UNIVERSITA' DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 1997 

  Modificazioni  all'ordinamento  del  corso  di  laurea  in  scienze
naturali.
(GU n.245 del 20-10-1997)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836
e  successive modificazioni  ed  integrazioni, ed  in particolare  la
parte  riguardante  la facolta'  di  scienze  matematiche, fisiche  e
naturali;
  Visto   l'art.   38,   comma   2,  dello   statuto   di   autonomia
dell'Universita'  degli   studi  di  Trieste,  emanato   con  decreto
rettorale n. 943, datato 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 datata 16 ottobre 1996;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e
delle  scuole di  specializzazione vengono  operate sul  preesistente
statuto emanato  ai sensi dell'art.  17 del testo unico  ed approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836
e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il regio  decreto 30  settembre 1938,  n. 1652  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto  ministeriale 8 agosto 1996  (Gazzetta Ufficiale 7
novembre  1996,  n.  261) relativo  a  modificazioni  all'ordinamento
didattico universitario  relativamente al corso di  laurea in scienze
naturali;
  Viste  le  proposte  di   modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Trieste,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso.
                            Articolo unico
  L'art. n. 161  relativo al corso di laurea in  scienze naturali, e'
soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli con il conseguente
scorrimento della numerazione:
  Art. 161  (Scopo ed  accesso al corso  di laurea).  L'obiettivo del
corso di laurea e' quello  di formare specialisti capaci di osservare
ed  investigare  le  modifiche  nell'ambiente  nelle  sue  componenti
biotiche ed abiotiche  e le loro interazioni. A questo  fine il corso
di laurea realizza  una sintesi equilibrata tra  le materie dell'area
biologica  e  dell'area  di  scienze  della  terra;  evidenziando  ed
approfondendo le correlazioni tra  organismi, a livello di individui,
popolazioni, specie e comunita', ed  il substrato terrestre sul quale
i processi morfogenetici modellano le forme del paesaggio.
  Il  corso  di  laurea,  inoltre,  mira  a  sviluppare  gradualmente
fondamenti scientifici e metodologici  per una didattica diffusa, con
una sua specifica identita', per ogni  ordine e grado di scuola pre -
universitaria.
  L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni
di legge.
  Art.  162 (Durata  e articolazione  dei corsi).  - La  durata degli
studi del corso  di laurea in scienze naturali e'  fissata in quattro
anni,  articolati in  un primo  biennio dedicato  esclusivamente alla
formazione di  base ed  in un  secondo biennio  dedicato in  parte al
completamento della formazione di base  ed in parte alla preparazione
dottrinale e metodologica in settori specifici delle scienze naturali
di cui al successivo art. 165.
  Il  consiglio  di corso  di  laurea  puo' articolare  ciascuno  dei
quattro  anni di  corso  in due  periodi  didattici (semestri)  della
durata di almeno tredici settimane ciascuno.
  L'attivita' didattico  - formativa comportera' un  totale di almeno
1440 ore  di preparazione di  base e di  almeno 480 ore  di specifica
preparazione nelle  materie di indirizzo; essa  constera' di lezioni,
esercitazioni  teoriche  e  numeriche,  seminari  corsi  monografici,
dimostrazioni, attivita' guidate, visite  tecniche, prove parziali di
accertamento,  correzione  e  discussione di  elaborati,  ecc.  Parte
dell'attivita' pratica  nonche' la preparazione della  tesi di laurea
potra' essere svolta  anche presso laboratori e  centri esterni sotto
la responsabilita' del docente del  corso, previa stipula di apposite
convenzioni.
  L'attivita' didattica formativa e'  di norma organizzata sulla base
di  annualita'   costituite  da   corsi  ufficiali   di  insegnamento
monodisciplinari od integrati.
  Ogni  corso  monodisciplinare  e' costituito  da  un'annualita'  di
almeno  ottanta ore  o semiannualita'  di quaranta  ore. Il  corso di
insegnamento integrato  e' costituito da moduli  didattici coordinati
di quaranta  ore, per un massimo  equivalente a tre moduli  o 120 ore
impartiti da  piu' insegnanti e  comunque con un unico  esame finale.
Della commissione  di esame  faranno parte  tutti gli  insegnanti del
corso integrato.
  I  contenuti  didattico  -  formativi  del  corso  di  laurea  sono
articolati in aree;  gli obiettivi sono indicati  nel successivo art.
165.
  Durante il  primo biennio  del corso di  laurea lo  studente dovra'
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua  straniera di  rilevanza scientifica,  di norma  l'inglese. Le
modalita' di accertamento saranno definite  dal consiglio di corso di
laurea.
  Lo studente,  durante il  biennio di  base, dovra'  frequentare due
corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita ed uno
di scienze della  terra, di cui al successivo art.  165, per non meno
di complessive ottanta ore.
  Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio della struttura
didattica,   potra'  accorpare   due  corsi   dello  stesso   settore
scientifico - disciplinare o della  stessa area didattica in un unico
esame.  Comunque,  nello  stabilire  le prove  di  valutazione  della
preparazione  degli  studenti,  si   fara'  ricorso  al  criterio  di
continuita' di  globalita' e di  accorpamento in modo da  limitare il
numero  degli esami  convenzionali ad  un massimo  di 23,  di cui  17
relativi agli insegnamenti  di base e sei  relativi agli insegnamenti
di indirizzo.
  Lo  studente  dovra'  superare,  inoltre,  l'esame  di  laurea  che
consistera'  nella  discussione  della  tesi, di  norma  a  carattere
sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui
preparazione comporta la  frequenza di un anno  presso un laboratorio
sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.
  Superato  l'esame  di laurea  lo  studente  consegue il  titolo  di
dottore   in  scienze   naturali,  indipendentemente   dall'indirizzo
seguito,  del quale  verra'  fatta menzione  soltanto nella  carriera
scolastica.
  Art. 163  (Regolamento d'ateneo).  - La  facolta' nel  recepire nel
regolamento  di  ateneo  e nel  regolamento  didattico  l'ordinamento
didattico  nazionale indichera'  per ciascuna  area gli  insegnamenti
attingendoli   dai  settori   scientifico  -   disciplinari  indicati
nell'art. 165.
  Art. 164 (Manifesto degli  studi). - All'atto della predisposizione
del manifesto annuale degli studi, il consiglio di corso di laurea in
scienze  naturali   determinera'  con  apposito   regolamento  quanto
espressamente previsto dal comma 2 dell'art.  11 della legge n. 341 /
1990.
  In particolare il consiglio di  facolta', su proposta del consiglio
della struttura competente: a) definisce  il piano di studi ufficiale
del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti
da  attivare;  b)  stabilisce   i  corsi  ufficiali  di  insegnamento
(monodisciplinari   od  integrati)   che  costituiscono   le  singole
annualita'.  Le denominazioni  di  tali  corsi dovrannoessere  scelte
all'interno dei settori  scientificodisciplinari con l'aggiunta delle
qualificazioni atte ad  identificare il livello e  il contenuto degli
insegnamenti; c) sceglie le  discipline rispettando le indicazioni di
cui al  successivo art. 165; d)  ripartisce il monte ore  di ciascuna
area tra le  annualita' che vi afferiscono precisando  per ogni corso
la  frazione destinata  alle attivita'  teoricopratiche: e)  fissa la
frazione  temporale  delle  discipline   afferenti  ad  una  medesima
annualita'  integrata; f)  indica le  annualita' di  cui lo  studente
dovra' aver  ottenuto l'attestazione  di frequenza  e quali  e quanti
esami dovra' aver superato al  fine di ottenere l'iscrizione all'anno
di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
g)  indica gli  indirizzi del  biennio e  gli eventuali  orientamenti
attivati, con i corsi caratterizzanti  e quelli consigliati; h) fissa
le modalita' di organizzazione dei  corsi introduttivi integrati e le
attivita' teorico - pratiche da  svolgersi nel loro ambito; i) indica
le annualita' e / o i moduli comuni ai diplomi di laurea affini.
 Art. 165 (Articolazione del corso di laurea).
  1. Corsi introduttivi integrati.
  I corsi  introduttivi integrati, la cui  frequenza e' obbligatoria,
hanno il  fine di far  percepire, fin dall'inizio, allo  studente gli
elementi   di   integrazione   che    devono   essere   specifici   e
caratterizzanti  della  formazione  del naturalista.  Essi,  inoltre,
mirano a colmare le eventuali lacune conoscitive di base e, quindi, a
favorire un  piu' immediato  inserimento dello studente  nell'iter di
studi. I  corsi sono attuati  con il  concorso di piu'  docenti delle
discipline interessate e non danno luogo a titolarita'.
  Il  consiglio   di  corso  di  laurea,   nell'organizzare  i  corsi
integrati, indichera', anno per anno, un coordinatore per ciascuno di
essi,  scelto  tra  i  docenti  impegnati nei  cicli  di  lezione,  e
stabilira' le  modalita' di  frequenza e dell'accertamento  finale di
apprendimento.
  1) Corso introduttivo integrato di scienze della vita:
  a)   gli   organismi:   organizzazione  molecolare,   cellulare   e
strutturale;
    b) organi: funzioni generali;
    c) riproduzione, sviluppo e differenziamento;
    d) variabilita' ed ereditarieta';
    e) specie, tassonomia, evoluzione;
    f) comportamento e rapporti tra organismi ed ambiente.
  Detto corso sara' svolto dai  docenti del corso di laurea afferenti
a settori scientifico - disciplinari dell'area E.
  2) Corso introduttivo integrato di scienze della terra:
    a) carte geografiche e topografiche;
    b) ambiente fisico e sua evoluzione;
    c) minerali e rocce e loro origine;
    d) fossili e loro significato;
    e) storia geologica;
    f) dinamica della terra.
  Detto corso sara' svolto dai  docenti del corso di laurea afferenti
a settori scientifico - disciplinari dell'area D.
  2. Formazione di base.
  Sono  obbligatorie le  seguenti  annualita'  nelle rispettive  aree
disciplinari:
  Area matematica: una annualita':
  settori:   A01B   Algebra,   A01C   Geometria,   A01D   Matematiche
complementari,   A02A  Analisi   matematica,   A02B  Probabilita'   e
statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica,
S01B Statistica per la ricerca sperimentale.
  Area fisica: una annualita':
   settore: B01B Fisica.
  Area chimica: due annualita':
  settori:  C03X   Chimica  generale  ed  inorganica,   C05X  Chimica
organica.
  Area di scienze della vita: nove annualita':
  settori: E01A  Botanica, E01B Botanica sistematica,  E02A Zoologia,
E02B   Anatomia   comparata   e  citologia,   E03A   Ecologia,   E03B
Antropologia, E04A Fisiologia generale, E11X Genetica.
  Area di scienze della terra: quattro annualita':
  settori:   D01A  Paleontologia   e  paleoecologia,   D01B  Geologia
stratigrafica  e  sedimentologica,  D01C Geologia  strutturale,  D02A
Geografia fisica e geomorfologia, D03A Mineralogia, D03B Petrologia e
petrografia.
  3. Formazione di indirizzo.
  La facolta' su  proposta del consiglio di corso  di studi determina
nello  statuto  o nel  regolamento  didattico  uno o  piu'  indirizzi
tenendo conto  della effettiva disponibilita' di  docenti in rapporto
agli  insegnamenti da  impartire,  nonche' delle  attrezzature e  del
numero di studenti iscritti al corso di laurea.
  La formazione  di indirizzo  consta di sei  annualita' di  cui due,
caratterizzanti  l'indirizzo,  prelevate  da due  differenti  settori
scientifico  -  disciplinari  e  quattro, a  scelta  dello  studente,
prelevati da un elenco predisposto dalle strutture didattiche.
  L'accesso al  secondo biennio e' condizionato  al superamento delle
condizioni e  propedeuticita' fissate nel manifesto  degli studi. Gli
studenti sono  tenuti a  scegliere all'atto dell'iscrizione  al terzo
anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.
  Gli  indirizzi  saranno   finalizzati  sia  all'approfondimento  di
conoscenze specifiche,  delle aree di fisica,  chimica, scienze della
terra e di scienze della vita  utili per le finalita' degli indirizzi
sia  allo  studio  delle  metodologie necessarie  per  l'analisi,  il
controllo e la evoluzione dei processi tematici di indirizzo.
  Vengono inseriti a statuto i seguenti indirizzi:
    a) Generale e didattico.
  Le discipline caratterizzanti sono scelte:
   n. 1 nel settore E01E Fisiologia vegetale;
   n. 1 nel settore D02A Geografia fisica e geomorfologia.
    b) Conservazione della natura e delle sue risorse.
  Le discipline caratterizzanti sono scelte:
   n. 1 nel settore E03A Ecologia;
   n. 1 nel settore D02A Geografia fisica e geomorfologia.
    c) Paleobiologico.
  Le discipline caratterizzanti sono scelte:
  n. 1 nel settore D01B Geologia stratigrafica e sedimentologia;
  n. 1 nei settori D01A Paleontologia e paleoecologia o E01B Botanica
sistematica.
  Nella prima  applicazione del presente statuto,  vengono attivati i
seguenti indirizzi:
    a) generale e didattico;
    b) conservazione della natura e delle sue risorse.
  Qualora  se ne  ravvisasse  l'opportunita'  gli indirizzi  suddetti
potranno   essere   modificati   o  soppressi   e   potranno   essere
eventualmente attivati altri indirizzi, con delibera del consiglio di
facolta'.
  Gli  insegnamenti opzionali  a  completamento  delle annualita'  di
indirizzo saranno scelti dalla facolta', in coerenza con il contenuto
formativo di ciascun indirizzo,  nelle aree A, B, C, D, E,  G e K con
il  vincolo  che almeno  uno  appartenga  all'area  D ed  almeno  uno
all'area E.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trieste, 6 ottobre 1997
                                                           Il rettore