una  didattica
interdisciplinare.
    I  docenti  del  corso  di  laurea  e  i  ricercatori allo stesso
afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici  orari,  sono
tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.
    La  facolta'  su  proposta  del consiglio di corso di laurea e in
base al proprio regolamento  didattico,  provvede  ad  organizzare  i
laboratori  per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei
docenti, in particolare il compito di coordinamento.
    L'accertamento  del  profitto  ha  luogo,  per  ogni   corso   di
laboratorio,  con  le  modalita' fissate nel regolamento didattico. I
relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.
2) AREE DIDATTICHE OBBLIGATORIE COMUNI.
    Il monte orario di attivita' didattiche assomma, nel triennio,  a
non  meno  di  1440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia
sperimentale per un totale di 1520 ore.
    Area matematica: due annualita'.
    Lo  studente  deve  acquisire  nozioni  di   base   del   calcolo
differenziale  e  integrale,  della  geometria  analitica, dei metodi
numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi  di
programmazione,  dell'analisi  statistica, dei modelli matematici con
particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.
    Settori:  A01B  Algebra,   A01C   Geometria,   A01D   Matematiche
complementari,   A02A   Analisi   matematica,   A02B  Probabilita'  e
statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica,
K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali.
    Area  fisica:  due  annualita'  con   almeno   un   semestre   di
laboratorio.
    Lo  studente  deve  acquisire  le conoscenze di base, finalizzate
alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica  classica  e
moderna,  delle  proprieta'  fisiche  dei  liquidi e dei gas; saranno
necessarie conoscenze di  termodinamica,  elettromagnetismo,  ottica,
meccanica dei fluidi, radioattivita' e le nozioni essenziali relative
alle  misure  e  al  trattamento  dei  dati  sperimentali, nonche' le
tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.
    Settore B01B Fisica.
    Area chimica: 3 annualita' con almeno un semestre di laboratorio.
    Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della  chimica
generale,  della  chimica  inorganica,  della  chimica  organica ed i
fondamenti della chimica fisica e deile metodiche di laboratorio. Gli
argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i  corsi  debbono
fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.
    Settori:   C02X   Chimica   fisica,   C03X  Chimica  generale  ed
inorganica, C05X Chimica organica (C01A chimica analitica  o  C03X  o
C05X per il laboratorio).
    Area biologica: 11 annualita'
    Lo  studente  deve  acquisire  nozioni  di  base che riguardano i
livelli  cellulare  e  organistico   dell'organizzazione   biologica,
nonche'    dell'evoluzione,    filogenesi,   sviluppo,   ecologia   e
distribuzione geografica dei viventi. Deve,  inoltre,  apprendere  le
nozioni   di   base  dei  fenomeni  biologici;  in  particolare  deve
affrontare le problematiche di biochimica,  di  fisiologia  cellulare
dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai corretti meccanismi
chimico-fisici  ed  ai rapporti struttura-funzione.  Deve conoscere i
meccanismi molecolari di regolazione delle  attivita'  vitali,  dalla
trasmissione  dell'informazione  genica  ai  fenomeni evolutivi. Deve
avere conoscenze di base dell'interazione di fattori  esterni  con  i
fenomeni   vitali  e  dei  meccanismi  di  difesa.  Delle  22  unita'
didattiche  previste  per  l'area  biologica,  11  saranno  ripartite
uniformemente  in  modo  da  comprendere discipline dei settori: E01A
Botanica, E01E Fisiologia  vegetale,  E02A  Zoologia,  E02B  Anatomia
comparata,  E03A  Ecologia,  E04A  Fisiologia generale, E04B Biologia
molecolare,  E05A  Biochimica,  E11X  Genetica,  E12X   Microbiologia
generale.
    Le  restanti 11 unita' didattiche a concorrenza delle complessive
36 del triennio (oltre  a  quelle  destinate  ai  due  laboratori  di
biologia   sperimentale)   saranno  utilizzate  per  discipline,  ivi
comprese quelle indicate nel primo  gruppo,  scelte  all'interno  dei
settori  scientifico-disciplinari  di  area  biologica  e  di  quelli
previsti per il biennio di indirizzo.
    Due unita' didattiche dell'area matematica e/o  dell'area  fisica
possono  essere  impartite  nel  biennio  di  indirizzo  anziche' nel
triennio di base.
    BIENNIO DI INDIRIZO
    La  facolta'  su  proposta  del  consiglio  di  corso  di  laurea
determina  nello  statuto  o  nel  Regolamento  didattico  uno o piu'
indirizzi di laurea (di norma non oltre cinque), tenendo conto  della
effettiva  disponibilita' di docenti in rapporto agli insegnamenti da
impartire, nonche' delle attrezzature e  del  numero  degli  studenti
iscritti al corso di laurea.
    Il  biennio  di  indirizzo comprende non meno di 7 annualita' per
complessive 560 ore di cui 3 annualita' caratterizzanti  l'indirizzo,
prelevate da tre differenti settori scientifico-disciplinari.
    L'accesso  al biennio di indirizzo e' condizionato al superamento
delle condizioni e propedeuticita fissate nel manifesto degli  studi.
Gli  studenti  sono  tenuti  a  scegliere all'atto dell'iscrizione al
quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.
    Sono indicati a titolo esemplificativo i seguenti indirizzi:
    a)  Bioecologico,  con  discipline  caratterizzanti  scelte   nei
settori:  E01A  Botanica,  E02A  Zoologia, E03A Ecologia, F22A Igiene
generale ed applicata.
    b)  Biomolecolare,  con  discipline  caratterizzanti  scelte  nei
settori:  E04B  Biologia  molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica,
E12X Microbiologia generale.
    c) Biotecnologico,  con  discipline  caratterizzanti  scelte  nei
settori:  C10X  Chimica  e  biotecnologia  delle  fermentazioni, E05A
Biochimica, E11X Genetica, E12X Microbiologia generale, E13X Biologia
applicata.
    d)  Biologia integrata, con discipline caratterizzanti scelte nei
settori:  E01A  Botanica,  E02A  Zoologia,  E03B  Antropologia,  E04A
Fisiologia generale.
    e)  Fisiopatologico,  con  discipline  caratterizzanti scelte nei
settori: E04A Fisiologia generale, E07X Farmacologia,  E09A  Anatomia
umana, F04A Patologia generale, F22A Igiene generale ed applicata.
    Gli  insegnamenti  opzionali  a  completamento  del monte ore del
biennio saranno indicati dalla facolta', in coerenza con il contenuto
formativo di ciascun indirizzo.
    Il presente Decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana.
    Napoli, 2 ottobre 1997
                                                Il rettore: TESSITORE