Riconoscimento del corso di perfezionamento in pratica forense presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Urbino.(GU n.248 del 23-10-1997)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101; Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore"; Visto l'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Vista la delibera approvata nella seduta del 30 gennaio 1997 dal consiglio direttivo dell'istituto di applicazione forense annesso alla facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Urbino con la quale viene istituito il corso di perfezionamento in pratica forense; Letta l'istanza di riconoscimento del corso stesso, avanzata dal direttore dell'istituto di applicazione forense annesso alla facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Urbino; Letta altresi' la nota del 4 aprile 1997 con la quale il Consiglio nazionale forense comunica di aver approvato il programma del corso con delibera del 23 marzo 1997; Ritenuto che il corso ha indirizzo teoricopratico ed il relativo programma e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101; Considerato che la durata del corso e' di un anno e per il contenuto del programma puo' tener luogo di un periodo di frequenza dello studio di un professionista di pari durata; Fermo restando il completamento della pratica forense secondo le vigenti disposizioni di legge; Decreta: E' riconosciuto il corso di perfezionamento in pratica forense istituito dal consiglio direttivo dell'istituto di applicazione forense annesso alla facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Urbino, nella seduta del 30 gennaio 1997, ai fini della sostituzione della frequenza di uno studio professionale, per la durata di un anno, nell'ambito della pratica forense. Il riconoscimento e' valido ed efficace, ai suddetti fini, solo fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Roma, 13 ottobre 1997 Il Ministro: Flick