Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari a gestione regionale da effettuarsi negli anni 1997 - 1999, in relazione all'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2081 / 93. (Deliberazione n. 141/97).(GU n.245 del 20-10-1997)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, e' stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568 / 1988; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183 / 1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione; Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee n. 2081 / 93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2082 / 93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2083 / 93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Vista la propria delibera 13 aprile 1994, con la quale viene determinata per l'obiettivo 2 la quota parte di cofinanziamento pubblico nazionale a carico del bilancio statale per le misure non direttamente gestite dalle amministrazioni centrali; Considerata l'opportunita' che gli interventi per le piccole e medie imprese industriali non di competenza regionale, nonche' gli interventi a valere sul Fondo sociale europeo, formino oggetto di ulteriori distinte delibere CIPE; Considerata l'opportunita' di stabilire un programma di interventi finanziari ammissibili al cofinanziamento comunitario piu' ampio - programma regionale aggiuntivo - di quello definito nelle decisioni dei DOCUP, in misura pari ad almeno il 20 per cento della quota nazionale di cofinanziamento del FESR, senza variare il quadro finanziario dei DOCUP stessi; Considerato che a tale fine occorre elevare il finanziamento del Fondo di rotazione fino alla misura del 90 per cento delle quote nazionali pubbliche previste nei documenti unici di programmazione per il periodo 1997 - 1999, lasciando a carico delle regioni e degli altri soggetti pubblici il rimanente 10 per cento, in deroga a quanto stabilito con la predetta delibera 13 aprile 1994; Considerato che le regioni e gli altri soggetti pubblici devono destinare proprie risorse per finanziare interventi ammissibili al cofinanziamento comunitario nella predetta misura pari ad almeno il 20 per cento della quota nazionale di cofinanziamento del FESR; Viste le decisioni con le quali la Commissione europea ha approvato, nel quadro del partenariato con le autorita' centrali e regionali interessate, i documenti unici di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali nelle regioni Emilia - Romagna, Toscana, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche e Valle d'Aosta di cui all'obiettivo 2, per il periodo 1997 - 1999; Vista la nota della Commissione europea n. 07432531 del 29 luglio 1997, con la quale la stessa comunica di avere adottato per le rimanenti regioni Lazio e Friuli-Venezia Giulia una decisione di principio con cui vengono definiti i piani finanziari; Considerata l'opportunita' di garantire tempestivamente il cofinanziamento nazionale di tutti i DOCUP delle regioni italiane concernenti l'obiettivo 2, allo scopo di non ritardare le procedure attuative; Considerato che i predetti DOCUP, oltre alle nuove risorse, comprendono anche le risorse non impegnate dei DOCUP 1994 - 1996, nonche' la relativa indicizzazione; Considerato che a fronte delle risorse trasferite, ivi compresa l'indicizzazione, ammontanti a 129,300 Mecu per il periodo 1997 - 1999, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 488,393 miliardi di lire; Considerato che a fronte delle nuove risorse rese disponibi1i dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 552,795 Mecu per il periodo 1997 - 1999, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 1.541,527 miliardi di lire in termini di cofinanziamento dei DOCUP, nonche' in ulteriori 308,304 miliardi di lire per il programma regionale aggiuntivo; Considerata la necessita' di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183 / 1987; Considerata l'esigenza, qualora non ricorra l'ipotesi dell'impegno unico comunitario, di stabilire in distinte quote annuali l'intervento del predetto Fondo di rotazione; Vista la nota del direttore generale del servizio per le politiche di coesione del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 5/1854, in data 30 luglio 1997; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini della realizzazione delle misure di competenza regionale concernenti lo sviluppo ed il rafforzamento del tessuto delle piccole e medie imprese industriali ed artigiane, il turismo, la ricerca e l'innovazione tecnologica, l'ambiente e la riqualificazione del territorio, per il periodo 1997 - 1999 e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 488,393 miliardi di lire per le risorse trasferite e la relativa indicizzazione, nonche' a 1.541,527 miliardi di lire per le nuove risorse. Al predetto cofinanziamento si fa fronte per 1.725,331 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183 / 1987 e per 304,589 miliardi di lire con disponibilita' delle regioni e di altri soggetti pubblici interessati. Questi ultimi provvederanno, inoltre, con proprie risorse, pari a 308,304 miliardi di lire, a finanziare il programma aggiuntivo regionale. Le tabelle A e B allegate formano parte integrante della presente delibera ed indicano, rispettivamente, il quadro finanziario delle risorse trasferite ed indicizzate, nonche' il cofinanziamento delle nuove risorse comunitarie disponibili, unitamente ai programmi aggiuntivi regionali. 2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. I trasferimenti sono disposti sulla base delle richieste inoltrate dalle regioni al Fondo medesimo. 3. Il predetto Fondo e' autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253 / 88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082 / 93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo per ciascuna regione autorizzato con la presente delibera. 4. Le regioni adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma. 5. Le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. 6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' vigenti. Roma, 5 agosto 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 29 settembre 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 306 OBIETTIVO 2 SPESA NAZIONALE PUBBLICA RISORSE TRASFERITE ED INDICIZZAZIONE - PERIODO 1997/1999 (Tasso di conversione Ecu/Lira: 1.920) (miliardi di lire) ===================================================================== | | | | Legge n. 183/1987 | Totale | |______________________________________| reg./ | REGIONI | 1997 1998 1999 Totale | altri | TOTALE __________|______________________________________|_________|_________ Piemonte 59,825 62,256 64,817 186,898 82,875 269,773 Liguria 3,043 3,166 3,297 9,506 3,936 13,442 Lombardia (*) ___ ___ ___ ___ ___ ___ Veneto 9,556 9,944 10,353 29,853 9,999 39,852 Emilia- Romagna (*) 0,259 ___ ___ 0,259 0,109 0,368 Toscana 12,576 13,087 13,624 39,287 17,357 56,644 Umbria 4,979 5,180 5,391 15,550 7,972 23,522 Marche (*) 13,863 ___ ___ 13,863 5,944 19,807 Lazio 3,076 3,201 3,331 9,608 8,049 17,657 Friuli- Venezia Giulia (*) 21,978 ___ ___ 21,978 9,416 31,394 Valle d'Aosta (*) 11,155 ___ ___ 11,155 4,779 15,934 _______ ______ _______ _______ _______ _______ Totale . . 140,310 96,834 100,813 337,957 150,436 488,393 (*) Impegno unico 1997-1999, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93. ------ Tabella B OBIETTIVO 2 SPESA NAZIONALE PUBBLICA NUOVE RISORSE - PERIODO 1997/1999 (Tasso di conversione Ecu/Lira: 1.920) (miliardi di lire) ===================================================== 1. REGIONI 2. Legge n. 183/1987 1997 3. Legge n. 183/1987 1998 4. Legge n. 183/1987 1999 5. Legge n. 183/1987 totale 6. Totale reg./altri 7. Totale QNP 8. Programma aggiuntivo regionale reg./altri 9. Totale generale ===================================================== 1. Piemonte 2. 141,871 3. 147,632 4. 153,706 5. 443,209 6. 49,245 7. 492,454 8. 98,491 9. 590,945 1. Liguria 2. 54,138 3. 56,336 4. 58,654 5. 169,128 6. 18,792 7. 187,920 8. 37,584 9. 225,504 1. Lombardia (*) 2. 62,673 3. ___ 4. ___ 5. 62,673 6. 6,964 7. 69,637 8. 13,927 9. 83,564 1. Veneto 2. 47,468 3. 49,395 4. 51,427 5. 148,290 6. 16,477 7. 164,767 8. 32,953 9. 197,720 1. Emilia-Romagna 2. 26,444 3. ___ 4. ___ 5. 26,444 6. 2,938 7. 29,382 8. 5,876 9. 35,258 1. Toscana 2. 80,205 3. 83,462 4. 86,892 5. 250,559 6. 27,840 7. 278,399 8. 55,680 9. 334,079 1. Umbria 2. 18,609 3. 19,366 4. 20,162 5. 58,137 6. 6,460 7. 64,597 8. 12,919 9. 77,516 1. Marche (*) 2. 43,091 3. ___ 4. ___ 5. 43,091 6. 4,788 7. 47,879 8. 9,576 9. 57,455 1. Lazio 2. 33,648 3. 35,013 4. 36,454 5. 105,115 6. 11,679 7. 116,794 8. 23,359 9. 140,153 1. Friuli-Venezia Giulia 2. 67,475 3. ___ 4. ___ 5. 67,475 6. 7,497 7. 74,972 8. 14,994 9. 89,966 1. Valle d'Aosta (*) 2. 13,253 3. ___ 4. ___ 5. 13,253 6. 1,473 7. 14,726 8. 2,945 9. 17,671 1. Totale 2. 588,875 3. 391,204 4. 407,295 5. 1.387,374 6. 154,153 7. 1.541,527 8. 308.304 9. 1.849,831 (*) Impegno unico 1997-1999, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93.