Riconoscimento della scuola di applicazione forense presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Padova.(GU n.248 del 23-10-1997)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101; Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore"; Visto l'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Vista la delibera approvata nella seduta del 16 maggio 1997 dal consiglio della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Padova con la quale viene istituita la scuola di applicazione forense; Letta l'istanza di riconoscimento della scuola stessa, avanzata dal rettore dell'Universita' degli studi di Padova; Letta altresi' la nota del 24 giugno 1997 con la quale il Consiglio nazionale forense comunica di aver approvato il programma della scuola con delibera del 20 giugno 1997; Ritenuto che la scuola ha indirizzo teoricopratico ed il relativo programma e' conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101; Considerato che la durata della scuola e' di un anno e fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo' tener luogo di un periodo di frequenza dello studio di un professionista di pari durata; Fermo restando il completamento della pratica forense secondo le vigenti disposizioni di legge; Decreta: E' riconosciuta la scuola di applicazione forense istituita dal consiglio della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Padova, nella seduta del 16 maggio 1997, ai fini della sostituzione della frequenza di uno studio professionale, per la durata di un anno, nell'ambito della pratica forense. Il riconoscimento e' valido ed efficace, ai suddetti fini, solo fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Roma, 13 ottobre 1997 Il Ministro: Flick