COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997 

  Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16
aprile  1987, n.  183, del  programma degli  interventi finanziari  a
gestione  regionale  da  effettuarsi  negli  anni  1997  -  1999,  in
relazione  all'obiettivo  2  del  regolamento   CEE  n.  2081  /  93.
(Deliberazione n. 141/97).
(GU n.245 del 20-10-1997)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge  19 febbraio 1992, n. 142  (legge comunitaria 1991),
ed  in particolare  gli articoli  74 e  75 concernenti  il richiamato
Fondo di rotazione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996,  n. 52 (legge comunitaria 1994), ed
in particolare l'art. 56;
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro del 27 dicembre 1996, con
il quale,  in attuazione  del predetto art.  56, e'  stato modificato
l'art. 9 del citato decreto n. 568 / 1988;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione della  legge n. 183 / 1987 e  del decreto legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista la  legge 8 agosto  1995, n.  341, recante misure  dirette ad
accelerare   il  completamento   degli  interventi   pubblici  e   la
realizzazione  dei  nuovi  interventi nelle  aree  depresse,  nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto il regolamento del Consiglio  delle Comunita' europee n. 2081
/ 93,  relativo ai  compiti dei  Fondi strutturali,  al rafforzamento
della  loro efficacia  e all'attuazione  di un  miglior coordinamento
anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
2082  / 93,  relativo  al coordinamento  degli  interventi dei  Fondi
strutturali;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
2083 / 93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Vista  la propria  delibera  13  aprile 1994,  con  la quale  viene
determinata  per  l'obiettivo 2  la  quota  parte di  cofinanziamento
pubblico nazionale  a carico del  bilancio statale per le  misure non
direttamente gestite dalle amministrazioni centrali;
  Considerata  l'opportunita' che  gli  interventi per  le piccole  e
medie imprese  industriali non  di competenza regionale,  nonche' gli
interventi a  valere sul  Fondo sociale  europeo, formino  oggetto di
ulteriori distinte delibere CIPE;
  Considerata l'opportunita' di stabilire  un programma di interventi
finanziari ammissibili  al cofinanziamento  comunitario piu'  ampio -
programma regionale  aggiuntivo - di quello  definito nelle decisioni
dei  DOCUP, in  misura pari  ad almeno  il 20  per cento  della quota
nazionale  di  cofinanziamento  del  FESR, senza  variare  il  quadro
finanziario dei DOCUP stessi;
  Considerato che  a tale fine  occorre elevare il  finanziamento del
Fondo di  rotazione fino  alla misura  del 90  per cento  delle quote
nazionali pubbliche  previste nei  documenti unici  di programmazione
per il periodo 1997 - 1999,  lasciando a carico delle regioni e degli
altri soggetti pubblici il rimanente 10 per cento, in deroga a quanto
stabilito con la predetta delibera 13 aprile 1994;
  Considerato che  le regioni  e gli  altri soggetti  pubblici devono
destinare proprie  risorse per  finanziare interventi  ammissibili al
cofinanziamento comunitario  nella predetta misura pari  ad almeno il
20 per cento della quota nazionale di cofinanziamento del FESR;
  Viste  le  decisioni  con  le   quali  la  Commissione  europea  ha
approvato, nel  quadro del partenariato  con le autorita'  centrali e
regionali interessate,  i documenti  unici di  programmazione (DOCUP)
per  gli  interventi  strutturali  nelle regioni  Emilia  -  Romagna,
Toscana, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche e Valle
d'Aosta di cui all'obiettivo 2, per il periodo 1997 - 1999;
  Vista la nota  della Commissione europea n. 07432531  del 29 luglio
1997,  con la  quale  la stessa  comunica di  avere  adottato per  le
rimanenti  regioni Lazio  e  Friuli-Venezia Giulia  una decisione  di
principio con cui vengono definiti i piani finanziari;
  Considerata   l'opportunita'   di  garantire   tempestivamente   il
cofinanziamento  nazionale di  tutti i  DOCUP delle  regioni italiane
concernenti l'obiettivo 2,  allo scopo di non  ritardare le procedure
attuative;
  Considerato  che  i  predetti  DOCUP,  oltre  alle  nuove  risorse,
comprendono anche  le risorse  non impegnate dei  DOCUP 1994  - 1996,
nonche' la relativa indicizzazione;
  Considerato  che a  fronte delle  risorse trasferite,  ivi compresa
l'indicizzazione, ammontanti  a 129,300  Mecu per  il periodo  1997 -
1999,  a valere  sul  Fondo europeo  di  sviluppo regionale,  occorre
provvedere ad  assicurare le  necessarie risorse  nazionali pubbliche
valutate in 488,393 miliardi di lire;
  Considerato che a fronte delle nuove risorse rese disponibi1i dalla
Commissione  nel  contesto  della suddetta  decisione,  ammontanti  a
552,795 Mecu per  il periodo 1997 - 1999, a  valere sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, occorre provvedere ad assicurare le necessarie
risorse nazionali pubbliche valutate in 1.541,527 miliardi di lire in
termini di  cofinanziamento dei  DOCUP, nonche' in  ulteriori 308,304
miliardi di lire per il programma regionale aggiuntivo;
  Considerata la  necessita' di  ricorrere, relativamente  alla quota
statale, alle disponibilita' del  Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183 / 1987;
  Considerata l'esigenza, qualora  non ricorra l'ipotesi dell'impegno
unico   comunitario,  di   stabilire   in   distinte  quote   annuali
l'intervento del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la nota del direttore  generale del servizio per le politiche
di  coesione  del  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica n. 5/1854, in data 30 luglio 1997;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Ai fini della realizzazione delle misure di competenza regionale
concernenti lo sviluppo ed il rafforzamento del tessuto delle piccole
e medie  imprese industriali ed  artigiane, il turismo, la  ricerca e
l'innovazione  tecnologica,  l'ambiente  e  la  riqualificazione  del
territorio,  per   il  periodo   1997  -   1999  e'   autorizzato  un
cofinanziamento nazionale  pubblico pari  a 488,393 miliardi  di lire
per le  risorse trasferite  e la  relativa indicizzazione,  nonche' a
1.541,527  miliardi  di  lire  per  le  nuove  risorse.  Al  predetto
cofinanziamento si fa fronte per  1.725,331 miliardi di lire a valere
sulle risorse  del Fondo  di rotazione ex  lege n. 183  / 1987  e per
304,589 miliardi di lire con  disponibilita' delle regioni e di altri
soggetti pubblici interessati.  Questi ultimi provvederanno, inoltre,
con proprie risorse, pari a 308,304 miliardi di lire, a finanziare il
programma aggiuntivo  regionale. Le  tabelle A  e B  allegate formano
parte    integrante   della    presente    delibera   ed    indicano,
rispettivamente, il  quadro finanziario  delle risorse  trasferite ed
indicizzate,   nonche'  il   cofinanziamento   delle  nuove   risorse
comunitarie   disponibili,   unitamente   ai   programmi   aggiuntivi
regionali.
  2. La quota  a carico del Fondo di rotazione  viene erogata secondo
le modalita'  previste dalla normativa vigente.  I trasferimenti sono
disposti sulla base delle richieste  inoltrate dalle regioni al Fondo
medesimo.
  3. Il predetto  Fondo e' autorizzato ad erogare  le quote stabilite
dalla presente  delibera anche negli  anni successivi, fino  a quando
perdura l'intervento comunitario. In  caso di rimodulazione dei piani
finanziari, ai sensi  dell'art. 25 del regolamento CEE n.  4253 / 88,
come  modificato dal  regolamento  CEE  n. 2082  /  93,  il Fondo  di
rotazione e' autorizzato ad adeguare  le quote di propria competenza,
fermo restando il limite  dello stanziamento complessivo per ciascuna
regione autorizzato con la presente delibera.
  4.  Le regioni  adottano  tutte le  iniziative  ed i  provvedimenti
necessari per  utilizzare entro le scadenze  previste i finanziamenti
comunitari e nazionali relativi al programma.
  5.  Le  regioni interessate  effettuano  i  necessari controlli  di
competenza.  Il  Fondo di  rotazione  potra'  procedere ad  ulteriori
controlli,  avvalendosi  delle  strutture della  Ragioneria  generale
dello Stato.
  6.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,   a  cura   dell'amministrazione   titolare,  al   sistema
informativo  della  Ragioneria  generale   dello  Stato,  secondo  le
modalita' vigenti.
   Roma, 5 agosto 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 29 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 306
                             OBIETTIVO 2
                      SPESA NAZIONALE PUBBLICA
      RISORSE TRASFERITE ED INDICIZZAZIONE - PERIODO 1997/1999
               (Tasso di conversione Ecu/Lira: 1.920)
                                                   (miliardi di lire)
=====================================================================
          |                                      |         |
          |          Legge n. 183/1987           |  Totale |
          |______________________________________|   reg./ |
REGIONI   |  1997     1998    1999       Totale  |   altri |  TOTALE
__________|______________________________________|_________|_________
Piemonte    59,825   62,256   64,817     186,898    82,875    269,773
Liguria      3,043    3,166    3,297       9,506     3,936     13,442
Lombardia
 (*)          ___      ___      ___         ___       ___        ___
Veneto       9,556    9,944   10,353      29,853     9,999     39,852
Emilia-
Romagna (*)  0,259     ___      ___        0,259     0,109      0,368
Toscana     12,576   13,087   13,624      39,287    17,357     56,644
Umbria       4,979    5,180    5,391      15,550     7,972     23,522
Marche (*)  13,863     ___      ___       13,863     5,944     19,807
Lazio        3,076    3,201    3,331       9,608     8,049     17,657
Friuli-
Venezia
Giulia (*)  21,978     ___      ___       21,978     9,416     31,394
Valle
d'Aosta (*) 11,155     ___      ___       11,155     4,779     15,934
           _______   ______  _______     _______   _______    _______
Totale . . 140,310   96,834  100,813     337,957   150,436    488,393
            (*)  Impegno    unico 1997-1999, ai   sensi dell'art. 20,
          paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93.
                                ------
                                                            Tabella B
OBIETTIVO 2
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
NUOVE RISORSE - PERIODO 1997/1999
(Tasso di conversione Ecu/Lira: 1.920)
                                         (miliardi di lire)
      =====================================================
          1. REGIONI
          2. Legge n. 183/1987  1997
          3. Legge n. 183/1987  1998
          4. Legge n. 183/1987  1999
          5. Legge n. 183/1987  totale
          6. Totale reg./altri
          7. Totale QNP
          8. Programma aggiuntivo regionale reg./altri
          9. Totale generale
      =====================================================
1.  Piemonte
2.  141,871
3.  147,632
4.  153,706
5.  443,209
6.  49,245
7.  492,454
8.  98,491
9.  590,945
1.  Liguria
2.  54,138
3.  56,336
4.  58,654
5.  169,128
6.  18,792
7.  187,920
8.  37,584
9.  225,504
1.  Lombardia (*)
2.  62,673
3.    ___
4.    ___
5.  62,673
6.  6,964
7.  69,637
8.  13,927
9.  83,564
1.  Veneto
2.  47,468
3.  49,395
4.  51,427
5.  148,290
6.  16,477
7.  164,767
8.  32,953
9.  197,720
1.  Emilia-Romagna
2.  26,444
3.    ___
4.    ___
5.  26,444
6.  2,938
7.  29,382
8.  5,876
9.  35,258
1.  Toscana
2.  80,205
3.  83,462
4.  86,892
5.  250,559
6.  27,840
7.  278,399
8.  55,680
9.  334,079
1.  Umbria
2.  18,609
3.  19,366
4.  20,162
5.  58,137
6.  6,460
7.  64,597
8.  12,919
9.  77,516
1.  Marche (*)
2.  43,091
3.    ___
4.    ___
5.  43,091
6.  4,788
7.  47,879
8.  9,576
9.  57,455
1.  Lazio
2.  33,648
3.  35,013
4.  36,454
5.  105,115
6.  11,679
7.  116,794
8.  23,359
9.  140,153
1.  Friuli-Venezia Giulia
2.  67,475
3.    ___
4.    ___
5.  67,475
6.  7,497
7.  74,972
8.  14,994
9.  89,966
1.  Valle d'Aosta (*)
2.  13,253
3.    ___
4.    ___
5.  13,253
6.  1,473
7.  14,726
8.  2,945
9.  17,671
1.                     Totale
2.  588,875
3.  391,204
4.  407,295
5.  1.387,374
6.  154,153
7.  1.541,527
8.  308.304
9.  1.849,831
            (*)  Impegno    unico 1997-1999, ai   sensi dell'art. 20,
          paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93.