Modificazioni all'ordinamento del corso di laurea in scienze naturali.(GU n.245 del 20-10-1997)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943, datato 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 datata 16 ottobre 1996; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996 (Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1996, n. 261) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze naturali; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso. Articolo unico L'art. n. 161 relativo al corso di laurea in scienze naturali, e' soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione: Art. 161 (Scopo ed accesso al corso di laurea). L'obiettivo del corso di laurea e' quello di formare specialisti capaci di osservare ed investigare le modifiche nell'ambiente nelle sue componenti biotiche ed abiotiche e le loro interazioni. A questo fine il corso di laurea realizza una sintesi equilibrata tra le materie dell'area biologica e dell'area di scienze della terra; evidenziando ed approfondendo le correlazioni tra organismi, a livello di individui, popolazioni, specie e comunita', ed il substrato terrestre sul quale i processi morfogenetici modellano le forme del paesaggio. Il corso di laurea, inoltre, mira a sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per una didattica diffusa, con una sua specifica identita', per ogni ordine e grado di scuola pre - universitaria. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 162 (Durata e articolazione dei corsi). - La durata degli studi del corso di laurea in scienze naturali e' fissata in quattro anni, articolati in un primo biennio dedicato esclusivamente alla formazione di base ed in un secondo biennio dedicato in parte al completamento della formazione di base ed in parte alla preparazione dottrinale e metodologica in settori specifici delle scienze naturali di cui al successivo art. 165. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'attivita' didattico - formativa comportera' un totale di almeno 1440 ore di preparazione di base e di almeno 480 ore di specifica preparazione nelle materie di indirizzo; essa constera' di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attivita' pratica nonche' la preparazione della tesi di laurea potra' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. L'attivita' didattica formativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati. Ogni corso monodisciplinare e' costituito da un'annualita' di almeno ottanta ore o semiannualita' di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da moduli didattici coordinati di quaranta ore, per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore impartiti da piu' insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. I contenuti didattico - formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 165. Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalita' di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Lo studente, durante il biennio di base, dovra' frequentare due corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita ed uno di scienze della terra, di cui al successivo art. 165, per non meno di complessive ottanta ore. Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio della struttura didattica, potra' accorpare due corsi dello stesso settore scientifico - disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si fara' ricorso al criterio di continuita' di globalita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 23, di cui 17 relativi agli insegnamenti di base e sei relativi agli insegnamenti di indirizzo. Lo studente dovra' superare, inoltre, l'esame di laurea che consistera' nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze naturali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. Art. 163 (Regolamento d'ateneo). - La facolta' nel recepire nel regolamento di ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indichera' per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico - disciplinari indicati nell'art. 165. Art. 164 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di corso di laurea in scienze naturali determinera' con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341 / 1990. In particolare il consiglio di facolta', su proposta del consiglio della struttura competente: a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita'. Le denominazioni di tali corsi dovrannoessere scelte all'interno dei settori scientificodisciplinari con l'aggiunta delle qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti; c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 165; d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualita' che vi afferiscono precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teoricopratiche: e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; f) indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovra' aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita'; g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati; h) fissa le modalita' di organizzazione dei corsi introduttivi integrati e le attivita' teorico - pratiche da svolgersi nel loro ambito; i) indica le annualita' e / o i moduli comuni ai diplomi di laurea affini. Art. 165 (Articolazione del corso di laurea). 1. Corsi introduttivi integrati. I corsi introduttivi integrati, la cui frequenza e' obbligatoria, hanno il fine di far percepire, fin dall'inizio, allo studente gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. Essi, inoltre, mirano a colmare le eventuali lacune conoscitive di base e, quindi, a favorire un piu' immediato inserimento dello studente nell'iter di studi. I corsi sono attuati con il concorso di piu' docenti delle discipline interessate e non danno luogo a titolarita'. Il consiglio di corso di laurea, nell'organizzare i corsi integrati, indichera', anno per anno, un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione, e stabilira' le modalita' di frequenza e dell'accertamento finale di apprendimento. 1) Corso introduttivo integrato di scienze della vita: a) gli organismi: organizzazione molecolare, cellulare e strutturale; b) organi: funzioni generali; c) riproduzione, sviluppo e differenziamento; d) variabilita' ed ereditarieta'; e) specie, tassonomia, evoluzione; f) comportamento e rapporti tra organismi ed ambiente. Detto corso sara' svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico - disciplinari dell'area E. 2) Corso introduttivo integrato di scienze della terra: a) carte geografiche e topografiche; b) ambiente fisico e sua evoluzione; c) minerali e rocce e loro origine; d) fossili e loro significato; e) storia geologica; f) dinamica della terra. Detto corso sara' svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico - disciplinari dell'area D. 2. Formazione di base. Sono obbligatorie le seguenti annualita' nelle rispettive aree disciplinari: Area matematica: una annualita': settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilita' e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, S01B Statistica per la ricerca sperimentale. Area fisica: una annualita': settore: B01B Fisica. Area chimica: due annualita': settori: C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica. Area di scienze della vita: nove annualita': settori: E01A Botanica, E01B Botanica sistematica, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata e citologia, E03A Ecologia, E03B Antropologia, E04A Fisiologia generale, E11X Genetica. Area di scienze della terra: quattro annualita': settori: D01A Paleontologia e paleoecologia, D01B Geologia stratigrafica e sedimentologica, D01C Geologia strutturale, D02A Geografia fisica e geomorfologia, D03A Mineralogia, D03B Petrologia e petrografia. 3. Formazione di indirizzo. La facolta' su proposta del consiglio di corso di studi determina nello statuto o nel regolamento didattico uno o piu' indirizzi tenendo conto della effettiva disponibilita' di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea. La formazione di indirizzo consta di sei annualita' di cui due, caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da due differenti settori scientifico - disciplinari e quattro, a scelta dello studente, prelevati da un elenco predisposto dalle strutture didattiche. L'accesso al secondo biennio e' condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticita' fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al terzo anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea. Gli indirizzi saranno finalizzati sia all'approfondimento di conoscenze specifiche, delle aree di fisica, chimica, scienze della terra e di scienze della vita utili per le finalita' degli indirizzi sia allo studio delle metodologie necessarie per l'analisi, il controllo e la evoluzione dei processi tematici di indirizzo. Vengono inseriti a statuto i seguenti indirizzi: a) Generale e didattico. Le discipline caratterizzanti sono scelte: n. 1 nel settore E01E Fisiologia vegetale; n. 1 nel settore D02A Geografia fisica e geomorfologia. b) Conservazione della natura e delle sue risorse. Le discipline caratterizzanti sono scelte: n. 1 nel settore E03A Ecologia; n. 1 nel settore D02A Geografia fisica e geomorfologia. c) Paleobiologico. Le discipline caratterizzanti sono scelte: n. 1 nel settore D01B Geologia stratigrafica e sedimentologia; n. 1 nei settori D01A Paleontologia e paleoecologia o E01B Botanica sistematica. Nella prima applicazione del presente statuto, vengono attivati i seguenti indirizzi: a) generale e didattico; b) conservazione della natura e delle sue risorse. Qualora se ne ravvisasse l'opportunita' gli indirizzi suddetti potranno essere modificati o soppressi e potranno essere eventualmente attivati altri indirizzi, con delibera del consiglio di facolta'. Gli insegnamenti opzionali a completamento delle annualita' di indirizzo saranno scelti dalla facolta', in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo, nelle aree A, B, C, D, E, G e K con il vincolo che almeno uno appartenga all'area D ed almeno uno all'area E. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 6 ottobre 1997 Il rettore